XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 553
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DEFINIZIONE DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI DI GARANZIA
COLLETTIVA E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA LORO
ATTIVITA'
Art. 1.
(Norme generali).
1. Le cooperative, i consorzi e le società consortili,
anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di
prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione
del credito e il finanziamento, anche nella forma di
partecipazione al capitale, alle piccole e medie imprese
consorziate o socie da parte delle banche e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario, sono soggetti alle
disposizioni della presente legge.
2. L'attività di cui al comma 1 ha carattere d'impresa. I
soggetti di cui al medesimo comma 1 sono di seguito denominati
"confidi".
3. I confidi possono anche effettuare, a favore delle
piccole e medie imprese consorziate o socie, i servizi
connessi o complementari alla prestazione di garanzie
collettive o comunque rivolti al miglioramento della gestione
finanziaria delle imprese stesse. Possono inoltre prestare
garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato
al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate, gestire fondi speciali di garanzia e fondi di
incentivazione imprenditoriale, anche per conto dello Stato e
di enti pubblici e privati, e svolgere nei confronti di tali
enti, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore
finanziario i servizi inerenti ai rapporti tra di essi e le
imprese consorziate, escluso in ogni caso l'esercizio del
credito. Le attività previste dal presente comma non possono
assumere carattere prevalente rispetto alla prestazione delle
garanzie di cui al comma 1, e sono fatte salve le riserve di
attività previste dalle disposizioni vigenti.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
ai confidi di secondo grado che svolgono le attività indicate
nel presente articolo, a favore dei propri aderenti o di
quelli dei confidi ad essi associati.
Art. 2.
(Consorziati e sostenitori).
1. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese,
anche cooperative, industriali, commerciali, turistiche e di
servizi, da imprese artigiane e agricole.
2. Si considerano piccole e medie le imprese industriali,
commerciali, turistiche e di servizi che soddisfano i
requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
3. Gli enti pubblici e privati e le imprese che non
soddisfano i requisiti richiamati nel comma 2 possono
sostenere i confidi attraverso contributi e garanzie non
finalizzati a singole operazioni; essi non divengono
consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i
loro mandatari possono partecipare agli organi elettivi dei
confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la
nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo
resti riservata all'assemblea.
4. Ai confidi possono continuare a partecipare le imprese
consorziate che superino i limiti dimensionali indicati
dall'Unione europea per le piccole e medie imprese purché
complessivamente non rappresentino più del 5 per cento dei
consorziati. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di
garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli
interventi agevolati previsti per le piccole e medie
imprese.
Art. 3.
(Patrimonio).
1. I confidi si costituiscono con un fondo consortile o un
capitale sociale non inferiore a lire 100 milioni fermi
restando per le società consortili gli ammontari minimi
previsti dal codice civile per le società per azioni e in
accomandita per azioni.
2. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può
essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del
capitale sociale, né inferiore a lire 100 mila.
3. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi
rischi indisponibili, non può essere inferiore a lire 500
milioni. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un
quinto deve essere costituito da apporti dei consorziati o dei
soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di
tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi
costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far
fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
4. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per
oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 3,
l'assemblea deve assumere gli opportuni provvedimenti. Se
entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio
netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento
del fondo consortile o del capitale sociale, ovvero il
versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i
consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi
indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di
un terzo; altrimenti deve deliberare lo scioglimento dei
confidi.
5. Se, per perdita di oltre un terzo del fondo consortile
o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del
minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono, senza
indugio, convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del
fondo o del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo
ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero lo
scioglimento dei confidi. Per i confidi costituiti come
società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori
disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione
del capitale per perdite.
6. Gli ammontari minimi previsti dai commi 1 e 3 sono
ridotti alla metà per i confidi che si costituiscono dopo la
data di entrata in vigore della presente legge con sede e tra
imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti
a finalità regionale di cui all'articolo 92, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità
europea, come modificato dal trattato di Amsterdam di cui alla
legge 16 giugno 1998, n. 209.
Art. 4.
(Avanzi di gestione).
1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione
di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese
consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento della
cooperativa, del consorzio o della società consortile, ovvero
di recesso, esclusione o morte del consorziato o del socio.
Art. 5.
(Modifiche legislative).
1. All'articolo 2612 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Le modificazioni riguardanti gli elementi indicati nel
numero 2 del secondo comma, devono essere iscritte soltanto
una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale".
2. Il primo comma dell'articolo 2615-bis del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Gli amministratori devono redigere il bilancio
d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al
bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il
bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed,
entro un mese dall'approvazione, una copia del bilancio,
corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del
collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di
approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese".
3. All'articolo 2615-bis del codice civile sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Oltre i libri e le altre scritture contabili di cui
all'articolo 2214, il consorzio deve tenere:
1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere
indicati la ragione sociale e la sede ovvero il cognome e nome
dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;
2) il libro delle adunanze delle deliberazioni
dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio direttivo;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale, se questo esiste.
I libri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del quarto comma,
sono tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui al
numero 4) del medesimo comma è tenuto a cura sindaci.
Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri
indicati al quarto comma e, per quelli indicati nei numeri 1)
e 2) del medesimo comma, di ottenerne estratti a proprie
spese.
Il libro indicato al numero 1) del quarto comma può essere
esaminato dai creditori che intendano far valere la
responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi
dell'articolo 2615, secondo comma".
4. L'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"4. Le cooperative, i consorzi e le società
consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano
l'attività di prestazione di garanzie collettive sono iscritti
in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106
e non sono soggetti alle altre disposizioni del presente
decreto né possono effettuare altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari. La presente disposizione non si
applica alle società di mutua garanzia".
5. Il comma 1 dell'articolo 32, della legge 5 ottobre
1991, n. 317, è sostituito dal seguente:
"1. I contributi di cui all'articolo 31, comma 1,
sono concessi dai soggetti indicati all'articolo 31, comma 5,
sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi
dell'articolo 47, comma 2, del testo unico delle norme in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385. I criteri e le modalità per la
concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato".
6. All'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: "a carico del medesimo
fondo di cui al comma 1" sono sostitute dalle seguenti: "a
valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1";
7. I fondi di cui al capitolo 7879 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono attribuiti al Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e utilizzati per gli
oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 della legge
5 ottobre 1991, n. 317.
Art. 6.
(Garanzie).
1. Salvo patto contrario, per le garanzie prestate i
confidi non sono tenuti a pagare il debito prima
dell'escussione del debitore principale e degli altri
eventuali garanti.
Art. 7.
(Fondi di garanzia interconsortile).
1. I confidi che riuniscono complessivamente non meno
di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti
complessivamente non inferiori a 500 miliardi di lire possono
istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di
rappresentanza, fondi interconsortili di garanzia volti ad
assicurare l'adempimento delle garanzie prestate e il
rafforzamento delle attività consortili attraverso il concorso
ai pagamenti in garanzia effettuati da ciascun confidi per una
quota non superiore al 50 per cento.
2. I fondi di cui al comma 1 sono gestiti da società
consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui
oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di
tale attività; in deroga all'articolo 2602 del codice civile,
le società consortili possono essere costituite anche dalle
associazioni indicate al comma 1.
Art. 8.
(Disciplina fiscale).
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto i confidi, comunque costituiti, si considerano
enti commerciali.
2. Ai fini delle imposte sui redditi gli avanzi di
gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il
patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del
reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sono
utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale
sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al
risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in
aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel
titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
3. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, ed i
contributi a questi versati costituiscono per le piccole e
medie imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, alle
operazioni effettuate dai confidi nell'ambito delle attività
indicate all'articolo 1 si applica il regime stabilito
dall'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e dall'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, e successive modificazioni.
5. Ai fini delle imposte sui redditi, i contributi,
versati dai confidi aderenti, ai fondi di cui all'articolo 7,
nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente
destinati agli stessi fondi di garanzia interconsortile, non
concorrono alla formazione del reddito delle società che
gestiscono tali fondi; detti contributi sono ammessi in
deduzione dal reddito di chi li ha erogati, nell'esercizio di
competenza.
6. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e
le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dell'articolo 14
non danno in nessun caso luogo a recupero a tassazione dei
fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno
effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione. Le
fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura
fissa.
7. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri
enti pubblici che corrispondono contributi ai confidi non
devono operare la ritenuta prevista dall'articolo 28, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni.
Capo II
SOCIETA' DI MUTUA GARANZIA
Art. 9.
(Valore delle garanzie).
1. Le società di mutua garanzia disciplinate dal presente
capo sono a tutti gli effetti intermediari finanziari. Le
garanzie di firma da esse prestate nell'ambito delle attività
di cui all'articolo 1, comma 1, equivalgono a quelle bancarie
ai fini della ponderazione dei rischi delle banche eroganti il
credito assistito da tali garanzie.
2. Le società di mutua garanzia possono rilasciare
garanzie e impegni di firma anche per finalità e obbligandosi
verso soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 1,
comma 1, purché tale attività non assuma carattere prevalente.
La disposizione dell'articolo 1, comma 3, si applica anche con
riguardo ai servizi finanziari connessi o complementari alle
garanzie ed agli impegni di cui al presente comma.
Art. 10.
(Norme generali).
1. Le società di mutua garanzia sono costituite sotto
forma di società consortile per azioni o di società
cooperative per azioni a responsabilità limitata.
2. La denominazione sociale deve contenere l'espressione:
"società di mutua garanzia"; l'uso nella denominazione o in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico di tale espressione è vietata a soggetti diversi
dalle società di mutua garanzia disciplinate dalla presente
legge.
3. Al capitale delle società di mutua garanzia possono
partecipare, oltre alle imprese previste dall'articolo 2,
comma 1, ai confidi ed ai fondi interconsortili di cui
all'articolo 7, anche banche, società e altri enti pubblici e
privati, purché la maggioranza del capitale sociale sia
detenuta dalle piccole e medie imprese, dai confidi e dai
fondi interconsortili.
Art. 11.
(Operatività).
1. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi
determinati, le singole società di mutua garanzia, ad una
operatività anche a favore di soggetti diversi dalle imprese
socie unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
Art. 12.
(Vigilanza della Banca d'Italia).
1. Le società di mutua garanzia sono soggette
all'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, e ad esse si applicano le
disposizioni del titolo V del medesimo testo unico in quanto
compatibile con la presente legge.
2. La Banca d'Italia detta le disposizioni previste
dall'articolo 107, comma 2, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, anche in modo
da assicurare l'equivalenza con le garanzie bancarie stabilita
dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.
Art. 13.
(Norme applicabili).
1. Le società di mutua garanzia sono soggette alle
disposizioni dei capi I e III della presente legge in quanto
compatibili con quelle del presente capo; si applicano, in
ogni caso, le disposizioni dell'articolo 3, comma 5, assumendo
tuttavia come ammontare minimo del patrimonio netto quello
indicato nell'articolo 10, comma 3, e degli articoli 4, 7, 8,
14 e 16, commi 3 e 4; è esclusa l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 6.
Capo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 14.
(Fusioni e trasformazioni).
1. I confidi possono effettuare trasformazioni e
fusioni con altri confidi comunque costituiti, anche per
divenire società di mutua garanzia secondo le disposizioni del
capo II.
2. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli
2501 e seguenti del codice civile, ma, qualora gli statuti dei
confidi partecipanti alla fusione ed il progetto di fusione
prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma
rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non
è necessario redigere la relazione degli esperti prevista
dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. Il
progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base
del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un
criterio di attribuzione proporzionale.
3. E' ammessa la trasformazione delle società aventi lo
scopo di cui all'articolo 2247 del codice civile e delle
società cooperative in un consorzio, in una società consortile
o in una società cooperativa che abbiano per oggetto la
prestazione delle garanzie collettive secondo le disposizioni
dei capi I e II della presente legge. Alle fusioni previste
dal comma 1 possono partecipare anche tali società, quando il
consorzio o la società incorporante o che risulta dalla
fusione è un confidi o una società di mutua garanzia.
4. Ai fini delle imposte sui redditi le trasformazioni e
le fusioni non danno in nessun caso luogo a recupero a
tassazione dei fondi in sospensione d'imposta dei confidi che
hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.
Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura
fissa.
5. Per favorire le fusioni tra confidi realizzate anche al
fine di rispettare i requisiti minimi patrimoniali previsti
dalla presente legge può essere concesso dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato un contributo
in conto capitale pari al 10 per cento del fondo consortile o
del capitale sociale del confidi o della società di mutua
garanzia incorporante o risultante dalla fusione. Una riserva
indisponibile pari all'importo del contributo deve essere
costituita e mantenuta nel passivo dello stato patrimoniale
del confidi o della società di mutua garanzia. Per la
concessione dei contributi sono stanziati 5 miliardi di lire
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, attribuiti al Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. I contributi ai confidi e alle società di
mutua garanzia richiedenti sono assegnati nell'ordine di
priorità stabilito dalla data dell'atto pubblico di
fusione.
Art. 15.
(Agevolazioni).
1. I confidi e le società di mutua garanzia fruiscono
di tutti i benefìci disposti dalla legislazione vigente a
favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva
dei fidi; i requisiti soggettivi ivi previsti si considerano
soddisfatti con il rispetto di quelli stabiliti dalla presente
legge.
Art. 16.
(Adeguamento alle disposizioni
della presente legge).
1. I confidi già costituiti alla data di entrata in
vigore della presente legge, hanno tempo tre anni decorrenti
da tale data per adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 3,
fatta salva fino a tale termine l'applicazione delle restanti
disposizioni della legge stessa; tuttavia, anche decorso tale
termine, i confidi in forma cooperativa già costituiti alla
data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti
ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione
previsto dall'articolo 3, comma 2.
2. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 3, che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, partecipano al
fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, possono
mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di
fruizione dell'attività sociale.
3. Le riserve e i fondi rischi indisponibili di origine
pubblica non si intendono sottratti al vincolo di destinazione
se trasferiti ad altri confidi in seguito a fusione. Gli enti
pubblici erogatori a carattere territoriale o locale possono
richiedere il rispetto dell'utilizzazione della quota dei
fondi da essi attribuita al confidi partecipante alla fusione
a favore delle imprese ubicate nel proprio ambito
territoriale.
4. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all'applicazione della
presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, non comportano violazioni delle disposizioni del codice
civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo
a rettifiche fiscali.
Art. 17.
(Quote ed azioni dei confidi).
1. Ai confidi costituiti sotto forma di società
cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521
del codice civile.
2. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 17 della
legge 19 marzo 1983, n. 72.
Art. 18.
(Decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e provvedimenti della Banca d'Italia).
1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti previsti
dall'articolo 2, comma 2, in sede di prima attuazione della
presente legge, si applica il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1^
ottobre 1997.
2. I provvedimenti della Banca d'Italia previsti o resi
necessari dall'articolo 12 sono adottati entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare
entro il termine indicato nel comma 2, i criteri e le modalità
per la concessione del contributo previsto dall'articolo 14,
comma 5.