XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 568
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto).
1. La Repubblica riconosce il valore diagnostico e
terapeutico dell'omeopatia, dell'agopuntura, della fitoterapia
e delle discipline ad esse collegate.
2. La Repubblica garantisce ai cittadini la pari
opportunità nella scelta di curarsi anche con l'omeopatia,
l'agopuntura e la fitoterapia, favorendo l'integrazione della
medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia con
la medicina convenzionale e rendendo accessibile al cittadino
l'utilizzo dei farmaci omeopatici e dei rimedi fitoterapici
attraverso il loro inserimento nel prontuario farmaceutico del
Servizio sanitario nazionale.
3. La Repubblica tutela il diritto alla salute del
cittadino, assicurando un'adeguata qualificazione ai medici
che svolgono la loro attività professionale nell'ambito della
medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
4. La Repubblica riconosce il principio del pluralismo nel
confronto scientifico, sostenendo lo sviluppo di progetti di
ricerca nel campo dell'omeopatia, dell'agopuntura e della
fitoterapia.
5. All'interno del Consiglio superiore di sanità è
obbligatoria la presenza di un rappresentante per la medicina
omeopatica, di uno per l'agopuntura e di uno per la
fitoterapia.
Art. 2.
(Commissione permanente per le
terapie integrate).
1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto,
istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Commissione permanente per le terapie
integrate, di seguito denominata "Commissione permanente".
2. La Commissione permanente indica i termini e i criteri
secondo i quali formulare programmi di medicina omeopatica, di
agopuntura e di fitoterapia da attuare nell'ambito del Piano
sanitario nazionale e promuove la corretta divulgazione dei
princìpi della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della
fitoterapia.
3. La Commissione permanente, in attesa di idonei
provvedimenti per l'inserimento delle discipline di cui
all'articolo 1 nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,
indica le modalità alle quali dovranno attenersi le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione
nell'ambito delle aziende sanitarie locali (ASL) di presìdi
omeopatici, agopunturali e fitoterapici nonché i criteri per
stipulare le convenzioni e gli accreditamenti delle strutture
private.
4. La Commissione permanente stabilisce i criteri ai quali
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
devono uniformarsi per l'istituzione nell'ambito di ciascuna
ASL di presìdi veterinari omeopatici.
5. La Commissione permanente dura in carica quattro anni
ed è composta da dodici membri: due nominati dal Ministero
della sanità, di cui uno con funzione di presidente, uno
nominato dal Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e tre per ognuna delle tre terapie
interessate. Il segretario della Commissione permanente è un
funzionario del Ministero della sanità con qualifica
funzionale non inferiore all'ottava.
6. La copertura finanziaria delle eventuali spese
sostenute dalla Commissione permanente è posta a carico del
Ministero della sanità nell'ambito degli stanziamenti di
bilancio esistenti.
Art. 3.
(Formazione in omeopatia,
agopuntura e fitoterapia).
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, istituisce la
Commissione per la formazione in medicina omeopatica, in
agopuntura e in fitoterapia, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione promuove un piano di studio per la
formazione del medico che opera con i protocolli terapeutici
omeopatici, agopunturali e fitoterapici.
3. La Commissione stabilisce i criteri per conformare alla
nuova legislazione i medici in attività nell'ambito della
medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
4. La Commissione indica le modalità d'inserimento nei
corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di
medicina veterinaria, di farmacia, di scienze biologiche e di
chimica, degli insegnamenti di medicina omeopatica, di
agopuntura e di fitoterapia e definisce i criteri per il
riconoscimento dei corsi di formazione post laurea
presso università degli studi pubbliche e private e presso
istituti privati autorizzati a rilasciare in tali discipline
il diploma di Stato.
5. Il medico che ha completato il percorso formativo di
cui al comma 4, acquisisce la qualifica professionale di
omeopata, di agopuntore e di fitoterapeuta.
6. La Commissione propone, sentita la Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, le modalità relative all'inquadramento degli
operatori sanitari che conseguono la qualifica professionale
di omeopata, di agopuntore e di fitoterapeuta.
7. La Commissione è composta da dieci membri: due nominati
dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di cui uno con funzione di presidente, due per
ognuna delle tre terapie interessate, un rappresentante della
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri e un rappresentante del Ministero della
sanità. Il segretario della Commissione è un funzionario del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica con qualifica funzionale non inferiore
all'ottava.
8. La copertura finanziaria delle eventuali spese
sostenute dalla Commissione è posta a carico del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.
Art. 4.
(Disciplina per il farmaco omeopatico e il rimedio
fitoterapico).
1. Il Ministro della sanità istituisce, con proprio
decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, una Commissione per i medicinali omeopatici e
i rimedi fitoterapici, al fine di definire i criteri di
qualità, sicurezza ed efficacia necessari per il loro
inserimento nel prontuario farmaceutico del Servizio sanitario
nazionale.
2. La Commissione di cui al comma 1 verifica che la
modalità d'inserimento dei medicinali omeopatici e dei rimedi
fitoterapici nel prontuario farmaceutico del Servizio
sanitario nazionale garantisca la corretta informazione
scientifica.
3. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica quattro
anni per assicurare la fase di transizione; alla fine del suo
mandato propone due suoi rappresentanti per l'inserimento
nella Commissione unica del farmaco.
4. La Commissione di cui al comma 1 è composta da dieci
membri: due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui
uno con funzione di presidente, due medici, due farmacisti,
due ricercatori esperti in medicina omeopatica e fitoterapia,
un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un
rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. Il segretario della Commissione è
un funzionario del Ministero della sanità con qualifica
funzionale non inferiore all'ottava.
5. La copertura finanziaria delle eventuali spese
sostenute dalla Commissione di cui al comma 1 per i medicinali
è posta a carico del Ministero della sanità nell'ambito degli
stanziamenti di bilancio esistenti.