XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 565




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI E FINALITA'


Art. 1.

        1. Lo Stato predispone ed attua una organica ed integrata politica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni, in attuazione dei princìpi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37 e 38 della Costituzione.
        2. Gli interventi di cui al comma 1 devono, in particolare, essere diretti a garantire:

                a) il diritto di ogni persona a formare una famiglia o ad essere inserita in una comunità familiare;

                b) la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli riconoscendo l'altissima rilevanza personale e sociale della maternità e della paternità;

                c) il diritto dei coniugi a scelte libere e responsabili nella procreazione;

                d) la tutela della gravidanza dal momento del concepimento fino al parto mediante l'organizzazione di servizi socio-sanitari efficienti e diversificati che garantiscano il rispetto delle esigenze, anche psicologiche, della madre, del padre e della famiglia;

                e) la tutela della gestante in difficili condizioni economiche e sociali, dal momento del concepimento fino al raggiungimento di un accettabile livello di vita della madre e del figlio mediante la corresponsione di aiuti economici, la predisposizione di strutture di accoglienza, nonchè di ogni altro intervento adeguato;

                f) la organizzazione dei tempi di lavoro in modo da armonizzare le esigenze di lavoro e familiari dei membri della famiglia;

                g) le condizioni affinché possa realizzarsi, nell'ambito della famiglia, la compresenza di più generazioni, favorendo comunque la permanenza dell'anziano nella comunità familiare e creando le condizioni perché quest'ultima possa avvalersi dell'apporto educativo dell'anziano.


Art. 2.

        1. Lo Stato rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono alla comunità familiare l'adempimento delle sue funzioni con misure di sostegno anche economico e speciali servizi per le famiglie che vivono in condizioni disagiate e per quelle che si assumono l'onere di assistenza di soggetti portatori di handicap e di persone che, per ragioni di età, di salute o di mancata integrazione sociale, non sono in grado di provvedere a se stesse.


Art. 3.

        1. Lo Stato riconosce e sostiene la famiglia come soggetto dell'educazione del sistema dei servizi sociali.


Art. 4.

        1. Gli interventi socio-assistenziali previsti dalla presente legge sono realizzati con la cooperazione della famiglia e tendono a mantenere la persona nel proprio nucleo familiare o a favorirne il rientro.


Art. 5.

        1. Le regioni prevedono particolari forme di sostegno alle famiglie che vivono in ambienti rurali, nelle zone montane o insulari.

Art. 6.

        1. L'esercizio del diritto-dovere di educare i figli, attribuito ai genitori dall'articolo 30 della Costituzione, è reso concretamente possibile anche dal riconoscimento del valore sociale del tempo familiare.
        2. Al fine di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella programmazione e nell'organizzazione dei servizi socio-assistenziali, individuano modalità di tutela del tempo familiare. Di tale esigenza si deve tener conto anche nella determinazione degli orari di lavoro.
        3. Il coordinamento degli orari di apertura al pubblico di tutti i servizi educativi, sociali e sanitari, esercitato dal sindaco ai sensi dell'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attuato in modo da consentire la piena funzione dei servizi stessi anche da parte di coloro che lavorano.
        4. Alla copertura degli oneri che i comuni devono affrontare per realizzare quanto previsto dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Capo II

MINORI, ASILI NIDO,
SERVIZI PER L'INFANZIA.


Art. 7.

        1. In attuazione di quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché dall'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il minore ha diritto a vivere in una famiglia, sia essa di origine, affidataria o adottiva.
        2. La famiglia deve essere messa in condizione di assicurare lo sviluppo psico-fisico dei figli minori.
        3. Ai fini di cui al comma 2, devono essere garantite le condizioni socio-economiche atte ad evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine quando:

                a) la famiglia sia numerosa o incontri gravi difficoltà nel fare fronte alle necessità quotidiane;

                b) il minore sia in una situazione difficile quale portatore di handicap o si trovi in uno stato di devianza o di tossicodipendenza;

                c) la famiglia versi in condizioni di grave disagio a causa di indigenza, dell'assenza di uno dei genitori, delle condizioni abitative malsane o di carenze di ordine psico-pedagogico.

            4. Solo in caso di urgenza o dopo avere inutilmente esperito gli interventi di cui al comma 3, del presente articolo, si provvede all'affidamento familiare o all'adozione ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.


Art. 8.

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono inseriti i seguenti:

            "L'asilo nido concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio del bambino, integrandosi con gli altri servizi socio-assistenziali e sanitari per l'infanzia ed in particolare con la scuola materna.
        Ove gli asili nido del territorio non siano sufficienti a soddisfare la domanda, hanno carattere prioritario le ammissioni di bambini in situazioni di rischio".

Art. 9.

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:

            "Art. 1-bis. - 1. Le strutture ed i servizi dell'asilo nido non destinati all'accoglienza dei bambini, e comunque negli orari e nei giorni in cui i bambini stessi non sono presenti, possono essere utilizzati per altre esigenze, esistenti sul territorio, con particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia, agli interventi informativi sull'alimentazione, l'igiene e la cura del bambino, nonché come centri di aggiornamento e di tirocinio per il personale addetto all'assistenza domiciliare e per il personale che intende operare nei servizi per la prima infanzia".


Art. 10.

          1. Il numero 1) dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è sostituito dal seguente:

            "1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie: in particolare la regolamentazione dell'orario deve garantire la possibilità della massima presenza del bambino in seno alla propria famiglia, consentendo la fruizione dell'asilo nido anche a tempo parziale;".


Art. 11.

        1. Dopo l'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

            "Art. 6-bis - 1. La gestione degli asili nido può essere affidata anche ad enti o cooperative senza fini di lucro, convenzionati con la regione, purché garantiscano la realizzazione di servizi rispondenti alla normativa nazionale, regionale ed ai regolamenti comunali.

        Art. 6-ter - 1. Quando esigenze locali lo rendono opportuno, sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dai consorzi di comuni, nella elaborazione dei piani annuali degli asili nido, le regioni possono prevedere l'apertura di asili nido con dimensioni ridotte, ovvero micro-nido, anche gestiti dai privati, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, nonché dai regolamenti comunali".


Art. 12.

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono per ogni comune capoluogo di provincia un servizio centralizzato di pronto intervento e di trasporto neonatale con base operativa nella divisione di terapia intensiva neonatale di un ospedale.
        2. I presìdi sanitari pubblici e privati, fermo restando l'obbligo di garantire condizioni sanitarie adeguate, favoriscono il miglioramento delle condizioni ambientali e l'utilizzazione delle équipe e del personale di assistenza, allo scopo di sostenere, anche psicologicamente, la donna partoriente. A tale fine, garantiscono l'accesso e la permanenza, prima, durante e dopo il parto, di un familiare o altra persona espressamente richiesti dalla donna, nonché il mantenimento del neonato presso la madre, ove la madre stessa lo richieda. L'impianto strutturale ed organizzativo dei reparti di ostetricia e di patologia neonatale deve essere adeguato al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente comma.


Art. 13.

        1. Le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano finanziano progetti sperimentali sulla assistenza domiciliare alla donna in gravidanza, in particolare nei casi a rischio, nonché alla puerpera e al neonato.


Art. 14.

        1. Gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate organizzano le proprie strutture in modo da garantire la permanenza nell'arco delle ventiquattro ore di uno dei genitori o di un loro sostituto, presso il reparto di ricovero del bambino ospedalizzato. L'organizzazione delle strutture prevede inoltre la predisposizione di un servizio scolastico per bambini lungodegenti.


Capo III

ANZIANI


Art. 15.

        1. Lo Stato garantisce le condizioni che rendono possibili la permanenza e l'integrazione dell'anziano nella famiglia.
        2. Ove non sia realizzabile quanto previsto dal comma 1, è agevolato l'inserimento dell'anziano in comunità di carattere familiare che incentivino la collaborazione dell'anziano stesso all'organizzazione e alla gestione delle comunità.


Art. 16.

        1. I servizi socio-sanitari ed in particolare i consultori familiari elaborano interventi integrati per l'assistenza domiciliare dell'anziano.
        2. Qualora si renda necessario il ricovero dell'anziano in strutture sanitarie è garantito, compatibilmente con il suo stato di salute, il servizio di day hospital. Devono comunque essere stabilite forme di collaborazione dei familiari alla organizzazione e alla gestione di tale servizio, al fine di impedire l'abbandono dell'anziano stesso da parte della famiglia.

Capo IV

INTERVENTI A SOSTEGNO
DEI PORTATORI DI HANDICAP


Art. 17.

        1. In attuazione dei princìpi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i servizi socio-sanitari ed in particolare i consultori familiari attuano interventi di sostegno alle famiglie dei portatori di handicap, privilegiando ed incentivando l'assistenza domiciliare da parte di équipe specializzate.
        2. I consultori familiari istituiscono corsi periodici per la formazione ed il sostegno delle famiglie che abbiano tra i loro membri soggetti portatori di handicap.


Capo V

CONSULTORI FAMILIARI


Art. 18.

        1. Alla lettera d) del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché a prevenire l'aborto".
        2. Dopo la lettera d) del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio l975, n. 405, come modificata dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunte le seguenti:

            "d-bis) l'informazione alle donne, finalizzata anche alla tutela del nascituro, sui fattori di rischio e di nocività nel lavoro e nell'ambiente domestico;

            d-ter) l'individuazione delle famiglie a rischio e l'avvio ai servizi competenti in caso di violenza con particolare riferimento agli abusi sessuali nella famiglia;

            d-quater) la consulenza legale in materia di diritto di famiglia, adozione, affidamento di minori, parità tra uomo e donna;

            d-quinquies) l'assistenza psicologica e sociale, in materia di affidamento, adozione, separazione dei coniugi, ammissione al matrimonio dei minori;

            d-sexies) la consulenza genetica per la prevenzione delle malattie ereditarie, la diagnosi precoce di malattie veneree e del virus HIV, l'individuazione delle gravidanze a rischio".


Art. 19.

        1. L'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è sostituito dal seguente:

            "Art. 3. - 1. Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia, giurisprudenza, assistenza sociale, ostetricia, nonché dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.
            2. Il personale del consultorio di cui al comma 1 può essere integrato da altri specialisti e, in particolare, da consulenti familiari, previa stipula di apposito contratto.
            3. Il personale del consultorio opera secondo modalità di lavoro di gruppo in collaborazione con gli altri operatori dei servizi pubblici e privati, sanitari e sociali, presenti sul territorio".


Art. 20.

        1. Dopo l'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 3-bis. - 1. Al fine di realizzare gli obiettivi propri del servizio di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono annualmente iniziative per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale che opera nell'ambito del servizio stesso e nei servizi privati convenzionati, in particolare in ordine al metodo della consulenza familiare e al lavoro di gruppo".


Art. 21.

        1. All'articolo 6 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Qualora i consultori di cui alla lettera b) dell'articolo 2 presentino i requisiti richiesti dalla presente legge e dalle leggi regionali, sono obbligatoriamente inseriti nella programmazione di cui al primo comma del presente articolo, mediante convenzione che può riguardare tutte le funzioni consultoriali o solo parte di esse".


Art. 22.

        1. In sede di colloquio e di certificazione a seguito di richiesta di interruzione volontaria della gravidanza, tutti i soggetti abilitati al rilascio della certificazione stessa sono tenuti ad informare la donna o la coppia dell'esistenza degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e ad attivarsi per facilitare l'accesso ai relativi servizi.


Capo VI

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE
DI NUOVE FAMIGLIE


Art. 23.

        1. Lo Stato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Costituzione, agevola e sostiene la formazione di nuove famiglie.


Art. 24.

        1. Fermi restando i benefìci previsti dalla legislazione vigente, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 500 miliardi di lire, destinato alla concessione di mutui per l'acquisto e l'eventuale contestuale recupero di alloggi da adibire ad abitazione propria delle famiglie di nuova istituzione.


Art. 25.

        1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 24 le coppie per le quali ricorrano le seguenti condizioni:

                a) avere contratto matrimonio nei cinque anni antecedenti la data della richiesta di agevolazione, ovvero contrarlo non oltre l'anno successivo alla delibera di concessione, rimanendo l'erogazione subordinata all'effettiva celebrazione del matrimonio;

                b) godere di reddito familiare complessivo annuo non superiore a lire 35 milioni, al netto degli oneri previdenziali e fiscali;

                c) non essere proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune nel cui ambito si intende utilizzare il mutuo e fissare nel medesimo comune la residenza familiare;

                d) non avere fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione di abitazioni, fatte salve quelle di natura tributaria.

        2. Il reddito di cui al comma 1, lettera b), se riferito a famiglie in formazione, è comprensivo dei redditi di ciascun componente la coppia, al netto degli oneri previdenziali e fiscali.
        3. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera b), è aumentato di lire 5 milioni per ciascun figlio e per ciascun anziano convivente a carico.
        4. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera b), è annualmente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in misura percentuale pari alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatasi nell'anno precedente.


Art. 26.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dei lavori pubblici, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per la concessione dei mutui a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 della presente legge, secondo i princìpi fissati per i mutui in favore dei lavoratori dipendenti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

                a) i mutui devono essere concessi su tutto il territorio nazionale;

                b) le rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale e di interessi, non devono comunque superare il 20 per cento dei redditi annui cumulativamente percepiti dai componenti del nucleo familiare, risultanti dalle attestazioni rilasciate dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, o da copia delle denunce dei redditi che, sottoscritte dagli interessati, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'ente mutuante deve essere autorizzato a chiedere ai competenti uffici delle imposte informazioni sui redditi dei componenti del nucleo familiare;

                c) le rate di ammortamento costanti sono deducibili per intero dal reddito imponibile in deroga alle disposizioni vigenti;
                d) l'importo dei mutui deve essere commisurato al reddito del nucleo familiare e non superare l'importo di lire 100 milioni;

                e) deve essere prevista la possibilità di estinzione anticipata del mutuo dopo dieci anni dall'acquisto dell'alloggio, con facoltà, in tale caso, di alienarlo e con divieto di accesso ad altre agevolazioni per l'acquisto di abitazioni, da chiunque concesse, ad eccezione di quelle fiscali;

                f) per il caso di trasferimento del nucleo familiare deve essere prevista la possibilità di cedere l'alloggio ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni, e di ottenere, ove sussistano le condizioni di reddito e di mancanza di adeguato alloggio, in deroga ai limiti di pregressa durata del matrimonio, un mutuo per l'acquisto dell'abitazione della nuova residenza;

                g) deve essere prevista una forma di assicurazione obbligatoria che preveda la estinzione totale in caso di morte dei beneficiari e l'estinzione parziale proporzionale in caso di morte di uno solo dei beneficiari.


Art. 27.

        1. I canoni di locazione sono deducibili dal reddito imponibile delle famiglie di nuova formazione che godano del reddito di cui all'articolo 25, commi 1, lettera b), e 2, nella misura del 50 per cento, per un periodo non superiore a cinque anni.


Art. 28.

        1. Qualora il nucleo familiare, in conseguenza della nascita o dell'adozione di figli, abbia necessità di acquisire una abitazione più adeguata, gli oneri fiscali relativi alla vendita della prima abitazione, alla permuta o all'acquisto della nuova, sono ridotti alla metà. Il beneficio si applica solo in caso di vendita della abitazione originaria.
        2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche nel caso di documentata accoglienza di parenti anziani, che risultino effettivamente conviventi con il nucleo familiare.


Capo VII

MONITORAGGIO NAZIONALE DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA E
ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO PER LA FAMIGLIA


Art. 29.

          1. Il Ministro per la solidarietà sociale presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge entro 30 giugno di ciascun anno. A tale fine, le regioni, entro il 30 maggio di ciascun anno, trasmettono al Ministro stesso una relazione sulla situazione nella regione recante i dati concernenti i servizi, le iniziative, le convenzioni e i contributi in materia di politica familiare.


Art. 30.

        1. E' istituito, in tutte le regioni, il difensore civico per la famiglia, con il compito di vigilare sulla applicazione delle convenzioni internazionali, delle norme comunitarie, delle leggi nazionali e regionali e delle delibere degli enti locali relative alla famiglia, di farsi portavoce delle esigenze e dei bisogni delle comunità familiari locali e di formulare proposte per l'evolversi della normativa in vigore relativa ai diritti della famiglia.



Frontespizio Relazione