XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 557
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Soggetti).
1. Al fine di porre l'esperienza e le qualità umane degli
anziani al servizio della comunità, nonché di prevenirne
l'emarginazione sociale e salvaguardarne la salute
psicofisica, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province, i comuni, le aziende sanitarie locali, le comunità
montane, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
le organizzazioni di volontariato, le cooperative di
solidarietà sociale, le fondazioni, gli istituti scolastici
pubblici e privati, nonché le associazioni senza fine di lucro
operanti nel campo sociale, culturale, sportivo, ricreativo e
del tempo libero possono impiegare le persone anziane in
attività lavorative socialmente utili.
2. Si considerano persone anziane, ai fini della presente
legge, quelle che hanno compiuto l'età prevista per il
pensionamento di vecchiaia.
3. Sono altresì considerati persone anziane i lavoratori
ammessi al pensionamento anticipato sulla base di disposizioni
concernenti la riorganizzazione industriale o le provvidenze
per settori in crisi.
Art. 2.
(Modalità).
1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 1
avviene mediante contratto di diritto privato. Le prestazioni
rese non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato.
2. Il contratto di cui al comma 1 stabilisce le modalità
atte a garantire il risultato richiesto dal committente. Nel
contratto devono essere contenuti gli elementi qualificanti
delle finalità socialmente utili. La eventuale remunerazione
deve essere rapportata all'ampiezza delle prestazioni
richieste.
3. L'anziano che, ai sensi della presente legge, viene
utilizzato in lavori socialmente utili può recedere
motivatamente dal contratto.
4. I soggetti che impiegano gli anziani nelle attività
rese ai sensi della presente legge devono stipulare a favore
degli anziani stessi una polizza assicurativa contro il
rischio di infortuni, nonché contro il rischio di
responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello
svolgimento della prestazione.
5. E' fatto divieto di adibire anziani ad attività
pericolose o comunque rischiose per la loro incolumità
fisica.
Art. 3.
(Ambito operativo).
1. I lavori socialmente utili sono espletati, di norma,
nelle attività e negli ambiti aventi le seguenti
caratteristiche:
a) iniziative di carattere culturale e
insegnamento nei corsi professionali, nonché insegnamento,
nelle scuole di ogni ordine e grado, della storia orale, della
cultura, delle tradizioni e del folklore locale, nonché per la
prevenzione del disagio giovanile e della
tossicodipendenza;
b) sorveglianza presso le scuole durante il
movimento degli studenti, presso le mense, le biblioteche
scolastiche, durante mostre e manifestazioni giovanili,
sorveglianza sugli scuolabus;
c) compiti di piccola manutenzione del verde
pubblico e di abbellimento delle città;
d) animazione, custodia e vigilanza, in
particolare, di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di
ritrovo o di quartiere, palestre e piccoli impianti sportivi,
aree sportive attrezzate, frequentate da giovani;
e) conduzione di appezzamenti di terreno annessi
ad edifici pubblici;
f) iniziative volte a far conoscere e perpetuare
le tradizioni di artigianato locale;
g) gestione e animazione di centri sociali,
sportivi, ricreativi e culturali, nonché custodia e vigilanza
degli stessi;
h) assistenza a minori o ad anziani, a portatori
di handicap e ad altre categorie a rischio di
emarginazione, in ausilio al personale dei servizi
socio-sanitari; assistenza culturale e sociale negli ospedali
e nelle carceri, in special modo in quelle minorili;
i) interventi di carattere ecologico, stagionali o
straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone
boschive;
l) specifici compiti ausiliari di vigilanza
urbana;
m) campagne e progetti di solidarietà promossi dai
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. L'elenco delle prestazioni di cui al comma 1 è
aggiornato e modificato con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
3. I contratti di cui al comma 1 dell'articolo 2 non
possono avere durata superiore ad un anno e sono
rinnovabili.
4. I lavori di cui al comma 1 non devono essere in
contrasto con le iniziative volte a favorire l'occupazione
giovanile o l'impiego, secondo norme di legge, di categorie
protette.
Art. 4.
(Aspetti gestionali).
1. L'affidamento dei lavori di cui all'articolo 3 da parte
delle pubbliche amministrazioni avviene in applicazione di
criteri preventivamente stabiliti dalle medesime e resi noti
mediante avvisi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono al
finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge
con le disponibilità indicate in appositi capitoli del proprio
bilancio.
3. Gli istituti di partecipazione previsti negli statuti
degli enti locali o degli altri organismi previsti
dall'articolo 1, comma 1, possono costituire strumenti per
attivare momenti di programmazione, di verifica e di controllo
ai fini dell'applicazione della presente legge.
Art. 5.
(Aspetti economici).
1. I compensi corrisposti a favore delle persone anziane
impiegate nelle attività di cui alla presente legge sono
sempre cumulabili con la pensione, non concorrono alla
determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni
previdenziali e assistenziali dirette o dell'eventuale
coniuge, né ai fini del diritto all'assegno per il nucleo
familiare o delle maggiorazioni di famiglia e di ogni altra
prestazione sociale e sanitaria.
Art. 6.
(Programmazione annuale).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il mese di novembre di ciascun anno, convocano
una specifica conferenza programmatica e di valutazione per
discutere con le parti sociali, gli enti e gli organismi
interessati le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le
iniziative programmatiche per l'anno successivo dirette alle
finalità di cui alla presente legge.
2. Delle attività di cui al comma 1 è redatto specifico
rendiconto nella relazione sulla condizione degli anziani che,
ogni anno, il Ministro per la solidarietà sociale presenta al
Parlamento a nome del Governo.