XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 571
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la provincia di Melfi, con capoluogo
Melfi.
2. La circoscrizione territoriale della provincia di Melfi
comprende i comuni di: Atella, Banzi, Barile, Filiano,
Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone,
Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in
Vùlture, Ripacandina, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa.
Art. 2.
1. La provincia di Potenza, entro sei mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede
alla ricognizione della propria dotazione organica di
personale e delibera lo stato di consistenza del proprio
patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da
effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in
proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti
alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un
commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito
di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della
nuova provincia fino all'insediamento degli organi
elettivi.
3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e
per il consiglio provinciale di Melfi hanno luogo in
concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del
restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del
rinnovo anticipato degli organi della provincia di Potenza.
4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale di Melfi, i provvedimenti necessari per
consentire il funzionamento della nuova provincia sono
adottati dal commissario di cui al comma 2.
Art. 3.
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di
Potenza e di Melfi, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 4.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma
3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti
necessari per la istituzione nella provincia di Melfi degli
uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse
rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella
loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le
procedure per la gestione da parte del commissario di cui
all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente
legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle
amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministeri interessati, è autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno
2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione della proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 5.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia di Melfi per il finanziamento del
bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare
successivo alla data di insediamento degli organi della nuova
provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali
ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Potenza,
in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente
per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due
popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima
rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di
statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione
alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni
successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto
provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti
sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della
titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo
stesso si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni degli organi delle due province ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle due province
concordano, sulla base di criteri di cui al comma 1, lo
scorporo, dal bilancio della provincia di Potenza, dei fondi
di spettanza della provincia di Melfi.
Art. 6.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso la
prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti
nell'ambito della provincia di Potenza e relativi a cittadini
ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2
dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi
organi ed uffici della provincia di Melfi.
2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari
amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed
agli uffici della provincia di Melfi a decorrere dalla data
del loro insediamento.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.