XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 554
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ORDINAMENTO DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
Art. 1.
(Società e associazioni
sportive dilettantistiche).
1. Sono definiti società o associazioni sportive
dilettantistiche, ai fini della presente legge, i soggetti
riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) che hanno per oggetto l'organizzazione di
attività sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro,
comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento
ed il perfezionamento nelle attività sportive, e che non
inquadrano atleti qualificati professionisti ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
2. La Repubblica riconosce alle società e alle
associazioni sportive dilettantistiche, quali soggetti
essenziali della vita sportiva, la funzione di utilità sociale
connessa alle finalità di promozione umana e di progresso
civile, ne garantisce l'autonomia e ne consente lo sviluppo e
la diffusione, assicurando a tutti, in particolare ai soggetti
in età giovanile, agli anziani e ai disabili, la pratica e
l'inserimento nelle discipline sportive.
Art. 2.
(Disciplina delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche).
1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche
sono soggette all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro
attività secondo le norme vigenti in materia di sport.
2. La denominazione dei soggetti di cui al comma 1 deve
contenere l'indicazione di "società sportiva dilettantistica"
ovvero di "associazione sportiva dilettantistica", delle quali
può tuttavia farsi uso negli atti e nella corrispondenza
dell'ente, solo dopo il riconoscimento ai fini sportivi
previsto dall'articolo 3.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere costituiti
in una delle seguenti forme:
a) associazione non riconosciuta, disciplinata
dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione con personalità giuridica;
c) società cooperativa a responsabilità
limitata;
d) società a responsabilità limitata.
4. L'atto costitutivo e lo statuto dei soggetti costituiti
nelle forme di cui al comma 3 devono in ogni caso
prevedere:
a) la denominazione e la sede sociale;
b) le generalità dei soci o associati;
c) lo scopo o l'oggetto sociale, che deve essere
conforme alle disposizioni della presente legge, e deve essere
in ogni caso rappresentato in via esclusiva dallo svolgimento
di attività sportiva;
d) il patrimonio e i mezzi finanziari destinati ad
assicurare l'esercizio dell'attività sociale, con espressa
esclusione di ogni scopo di lucro;
e) nel caso delle associazioni, le condizioni per
l'ammissione dei soci, per il loro recesso e per la loro
esclusione;
f) l'obbligo che gli utili siano interamente
reinvestiti nella società o nell'associazione per il
perseguimento esclusivo dell'attività sportiva;
g) l'indicazione del numero e dei nominativi degli
amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi
hanno la rappresentanza legale;
h) l'esclusione di limitazioni all'eleggibilità
per i soci o associati;
i) il divieto per gli amministratori di ricoprire
cariche in altre società o associazioni sportive nell'ambito
della medesima disciplina e la gratuità del loro ufficio;
l) il collegio sindacale, nei casi previsti dal
codice civile;
m) la devoluzione a fini sportivi, in caso di
scioglimento, dell'intero patrimonio, dedotto il capitale
versato se l'ente è costituito in forma di società.
5. Lo statuto deve essere in ogni caso ispirato al
principio di democrazia interna. Esso deve altresì conformarsi
alle norme e alle direttive del CONI, del Comitato
internazionale olimpico e delle federazioni sportive
internazionali, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle
federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione
sportiva cui la società o l'associazione intende
affiliarsi.
6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si
applicano le disposizioni del codice civile e le disposizioni
di attuazione del medesimo codice, nonché il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361.
Art. 3.
(Riconoscimento ai fini sportivi).
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della
presente legge, sono riconosciuti ai fini sportivi dal CONI,
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, entro tre mesi
dalla presentazione della relativa domanda.
2. Il consiglio nazionale del CONI determina i criteri e
le modalità per il riconoscimento ai fini sportivi con
deliberazione adottata entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge ed approvata entro un mese dalla
sua ricezione dall'Autorità di governo competente in materia
di sport, di concerto con il Ministro delle finanze.
3. Il riconoscimento ai fini sportivi è condizione per
l'applicazione delle disposizioni della presente legge. Esso è
conferito, oltre che dal CONI, per sua delega dalle
federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione
sportiva. In caso di diniego è ammesso ricorso alla giunta
esecutiva del CONI, che si pronuncia entro un mese dalla sua
ricezione.
Art. 4.
(Affiliazione).
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono
presentare domanda di affiliazione ad una o più federazioni
sportive nazionali del CONI, al CONI stesso in caso di
discipline ad esso associate non inquadrate in federazioni
sportive nazionali o ad uno degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI.
2. Ai fini di cui al comma 1, la federazione sportiva o
l'ente di promozione sportiva provvedono entro due mesi dalla
richiesta, verificando la conformità dell'atto costitutivo e
dello statuto alle norme dell'ordinamento sportivo e della
presente legge, nonché il rispetto delle modalità determinate
dal CONI, ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Il provvedimento
è comunicato al richiedente.
3. Contro il diniego pronunciato dalla federazione
sportiva nazionale o dall'ente di promozione sportiva è
ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si
pronuncia entro un mese dalla sua ricezione.
Art. 5.
(Registro delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche).
1. Presso il CONI è istituito il registro delle società e
delle associazioni sportive dilettantistiche, di seguito
denominato "registro", distinto nelle seguenti sezioni:
a) sezione delle associazioni non riconosciute;
b) sezione delle associazioni riconosciute;
c) sezione delle società cooperative a
responsabilità limitata;
d) sezione delle società sportive a responsabilità
limitata.
2. L'iscrizione nel registro ha luogo d'ufficio a seguito
del riconoscimento ai fini sportivi, previsto dall'articolo
3.
3. Le modalità di iscrizione e di tenuta del registro,
nonché le procedure di verifica, di comunicazione delle
variazioni dei dati e di cancellazione dei medesimi, sono
determinate con deliberazione adottata dal consiglio nazionale
del CONI ed approvata entro un mese dalla sua ricezione
dall'Autorità di governo competente in materia di sport.
Art. 6.
(Personalità giuridica).
1. L'adozione del provvedimento di riconoscimento della
personalità giuridica in favore degli enti sportivi
dilettantistici, che ne abbiano fatto richiesta ai sensi e per
gli effetti del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, spetta, ai sensi
dell'articolo 5 del medesimo regolamento, alla regione nel cui
territorio il richiedente ha sede. Le regioni comunicano al
CONI i decreti di riconoscimento adottati.
Art. 7.
(Commissariamento e liquidazione).
1. In caso di irregolare funzionamento della società o
dell'associazione sportiva dilettantistica, la federazione
sportiva nazionale o l'ente di promozione sportiva, cui la
società o associazione è affiliata, ovvero il CONI, per le
società o associazioni non affiliate, possono nominare un
commissario, determinandone i poteri e la durata
dell'incarico, che comunque non può essere superiore ad un
anno.
2. Nei confronti delle associazioni non riconosciute, ove
ricorrano casi di irregolare funzionamento, la nomina del
commissario può essere disposta, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242, quando le irregolarità siano segnalate da almeno un terzo
degli associati.
3. Nel caso di gravi irregolarità di gestione, la
federazione sportiva nazionale o l'ente di promozione sportiva
cui la società è affiliata, ovvero il CONI, se si tratta di
società o associazioni non affiliate, possono chiedere al
tribunale, con ricorso motivato, la messa in liquidazione
della società o associazione sportiva dilettantistica e la
nomina di un liquidatore.
4. Compiuta la liquidazione, il residuo attivo viene
assegnato al CONI, che lo destina al Fondo di garanzia di cui
all'articolo 10.
5. In caso di grave insolvenza, di revoca di
riconoscimento ai fini sportivi e di messa in liquidazione
delle società o associazioni sportive dilettantistiche,
l'Autorità di governo competente in materia di sport può
disporre, su conforme proposta del CONI, l'inibizione a
ricoprire cariche sportive, per un periodo non superiore a
dieci anni, nei confronti degli amministratori delle
medesime.
Capo II
ATTIVITA' DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
Art. 8.
(Gestione degli impianti sportivi).
1. La gestione degli impianti degli enti pubblici
territoriali è affidata in via prioritaria a società o
associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di
convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso, e previa
determinazione di criteri generali ed obiettivi per la
individuazione dei soggetti affidatari.
2. La gestione degli impianti sportivi di cui al comma 1
del presente articolo può essere altresì attuata mediante la
costituzione di società di capitali, unitamente ad una o più
società o associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi e
per gli effetti di cui agli articoli 12 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e 112 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività
didattica e delle attività sportive della scuola, sono poste a
disposizione in via prioritaria a società e associazioni
sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune
dell'istituto scolastico, o confinanti.
4. L'ente proprietario delle strutture di cui al comma 3
del presente articolo e la società o associazione sportiva
dilettantistica stipulano, al fine di regolare la
disponibilità delle strutture, apposita convenzione, ai sensi
dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 12 della legge 11
gennaio 1996, n. 23. La convenzione può altresì prevedere le
forme di assistenza da parte della società o associazione
sportiva dilettantistica all'attività sportiva degli allievi
dell'istituzione scolastica ove è ubicata la struttura
utilizzata, previa intesa con l'organo di gestione
dell'istituzione scolastica interessata.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli impianti sportivi delle università e degli istituti
di istruzione universitaria, sentito il comitato di cui
all'articolo 1 della legge 28 giugno 1977, n. 394.
Art. 9.
(Attività di collaborazione con le società o associazioni
sportive dilettantistiche).
1. I dipendenti pubblici possono prestare la propria
attività, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi
di servizio, nell'ambito delle società e delle associazioni
sportive dilettantistiche, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti può
essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese
eventualmente sostenute.
Art. 10.
(Fondo di garanzia).
1. E' istituito presso l'Istituto per il credito sportivo
il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria
a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione,
all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o
all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione
delle relative aree, da parte di società sportive
dilettantistiche o associazioni sportive dilettantistiche con
personalità giuridica, di seguito denominato "Fondo".
2. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento
emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri di intesa
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, previa deliberazione del consiglio
nazionale del CONI. Il regolamento disciplina in particolare
le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del
finanziamento ed al tipo di impianto.
3. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo.
4. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria,
si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal
regolamento di cui al comma 2 ed opera entro i limiti delle
disponibilità del Fondo stesso.
5. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita
dall'importo annuale acquisito dal Fondo speciale, di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dei premi riservati al CONI ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, colpiti da decadenza.
Capo III
SPORT PER TUTTI
Art. 11.
(Comitato nazionale per lo sport
per tutti - Finanziamenti).
1. Il Comitato nazionale per lo sport per tutti di cui al
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è finanziato,
oltre che con contributi dei soggetti partecipanti, con una
percentuale non inferiore all'1,5 per cento degli incassi
lordi dei concorsi pronostici riservati al CONI, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è definita la predetta percentuale degli
incassi lordi dei concorsi pronostici e le misure di essa
gravanti rispettivamente sulla quota di spettanza CONI, previa
deliberazione del consiglio nazionale del medesimo, con
riferimento ad una percentuale non inferiore all'1 per cento,
e sulla quota di spettanza dello Stato. Con il medesimo
decreto è definita la somma che l'Istituto per il credito
sportivo attribuisce al Comitato per lo sport per tutti e
finalizzata alla realizzazione da parte delle regioni di
impianti sportivi di base.
Art. 12.
(Disciplina degli enti di
promozione sportiva).
1. Sono definiti enti di promozione sportiva le
associazioni a livello nazionale che hanno per fine
istituzionale la promozione e la organizzazione di attività
fisico-sportive con finalità ricreative e formative.
2. Lo statuto deve prevedere l'assenza di fini di lucro e
deve altresì garantire l'osservanza del principio di
democrazia interna.
Art. 13.
(Riconoscimento degli enti di promozione sportiva).
1. La qualifica di ente di promozione sportiva è acquisita
mediante atto di riconoscimento adottato dal consiglio
nazionale del CONI.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, gli enti
devono possedere, al momento della presentazione della
domanda, i seguenti requisiti:
a) essere associazione non riconosciuta ovvero
associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto
previsto dall'articolo 12, comma 2;
c) avere una presenza organizzata in almeno
quindici regioni e settanta province;
d) avere un numero di società o associazioni
sportive affiliate non inferiore a mille, con un numero di
iscritti non inferiore a centomila;
e) svolgere attività nel campo della promozione
sportiva da almeno tre anni.
3. Ai fini dell'adozione dell'atto di riconoscimento, il
CONI procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui
al comma 2 e ne controlla la permanenza d'ufficio, ogni due
anni.
4. La perdita del possesso anche di uno solo dei requisiti
di cui al comma 2 comporta la revoca dell'atto di
riconoscimento quale ente di promozione sportiva.
5. Gli enti di promozione sportiva, in conseguenza del
riconoscimento, sono iscritti in un apposito registro, tenuto
dal CONI.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, la
qualifica di ente di promozione sportiva è riconosciuta
d'ufficio alle associazioni già in possesso di tale
riconoscimento, secondo la previgente disciplina sportiva.
Tali associazioni devono comunque possedere i requisiti di cui
al comma 2 entro il termine di due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 14.
(Finanziamento degli enti
di promozione sportiva).
1. Gli enti di promozione sportiva, oltre a godere di
entrate proprie, nelle forme disciplinate dallo statuto,
ricevono annualmente un contributo da parte del CONI,
nell'ambito del finanziamento relativo allo sport per tutti di
cui all'articolo 11, pari ad una somma dal CONI medesimo
annualmente stabilita, in misura comunque complessivamente non
inferiore all'1,50 per cento degli incassi lordi dei concorsi
pronostici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496.
2. La somma determinata ai sensi del comma 1 è ripartita
tra i singoli enti di promozione sportiva sulla base di
criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma
3, tenuto anche conto del programma di attività predisposto
dal Comitato, ed in ogni caso in misura non inferiore ai due
terzi con riferimento alla loro consistenza organizzativa ed
all'attività svolta.
Art. 15.
(Bilancio e controllo).
1. Gli enti di promozione sportiva sono tenuti a
presentare ogni anno al CONI il bilancio di previsione ed il
conto consuntivo. A tale fine, il CONI determina previamente
lo schema dei predetti atti e le modalità di presentazione.
2. Il CONI può richiedere agli enti di promozione sportiva
ogni informazione ritenuta necessaria ai fini
dell'approvazione degli atti di cui al comma 1. L'approvazione
del bilancio di previsione e del conto consuntivo
costituiscono condizione per l'erogazione dei contributi di
cui all'articolo 14.
3. Il CONI, qualora attraverso gli atti in suo possesso o
gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative alla
utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non
attinenti alle finalità degli enti di promozione sportiva di
cui all'articolo 12, previa delibera del Comitato, adotta i
provvedimenti necessari in relazione alla gravità dei fatti,
ivi compresa la revoca del riconoscimento della qualifica di
ente di promozione sportiva.
4. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il CONI, nelle
more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, può
procedere alla sospensione dell'erogazione dei contributi di
cui all'articolo 14.
Capo IV
DISCIPLINA TRIBUTARIA
Art. 16.
(Disposizioni tributarie).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e
secondo, della legge 25 marzo 1986, n. 80, concernente il
trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio
di attività sportive dilettantistiche, si applicano anche ai
soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito,
relativamente all'attività amministrativa e di gestione, sia a
favore delle società o associazioni sportive dilettantistiche,
sia a favore degli organismi periferici del CONI, delle
federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione
sportiva.
2. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle
società sportive dilettantistiche, se percepiti in via
occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo
di eventi non superiore a tre per anno:
a) i proventi realizzati dalle società nello
svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi
istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite di
raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.
3. Le attività svolte per la realizzazione dei proventi di
cui al comma 2, non sono soggette ad imposte e tasse di alcun
genere, se svolte in via occasionale e saltuaria, e comunque
per un numero complessivo di eventi non superiore a tre per
anno.
4. All'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: "lire 100
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 360
milioni".
5. All'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Nei confronti dei soggetti che hanno adottato il regime
di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, l'obbligo della
dichiarazione è assolto all'atto del versamento dell'imposta
da eseguire nei termini e con le modalità previsti dalla
legge".
6. Le erogazioni liberali in favore delle società e delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui alla presente
legge, di importo fino a lire 4 milioni, sono deducibili ai
sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.