XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 560




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Compiti dello Stato
e delle regioni).

        1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, lo Stato, attraverso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre iniziative dirette a combattere e prevenire, il morbo di Parkinson, il morbo di Alzheimer e la sclerosi multipla.
        2. L'intervento dello Stato, attraverso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma 1, è volto:

            a) alla rilevazione dell'incidenza e della prevalenza delle patologie di cui al comma 1 nell'ambito di ciascun territorio regionale, nonché al controllo programmato delle medesime attraverso esami clinici e strumentali adeguati e la costituzione di appositi registri per la rilevazione annuale delle variazioni dei dati epidemiologici e dei dati socio-sanitari, con particolare riferimento alle modifiche del grado di disabilità o in validità;

            b) alla cura ed alla riabilitazione dei malati delle patologie di cui al comma 1, provvedendo anche alla fornitura a domicilio della apparecchiature, degli ausili e dei presìdi sanitari necessari per il trattamento complessivo delle patologie di cui al comma 1;

            c) all'agevolazione dell'inserimento sociale dei malati;

            d) a favorire l'educazione e l'informazione sanitaria del cittadino malato, dei suoi familiari, nonché dell'intera popolazione;
            e) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario addetto;

            f) a promuovere programmi di ricerca atti a migliorare le conoscenze cliniche e gli standard di prevenzione, di diagnosi, di cura e di ricerca farmacologica e genetica finalizzati alla guarigione delle patologie di cui al comma 1.


Art. 2.

(Prevenzione).

        1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie di cui all'articolo 1 le regioni indicano alle aziende sanitarie locali (ASL), tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 23 dicembre 1978, n. 833, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei diretti a:

            a) individuare, mediante screening obbligatori, le fasce di popolazione portatrici asintomatiche con rischio di trasmettere le malattie indicate;

            b) attuare una campagna informativa a largo raggio nelle scuole, nei posti di lavoro, in tutti i luoghi di prevenzione pubblici e privati ed in ogni altra sede idonea;

            c) individuare le strutture ospedaliere deputate all'assistenza.


Art. 3.

(Centri di riferimento).

        1. Nell'ambito della programmazione sanitaria prevista dall'articolo 1, le regioni, tenuto conto della qualificazione professionale, medica e scientifica degli operatori, provvedono all'istituzione di uno o più centri regionali altamente specializzati di riferimento, con funzioni di orientamento e di coordinamento delle attività di diagnosi, cura, riabilitazione dei malati, nonché di coordinamento delle attività sanitarie, sociali, formative ed informative. Le regioni con popolazione inferiore ad un milione e cinquecentomila abitanti, per ragioni di efficienza, di qualificazione e di economia di risorse, possono costituire un consorzio con regioni limitrofe per l'istituzione delle strutture specializzate di riferimento con articolazioni territoriali.
        2. Le regioni assicurano alle strutture di cui al comma 1 sedi idonee, personale ed attrezzature, adeguati alla consistenza numerica dei pazienti assistiti e della popolazione residente, sulla base delle valutazioni epidemiologiche effettuate.
        3. I centri di riferimento svolgono le seguenti funzioni:

            a) provvedono alla rilevazione dei dati sulle patologie, sulla disabilità e invalidità, anche attraverso convenzioni con soggetti operanti presso strutture sanitarie pubbliche;

            b) promuovono protocolli clinici, riabilitativi e terapeutici alfine di garantire un costante aggiornamento degli operatori;

            c) coordinano le funzioni e le attività dei servizi di supporto per l'assistenza ai malati sulla base di piani e protocolli unitari;

            d) predispongono specifici interventi a favore degli ammalati gravi, proponendo alle regioni progetti di ospedalizzazione domiciliare o di assistenza presso comunità alloggio.

        4. I centri di riferimento possono avvalersi del supporto assistenziale di servizi ospedalieri o universitari, da essi individuati nell'ambito della regione o delle regioni consorziate.


Art. 4.

(Tessera personale).

        1. Ai cittadini affetti dalle patologie indicate all'articolo 1 è rilasciata dal centro di riferimento una tessera personale, che attesta l'esistenza della malattia.
        2. Il modello della tessera di cui al comma 1 deve corrispondere alle indicazioni stabilite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. La tessera personale, predisposta per una lettura anche automatizzata, riporta dettagliatamente le patologie e le complicanze correlate alla malattia di base.
        4. La certificazione contenuta nella tessera personale attestante la sussistenza della patologia ha validità nei confronti di ogni altro ente, organo o commissione operante nel territorio dello Stato.
        5. In via transitoria la tessera è sostituita da una certificazione rilasciata da un centro di day-hospital, già esistente o istituito ai sensi dell'articolo 5.


Art. 5.

(Istituzione di centri di day-hospital).

        1. La regione, in accordo con il Piano sanitario nazionale e con le ASL, individua una o più aziende ospedaliere, a seconda del numero dei pazienti assistiti e comunque non inferiore a trenta, presso le quali istituisce centri di day hospital per la diagnosi e cura delle malattie di cui all'articolo 1 in regime ambulatoriale.


Art. 6.

(Assistenza ospedaliera, domiciliare
e farmaceutica).

        1. Le strutture di cui all'articolo 3 provvedono alla cura ed alla riabilitazione dei malati sia in regime ospedaliero, sia in regime ambulatoriale, sia in day hospital, sia a domicilio.
        2. Le cure a domicilio sono assicurate, in regime di ospedalizzazione domiciliare e continuativa, su richiesta del paziente, di un familiare o del suo tutore, con la collaborazione del medico di libera scelta e con il sostegno di personale medico, infermieristico e riabilitativo, nonché di personale operante nel campo dell'assistenza sociale adeguatamente preparato. A tal fine le regioni forniscono gratuitamente il materiale medico, tecnico, farmaceutico direttamente o attraverso le ASL, sulla base della certificazione contenuta nella tessera personale di cui all'articolo 4.
        3. I farmaci, i presìdi sanitari, ivi compresi i farmaci ritenuti indispensabili e insostituibili, a prescindere dalla loro classificazione nel prontuario farmaceutico, e per quanto attiene la sclerosi multipla anche i farmaci che non contemplano l'indicazione della malattia nella scheda tecnica e per i quali i centri di riferimento abbiano rilasciato l'autorizzazione al relativo utilizzo, sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale e la ricetta contenente la loro prescrizione non ha scadenza.


Art. 7.

(Progetti di ricerca).

        1. Lo Stato e le regioni finanziano progetti di ricerca finalizzati alla cura, alla prevenzione e alla guarigione delle patologie di cui all'articolo 1, su proposta dei centri di riferimento e dietro presentazione di progetti dettagliati presentati da équipe mediche o universitarie.
        2. La ricerca medico-scientifica di base e farmacologica è regolamentata dalle leggi statali vigenti e dalle disposizioni in materia dell'Unione europea.


Art. 8.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11
febbraio 1980, n. 18).

        1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 luglio 1984, n. 392, l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve essere interpretato nel senso che l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita non è correlata alle attitudini, ma alla concreta impossibilità di svolgere le primarie funzioni vitali senza l'assistenza prevalente, anche non continua, di terzi.

Art. 9.

(Applicazione della legge
5 febbraio 1992, n. 104).

        1. Ai cittadini affetti dalle patologie di cui all'articolo 1 si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 104. Essi possono fruire dei diritti e delle agevolazioni previsti nella citata legge, sulla base delle certificazioni contenute nella tessera personale di cui all'articolo 4.


Art. 10.

(Organizzazioni di volontariato).

        1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge i centri di riferimento e le ASL si avvalgono della collaborazione e del sostegno delle organizzazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni.
        2. Le regioni possono altresì autorizzare i centri di riferimento e le ASL ad avvalersi della collaborazione con associazioni tra malati e loro familiari, purché queste siano senza fine di lucro.
        3. Lo Stato, attraverso le regioni, e dietro presentazione di progetti-intervento dettagliati, concede finanziamenti alle associazioni di volontariato di cui al comma 2.
        4. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3 sono stabilite con apposito regolamento del Ministro della sanità, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 11.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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