XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 555




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Lo Stato, nell'ambito dei princìpi generali previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, riconosce e tutela i diritti delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali favorendo l'istituzione di servizi e di interventi necessari ai loro particolari bisogni.
        2. Al fine di rafforzare interventi di assistenza, riabilitazione, recupero e reinserimento dei non vedenti privi di udito e dei pluriminorati psicosensoriali, a decorrere dall'anno 2001, è concesso alla "Lega del Filo d'Oro", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516, un contributo annuo di 2 miliardi di lire.


Art. 2.

        1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere impegnato esclusivamente nel perseguimento dei fini statutari dell'ente di cui al medesimo comma, secondo un piano annuale di spesa predisposto dal consiglio di amministrazione.
        2. Al Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono attribuiti i compiti di vigilanza e di controllo sull'attività svolta dalla "Lega del Filo d'Oro". A tale fine l'ente deve depositare annualmente il proprio bilancio e la relativa relazione esplicativa. Il Dipartimento può effettuare controlli periodici.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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