XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 544
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 630 del codice penale è abrogato.
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 605-bis. - (Sequestro di persona a scopo di
estorsione).- Chiunque sequestra una persona allo scopo di
conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come
prezzo della liberazione, è punito con la reclusione di anni
trenta.
Se il colpevole cagiona o comunque deriva dal sequestro la
morte della persona sequestrata si applica la pena
dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, consente
alla persona sequestrata di riacquistare incolume la libertà è
punito con la reclusione di anni ventuno. Se non viene
conseguito il prezzo della liberazione la pena è ridotta da un
terzo alla metà. Se, tuttavia, il soggetto passivo muore, in
conseguenza del sequestro dopo la liberazione, la pena è della
reclusione di anni diciotto.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli
altri, si adopera al di fuori dei casi previsti dal terzo
comma, ed aiuta concretamente l'autorità giudiziaria o
l'autorità di polizia nella raccolta di prove decisive per la
individuazione e la cattura dei concorrenti, la pena
dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione da
quindici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un
terzo a due terzi.
Fuori dai casi previsti dal quarto comma, quando ricorrono
circostanze attenuanti la pena dell'ergastolo è sostituita
dalla reclusione non inferiore ad anni ventiquattro. Se
concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per
effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a quindici
anni nella ipotesi di cui al primo comma ed a dieci anni negli
altri casi previsti dal presente articolo.
I limiti di pena previsti nel quinto comma possono essere
superati quando ricorrono le attenuanti di cui ai commi terzo
e quarto".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. (Autorizzazione alla disposizione dei beni
per il pagamento del riscatto). - 1. Il pubblico ministero
e le persone indicate nel comma 1 dell'articolo 1 possono
richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, di
denaro e di altre utilità per il pagamento della somma
richiesta per la liberazione della persona sequestrata. Con la
richiesta devono essere indicate la persona o le persone
incaricate di effettuare il pagamento.
2. Il giudice provvede, sentito il pubblico
ministero, quando la richiesta è fatta dalle persone indicate
al comma 1 dell'articolo 1.
3. Nei confronti della persona o delle persone
autorizzate a trattare ed a effettuare il pagamento della
somma richiesta per la liberazione della persona sequestrata
non è applicabile l'articolo 3, comma 1".
Art. 4.
1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, le parole: "e ai commi quarto e quinto
dell'articolo 630" sono soppresse.
Art. 5.
1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:
"2. Per le esigenze connesse all'attività di
prevenzione ed alle indagini concernenti delitti di sequestro
di persona a scopo di estorsione sono costituiti nuclei
permanenti interforze, cui si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203".
Art. 6.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, come sostituito dall'articolo 5 della
presente legge, è aggiunto il seguente:
"2-bis. I nuclei interforze di cui al comma 2 sono
costituiti da soggetti appartenenti alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza.
I nuclei operano con il coordinamento di un magistrato
assegnato alla direzione distrettuale antimafia".
Art. 7.
1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: "I detenuti per i reati di cui
all'articolo 605-bis del codice penale possono essere
ammessi alle misure alternative solo dopo aver espiato
effettivamente due terzi della pena inflitta e nel caso della
pena dell'ergastolo almeno ventisei anni di reclusione".
Art. 8.
1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis
devono essere applicate alle persone condannate per il reato
di cui all'articolo 605-bis del codice penale per i
periodi indicati al secondo periodo del comma 1 dell'articolo
4-bis della presente legge".
Art. 9.
1. Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, si applicano a coloro nei cui
confronti sussitono fondati motivi per ritenere che
appartengano o abbiano appartenuto ad associazioni per
delinquere costituite allo scopo di commettere il delitto di
cui all'articolo 605-bis del codice penale.
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 326 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 326-bis. - (Rivelazione e utilizzazione di
notizie relative al reato previsto dall'articolo 605-bis).
- Chiunque rivela notizie relative al reato previsto e punito
dall'articolo 605-bis, le quali devono rimanere segrete
o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la
reclusione fino a cinque anni. Nei confronti del pubblico
ufficiale o di persona incaricata di un pubblico servizio la
pena è aumentata da un terzo alla metà".
Art. 11.
1. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della giustizia, emana, con
proprio decreto, norme finalizzate alla detrazione, in tutto o
in parte, dalla dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche delle somme effettivamente versate ai fini del
rilascio dell'ostaggio, ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto
dall'articolo 3 della presente legge.
Art. 12.
1. Ogni disposizione di legge riferentesi all'articolo 630
del codice penale deve intendersi riferita all'articolo
605-bis del codice penale.
Art. 13.
1. Nell'ambito del sistema informatizzato dell'autorità
giudiziaria è istituita una banca dati nazionale sul fenomeno
dei sequestri di persona a scopo di estorsione.