XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 568




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità e oggetto).

        1. La Repubblica riconosce il valore diagnostico e terapeutico dell'omeopatia, dell'agopuntura, della fitoterapia e delle discipline ad esse collegate.
        2. La Repubblica garantisce ai cittadini la pari opportunità nella scelta di curarsi anche con l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia, favorendo l'integrazione della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia con la medicina convenzionale e rendendo accessibile al cittadino l'utilizzo dei farmaci omeopatici e dei rimedi fitoterapici attraverso il loro inserimento nel prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale.
        3. La Repubblica tutela il diritto alla salute del cittadino, assicurando un'adeguata qualificazione ai medici che svolgono la loro attività professionale nell'ambito della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
        4. La Repubblica riconosce il principio del pluralismo nel confronto scientifico, sostenendo lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo dell'omeopatia, dell'agopuntura e della fitoterapia.
        5. All'interno del Consiglio superiore di sanità è obbligatoria la presenza di un rappresentante per la medicina omeopatica, di uno per l'agopuntura e di uno per la fitoterapia.


Art. 2.

(Commissione permanente per le
terapie integrate).

        1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione permanente per le terapie integrate, di seguito denominata "Commissione permanente".
        2. La Commissione permanente indica i termini e i criteri secondo i quali formulare programmi di medicina omeopatica, di agopuntura e di fitoterapia da attuare nell'ambito del Piano sanitario nazionale e promuove la corretta divulgazione dei princìpi della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
        3. La Commissione permanente, in attesa di idonei provvedimenti per l'inserimento delle discipline di cui all'articolo 1 nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, indica le modalità alle quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione nell'ambito delle aziende sanitarie locali (ASL) di presìdi omeopatici, agopunturali e fitoterapici nonché i criteri per stipulare le convenzioni e gli accreditamenti delle strutture private.
        4. La Commissione permanente stabilisce i criteri ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono uniformarsi per l'istituzione nell'ambito di ciascuna ASL di presìdi veterinari omeopatici.
        5. La Commissione permanente dura in carica quattro anni ed è composta da dodici membri: due nominati dal Ministero della sanità, di cui uno con funzione di presidente, uno nominato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e tre per ognuna delle tre terapie interessate. Il segretario della Commissione permanente è un funzionario del Ministero della sanità con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
        6. La copertura finanziaria delle eventuali spese sostenute dalla Commissione permanente è posta a carico del Ministero della sanità nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.


Art. 3.

(Formazione in omeopatia,
agopuntura e fitoterapia).

        1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione per la formazione in medicina omeopatica, in agopuntura e in fitoterapia, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione promuove un piano di studio per la formazione del medico che opera con i protocolli terapeutici omeopatici, agopunturali e fitoterapici.
        3. La Commissione stabilisce i criteri per conformare alla nuova legislazione i medici in attività nell'ambito della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
        4. La Commissione indica le modalità d'inserimento nei corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria, di farmacia, di scienze biologiche e di chimica, degli insegnamenti di medicina omeopatica, di agopuntura e di fitoterapia e definisce i criteri per il riconoscimento dei corsi di formazione post laurea presso università degli studi pubbliche e private e presso istituti privati autorizzati a rilasciare in tali discipline il diploma di Stato.
        5. Il medico che ha completato il percorso formativo di cui al comma 4, acquisisce la qualifica professionale di omeopata, di agopuntore e di fitoterapeuta.
        6. La Commissione propone, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le modalità relative all'inquadramento degli operatori sanitari che conseguono la qualifica professionale di omeopata, di agopuntore e di fitoterapeuta.
        7. La Commissione è composta da dieci membri: due nominati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui uno con funzione di presidente, due per ognuna delle tre terapie interessate, un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e un rappresentante del Ministero della sanità. Il segretario della Commissione è un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
        8. La copertura finanziaria delle eventuali spese sostenute dalla Commissione è posta a carico del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.


Art. 4.

(Disciplina per il farmaco omeopatico e il rimedio
fitoterapico).

        1. Il Ministro della sanità istituisce, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione per i medicinali omeopatici e i rimedi fitoterapici, al fine di definire i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia necessari per il loro inserimento nel prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale.
        2. La Commissione di cui al comma 1 verifica che la modalità d'inserimento dei medicinali omeopatici e dei rimedi fitoterapici nel prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale garantisca la corretta informazione scientifica.
        3. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica quattro anni per assicurare la fase di transizione; alla fine del suo mandato propone due suoi rappresentanti per l'inserimento nella Commissione unica del farmaco.
        4. La Commissione di cui al comma 1 è composta da dieci membri: due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzione di presidente, due medici, due farmacisti, due ricercatori esperti in medicina omeopatica e fitoterapia, un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il segretario della Commissione è un funzionario del Ministero della sanità con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
        5. La copertura finanziaria delle eventuali spese sostenute dalla Commissione di cui al comma 1 per i medicinali è posta a carico del Ministero della sanità nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.



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