XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 555
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Lo Stato, nell'ambito dei princìpi generali previsti
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, riconosce e tutela i diritti delle persone
sordocieche e pluriminorate psicosensoriali favorendo
l'istituzione di servizi e di interventi necessari ai loro
particolari bisogni.
2. Al fine di rafforzare interventi di assistenza,
riabilitazione, recupero e reinserimento dei non vedenti privi
di udito e dei pluriminorati psicosensoriali, a decorrere
dall'anno 2001, è concesso alla "Lega del Filo d'Oro", ente
morale riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1967, n. 516, un contributo annuo di 2
miliardi di lire.
Art. 2.
1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, deve
essere impegnato esclusivamente nel perseguimento dei fini
statutari dell'ente di cui al medesimo comma, secondo un piano
annuale di spesa predisposto dal consiglio di
amministrazione.
2. Al Dipartimento per gli affari sociali presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri sono attribuiti i
compiti di vigilanza e di controllo sull'attività svolta dalla
"Lega del Filo d'Oro". A tale fine l'ente deve depositare
annualmente il proprio bilancio e la relativa relazione
esplicativa. Il Dipartimento può effettuare controlli
periodici.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.