XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 565
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI E FINALITA'
Art. 1.
1. Lo Stato predispone ed attua una organica ed integrata
politica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia
al libero svolgimento delle sue funzioni, in attuazione dei
princìpi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37 e 38
della Costituzione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono, in
particolare, essere diretti a garantire:
a) il diritto di ogni persona a formare una
famiglia o ad essere inserita in una comunità familiare;
b) la corresponsabilità dei genitori negli impegni
di cura e di educazione dei figli riconoscendo l'altissima
rilevanza personale e sociale della maternità e della
paternità;
c) il diritto dei coniugi a scelte libere e
responsabili nella procreazione;
d) la tutela della gravidanza dal momento del
concepimento fino al parto mediante l'organizzazione di
servizi socio-sanitari efficienti e diversificati che
garantiscano il rispetto delle esigenze, anche psicologiche,
della madre, del padre e della famiglia;
e) la tutela della gestante in difficili
condizioni economiche e sociali, dal momento del concepimento
fino al raggiungimento di un accettabile livello di vita della
madre e del figlio mediante la corresponsione di aiuti
economici, la predisposizione di strutture di accoglienza,
nonchè di ogni altro intervento adeguato;
f) la organizzazione dei tempi di lavoro in modo
da armonizzare le esigenze di lavoro e familiari dei membri
della famiglia;
g) le condizioni affinché possa realizzarsi,
nell'ambito della famiglia, la compresenza di più generazioni,
favorendo comunque la permanenza dell'anziano nella comunità
familiare e creando le condizioni perché quest'ultima possa
avvalersi dell'apporto educativo dell'anziano.
Art. 2.
1. Lo Stato rimuove gli ostacoli di ordine economico e
sociale che impediscono alla comunità familiare l'adempimento
delle sue funzioni con misure di sostegno anche economico e
speciali servizi per le famiglie che vivono in condizioni
disagiate e per quelle che si assumono l'onere di assistenza
di soggetti portatori di handicap e di persone che, per
ragioni di età, di salute o di mancata integrazione sociale,
non sono in grado di provvedere a se stesse.
Art. 3.
1. Lo Stato riconosce e sostiene la famiglia come soggetto
dell'educazione del sistema dei servizi sociali.
Art. 4.
1. Gli interventi socio-assistenziali previsti dalla
presente legge sono realizzati con la cooperazione della
famiglia e tendono a mantenere la persona nel proprio nucleo
familiare o a favorirne il rientro.
Art. 5.
1. Le regioni prevedono particolari forme di sostegno alle
famiglie che vivono in ambienti rurali, nelle zone montane o
insulari.
Art. 6.
1. L'esercizio del diritto-dovere di educare i figli,
attribuito ai genitori dall'articolo 30 della Costituzione, è
reso concretamente possibile anche dal riconoscimento del
valore sociale del tempo familiare.
2. Al fine di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nella programmazione e
nell'organizzazione dei servizi socio-assistenziali,
individuano modalità di tutela del tempo familiare. Di tale
esigenza si deve tener conto anche nella determinazione degli
orari di lavoro.
3. Il coordinamento degli orari di apertura al pubblico di
tutti i servizi educativi, sociali e sanitari, esercitato dal
sindaco ai sensi dell'articolo 50 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attuato in modo
da consentire la piena funzione dei servizi stessi anche da
parte di coloro che lavorano.
4. Alla copertura degli oneri che i comuni devono
affrontare per realizzare quanto previsto dal comma 3 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Capo II
MINORI, ASILI NIDO,
SERVIZI PER L'INFANZIA.
Art. 7.
1. In attuazione di quanto previsto dalla Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,
resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché
dall'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, il minore ha diritto a vivere in una
famiglia, sia essa di origine, affidataria o adottiva.
2. La famiglia deve essere messa in condizione di
assicurare lo sviluppo psico-fisico dei figli minori.
3. Ai fini di cui al comma 2, devono essere garantite le
condizioni socio-economiche atte ad evitare l'allontanamento
del minore dalla famiglia di origine quando:
a) la famiglia sia numerosa o incontri gravi
difficoltà nel fare fronte alle necessità quotidiane;
b) il minore sia in una situazione difficile quale
portatore di handicap o si trovi in uno stato di
devianza o di tossicodipendenza;
c) la famiglia versi in condizioni di grave
disagio a causa di indigenza, dell'assenza di uno dei
genitori, delle condizioni abitative malsane o di carenze di
ordine psico-pedagogico.
4. Solo in caso di urgenza o dopo avere inutilmente
esperito gli interventi di cui al comma 3, del presente
articolo, si provvede all'affidamento familiare o all'adozione
ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni.
Art. 8.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6
dicembre 1971, n. 1044, sono inseriti i seguenti:
"L'asilo nido concorre alla prevenzione delle situazioni
di svantaggio del bambino, integrandosi con gli altri servizi
socio-assistenziali e sanitari per l'infanzia ed in
particolare con la scuola materna.
Ove gli asili nido del territorio non siano sufficienti a
soddisfare la domanda, hanno carattere prioritario le
ammissioni di bambini in situazioni di rischio".
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044,
come da ultimo modificato dall'articolo 8 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Le strutture ed i servizi
dell'asilo nido non destinati all'accoglienza dei bambini, e
comunque negli orari e nei giorni in cui i bambini stessi non
sono presenti, possono essere utilizzati per altre esigenze,
esistenti sul territorio, con particolare riferimento ai
servizi per la prima infanzia, agli interventi informativi
sull'alimentazione, l'igiene e la cura del bambino, nonché
come centri di aggiornamento e di tirocinio per il personale
addetto all'assistenza domiciliare e per il personale che
intende operare nei servizi per la prima infanzia".
Art. 10.
1. Il numero 1) dell'articolo 6 della legge 6 dicembre
1971, n. 1044, è sostituito dal seguente:
"1) essere realizzati in modo da rispondere, sia
per localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle
esigenze delle famiglie: in particolare la regolamentazione
dell'orario deve garantire la possibilità della massima
presenza del bambino in seno alla propria famiglia,
consentendo la fruizione dell'asilo nido anche a tempo
parziale;".
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044,
come modificato dall'articolo 10 della presente legge, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis - 1. La gestione degli asili nido può
essere affidata anche ad enti o cooperative senza fini di
lucro, convenzionati con la regione, purché garantiscano la
realizzazione di servizi rispondenti alla normativa nazionale,
regionale ed ai regolamenti comunali.
Art. 6-ter - 1. Quando esigenze locali lo rendono
opportuno, sulla base delle richieste avanzate dai comuni e
dai consorzi di comuni, nella elaborazione dei piani annuali
degli asili nido, le regioni possono prevedere l'apertura di
asili nido con dimensioni ridotte, ovvero micro-nido, anche
gestiti dai privati, a condizione che siano rispettati i
requisiti previsti dalla vigente legislazione nazionale e
regionale, nonché dai regolamenti comunali".
Art. 12.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono per ogni comune capoluogo di provincia un
servizio centralizzato di pronto intervento e di trasporto
neonatale con base operativa nella divisione di terapia
intensiva neonatale di un ospedale.
2. I presìdi sanitari pubblici e privati, fermo restando
l'obbligo di garantire condizioni sanitarie adeguate,
favoriscono il miglioramento delle condizioni ambientali e
l'utilizzazione delle équipe e del personale di
assistenza, allo scopo di sostenere, anche psicologicamente,
la donna partoriente. A tale fine, garantiscono l'accesso e la
permanenza, prima, durante e dopo il parto, di un familiare o
altra persona espressamente richiesti dalla donna, nonché il
mantenimento del neonato presso la madre, ove la madre stessa
lo richieda. L'impianto strutturale ed organizzativo dei
reparti di ostetricia e di patologia neonatale deve essere
adeguato al fine di consentire la realizzazione degli
obiettivi previsti dal presente comma.
Art. 13.
1. Le regioni e la province autonome di Trento e di
Bolzano finanziano progetti sperimentali sulla assistenza
domiciliare alla donna in gravidanza, in particolare nei casi
a rischio, nonché alla puerpera e al neonato.
Art. 14.
1. Gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate
organizzano le proprie strutture in modo da garantire la
permanenza nell'arco delle ventiquattro ore di uno dei
genitori o di un loro sostituto, presso il reparto di ricovero
del bambino ospedalizzato. L'organizzazione delle strutture
prevede inoltre la predisposizione di un servizio scolastico
per bambini lungodegenti.
Capo III
ANZIANI
Art. 15.
1. Lo Stato garantisce le condizioni che rendono possibili
la permanenza e l'integrazione dell'anziano nella famiglia.
2. Ove non sia realizzabile quanto previsto dal comma 1, è
agevolato l'inserimento dell'anziano in comunità di carattere
familiare che incentivino la collaborazione dell'anziano
stesso all'organizzazione e alla gestione delle comunità.
Art. 16.
1. I servizi socio-sanitari ed in particolare i consultori
familiari elaborano interventi integrati per l'assistenza
domiciliare dell'anziano.
2. Qualora si renda necessario il ricovero dell'anziano in
strutture sanitarie è garantito, compatibilmente con il suo
stato di salute, il servizio di day hospital. Devono
comunque essere stabilite forme di collaborazione dei
familiari alla organizzazione e alla gestione di tale
servizio, al fine di impedire l'abbandono dell'anziano stesso
da parte della famiglia.
Capo IV
INTERVENTI A SOSTEGNO
DEI PORTATORI DI HANDICAP
Art. 17.
1. In attuazione dei princìpi stabiliti dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i servizi
socio-sanitari ed in particolare i consultori familiari
attuano interventi di sostegno alle famiglie dei portatori di
handicap, privilegiando ed incentivando l'assistenza
domiciliare da parte di équipe specializzate.
2. I consultori familiari istituiscono corsi periodici per
la formazione ed il sostegno delle famiglie che abbiano tra i
loro membri soggetti portatori di handicap.
Capo V
CONSULTORI FAMILIARI
Art. 18.
1. Alla lettera d) del primo comma dell'articolo 1
della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonché a prevenire l'aborto".
2. Dopo la lettera d) del primo comma dell'articolo
1 della legge 29 luglio l975, n. 405, come modificata dal
comma 1 del presente articolo, sono aggiunte le seguenti:
"d-bis) l'informazione alle donne, finalizzata
anche alla tutela del nascituro, sui fattori di rischio e di
nocività nel lavoro e nell'ambiente domestico;
d-ter) l'individuazione delle famiglie a rischio e
l'avvio ai servizi competenti in caso di violenza con
particolare riferimento agli abusi sessuali nella famiglia;
d-quater) la consulenza legale in materia di
diritto di famiglia, adozione, affidamento di minori, parità
tra uomo e donna;
d-quinquies) l'assistenza psicologica e sociale,
in materia di affidamento, adozione, separazione dei coniugi,
ammissione al matrimonio dei minori;
d-sexies) la consulenza genetica per la
prevenzione delle malattie ereditarie, la diagnosi precoce di
malattie veneree e del virus HIV, l'individuazione delle
gravidanze a rischio".
Art. 19.
1. L'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Il personale di consulenza e di
assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di
titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina,
psicologia, pedagogia, giurisprudenza, assistenza sociale,
ostetricia, nonché dell'abilitazione, ove prescritta,
all'esercizio professionale.
2. Il personale del consultorio di cui al comma 1
può essere integrato da altri specialisti e, in particolare,
da consulenti familiari, previa stipula di apposito
contratto.
3. Il personale del consultorio opera secondo
modalità di lavoro di gruppo in collaborazione con gli altri
operatori dei servizi pubblici e privati, sanitari e sociali,
presenti sul territorio".
Art. 20.
1. Dopo l'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405,
come sostituito dall'articolo 19 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Al fine di realizzare gli
obiettivi propri del servizio di cui alla presente legge, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
promuovono annualmente iniziative per la formazione,
l'aggiornamento e la riqualificazione del personale che opera
nell'ambito del servizio stesso e nei servizi privati
convenzionati, in particolare in ordine al metodo della
consulenza familiare e al lavoro di gruppo".
Art. 21.
1. All'articolo 6 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora i consultori di cui alla lettera b)
dell'articolo 2 presentino i requisiti richiesti dalla
presente legge e dalle leggi regionali, sono obbligatoriamente
inseriti nella programmazione di cui al primo comma del
presente articolo, mediante convenzione che può riguardare
tutte le funzioni consultoriali o solo parte di esse".
Art. 22.
1. In sede di colloquio e di certificazione a seguito di
richiesta di interruzione volontaria della gravidanza, tutti i
soggetti abilitati al rilascio della certificazione stessa
sono tenuti ad informare la donna o la coppia dell'esistenza
degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 22 maggio
1978, n. 194, e ad attivarsi per facilitare l'accesso ai
relativi servizi.
Capo VI
INTERVENTI PER LA FORMAZIONE
DI NUOVE FAMIGLIE
Art. 23.
1. Lo Stato, in conformità a quanto disposto dall'articolo
31 della Costituzione, agevola e sostiene la formazione di
nuove famiglie.
Art. 24.
1. Fermi restando i benefìci previsti dalla legislazione
vigente, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un
fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 500
miliardi di lire, destinato alla concessione di mutui per
l'acquisto e l'eventuale contestuale recupero di alloggi da
adibire ad abitazione propria delle famiglie di nuova
istituzione.
Art. 25.
1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 24 le
coppie per le quali ricorrano le seguenti condizioni:
a) avere contratto matrimonio nei cinque anni
antecedenti la data della richiesta di agevolazione, ovvero
contrarlo non oltre l'anno successivo alla delibera di
concessione, rimanendo l'erogazione subordinata all'effettiva
celebrazione del matrimonio;
b) godere di reddito familiare complessivo annuo
non superiore a lire 35 milioni, al netto degli oneri
previdenziali e fiscali;
c) non essere proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune nel cui
ambito si intende utilizzare il mutuo e fissare nel medesimo
comune la residenza familiare;
d) non avere fruito di agevolazioni, previste da
leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali,
dirette all'acquisizione di abitazioni, fatte salve quelle di
natura tributaria.
2. Il reddito di cui al comma 1, lettera b), se
riferito a famiglie in formazione, è comprensivo dei redditi
di ciascun componente la coppia, al netto degli oneri
previdenziali e fiscali.
3. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera b),
è aumentato di lire 5 milioni per ciascun figlio e per
ciascun anziano convivente a carico.
4. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera b),
è annualmente aggiornato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in misura percentuale pari
alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di
statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati, verificatasi nell'anno
precedente.
Art. 26.
1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri per la solidarietà sociale, dei lavori pubblici, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo recante norme per la
concessione dei mutui a coloro che siano in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 25 della presente legge, secondo
i princìpi fissati per i mutui in favore dei lavoratori
dipendenti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive
modificazioni, nonché secondo i seguenti ulteriori princìpi e
criteri direttivi:
a) i mutui devono essere concessi su tutto il
territorio nazionale;
b) le rate di ammortamento costanti, comprensive
di capitale e di interessi, non devono comunque superare il 20
per cento dei redditi annui cumulativamente percepiti dai
componenti del nucleo familiare, risultanti dalle attestazioni
rilasciate dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, o da copia delle denunce dei
redditi che, sottoscritte dagli interessati, costituiscono
dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. L'ente mutuante deve essere autorizzato
a chiedere ai competenti uffici delle imposte informazioni sui
redditi dei componenti del nucleo familiare;
c) le rate di ammortamento costanti sono
deducibili per intero dal reddito imponibile in deroga alle
disposizioni vigenti;
d) l'importo dei mutui deve essere commisurato al
reddito del nucleo familiare e non superare l'importo di lire
100 milioni;
e) deve essere prevista la possibilità di
estinzione anticipata del mutuo dopo dieci anni dall'acquisto
dell'alloggio, con facoltà, in tale caso, di alienarlo e con
divieto di accesso ad altre agevolazioni per l'acquisto di
abitazioni, da chiunque concesse, ad eccezione di quelle
fiscali;
f) per il caso di trasferimento del nucleo
familiare deve essere prevista la possibilità di cedere
l'alloggio ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge
18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni, e di
ottenere, ove sussistano le condizioni di reddito e di
mancanza di adeguato alloggio, in deroga ai limiti di
pregressa durata del matrimonio, un mutuo per l'acquisto
dell'abitazione della nuova residenza;
g) deve essere prevista una forma di assicurazione
obbligatoria che preveda la estinzione totale in caso di morte
dei beneficiari e l'estinzione parziale proporzionale in caso
di morte di uno solo dei beneficiari.
Art. 27.
1. I canoni di locazione sono deducibili dal reddito
imponibile delle famiglie di nuova formazione che godano del
reddito di cui all'articolo 25, commi 1, lettera b), e
2, nella misura del 50 per cento, per un periodo non superiore
a cinque anni.
Art. 28.
1. Qualora il nucleo familiare, in conseguenza della
nascita o dell'adozione di figli, abbia necessità di acquisire
una abitazione più adeguata, gli oneri fiscali relativi alla
vendita della prima abitazione, alla permuta o all'acquisto
della nuova, sono ridotti alla metà. Il beneficio si applica
solo in caso di vendita della abitazione originaria.
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche nel
caso di documentata accoglienza di parenti anziani, che
risultino effettivamente conviventi con il nucleo
familiare.
Capo VII
MONITORAGGIO NAZIONALE DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA E
ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO PER LA FAMIGLIA
Art. 29.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale presenta al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della
presente legge entro 30 giugno di ciascun anno. A tale fine,
le regioni, entro il 30 maggio di ciascun anno, trasmettono al
Ministro stesso una relazione sulla situazione nella regione
recante i dati concernenti i servizi, le iniziative, le
convenzioni e i contributi in materia di politica
familiare.
Art. 30.
1. E' istituito, in tutte le regioni, il difensore civico
per la famiglia, con il compito di vigilare sulla applicazione
delle convenzioni internazionali, delle norme comunitarie,
delle leggi nazionali e regionali e delle delibere degli enti
locali relative alla famiglia, di farsi portavoce delle
esigenze e dei bisogni delle comunità familiari locali e di
formulare proposte per l'evolversi della normativa in vigore
relativa ai diritti della famiglia.