XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 544




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        
1. L'articolo 630 del codice penale è abrogato.


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 605-bis. - (Sequestro di persona a scopo di estorsione).- Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione di anni trenta.
        Se il colpevole cagiona o comunque deriva dal sequestro la morte della persona sequestrata si applica la pena dell'ergastolo.
        Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, consente alla persona sequestrata di riacquistare incolume la libertà è punito con la reclusione di anni ventuno. Se non viene conseguito il prezzo della liberazione la pena è ridotta da un terzo alla metà. Se, tuttavia, il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro dopo la liberazione, la pena è della reclusione di anni diciotto.
        Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera al di fuori dei casi previsti dal terzo comma, ed aiuta concretamente l'autorità giudiziaria o l'autorità di polizia nella raccolta di prove decisive per la individuazione e la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione da quindici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
        Fuori dai casi previsti dal quarto comma, quando ricorrono circostanze attenuanti la pena dell'ergastolo è sostituita dalla reclusione non inferiore ad anni ventiquattro. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a quindici anni nella ipotesi di cui al primo comma ed a dieci anni negli altri casi previsti dal presente articolo.
        I limiti di pena previsti nel quinto comma possono essere superati quando ricorrono le attenuanti di cui ai commi terzo e quarto".


Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

        "Art. 1-bis. (Autorizzazione alla disposizione dei beni per il pagamento del riscatto). - 1. Il pubblico ministero e le persone indicate nel comma 1 dell'articolo 1 possono richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, di denaro e di altre utilità per il pagamento della somma richiesta per la liberazione della persona sequestrata. Con la richiesta devono essere indicate la persona o le persone incaricate di effettuare il pagamento.
            2. Il giudice provvede, sentito il pubblico ministero, quando la richiesta è fatta dalle persone indicate al comma 1 dell'articolo 1.
            3. Nei confronti della persona o delle persone autorizzate a trattare ed a effettuare il pagamento della somma richiesta per la liberazione della persona sequestrata non è applicabile l'articolo 3, comma 1".


Art. 4.

        1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, le parole: "e ai commi quarto e quinto dell'articolo 630" sono soppresse.

Art. 5.

        1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

        "2. Per le esigenze connesse all'attività di prevenzione ed alle indagini concernenti delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione sono costituiti nuclei permanenti interforze, cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203".


Art. 6.

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. I nuclei interforze di cui al comma 2 sono costituiti da soggetti appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza. I nuclei operano con il coordinamento di un magistrato assegnato alla direzione distrettuale antimafia".


Art. 7.

        1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I detenuti per i reati di cui all'articolo 605-bis del codice penale possono essere ammessi alle misure alternative solo dopo aver espiato effettivamente due terzi della pena inflitta e nel caso della pena dell'ergastolo almeno ventisei anni di reclusione".

Art. 8.

        1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis devono essere applicate alle persone condannate per il reato di cui all'articolo 605-bis del codice penale per i periodi indicati al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge".


Art. 9.

        1. Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano a coloro nei cui confronti sussitono fondati motivi per ritenere che appartengano o abbiano appartenuto ad associazioni per delinquere costituite allo scopo di commettere il delitto di cui all'articolo 605-bis del codice penale.


Art. 10.

        1. Dopo l'articolo 326 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 326-bis. - (Rivelazione e utilizzazione di notizie relative al reato previsto dall'articolo 605-bis). - Chiunque rivela notizie relative al reato previsto e punito dall'articolo 605-bis, le quali devono rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione fino a cinque anni. Nei confronti del pubblico ufficiale o di persona incaricata di un pubblico servizio la pena è aumentata da un terzo alla metà".


Art. 11.

        1. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, emana, con proprio decreto, norme finalizzate alla detrazione, in tutto o in parte, dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche delle somme effettivamente versate ai fini del rilascio dell'ostaggio, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.


Art. 12.

        1. Ogni disposizione di legge riferentesi all'articolo 630 del codice penale deve intendersi riferita all'articolo 605-bis del codice penale.


Art. 13.

        1. Nell'ambito del sistema informatizzato dell'autorità giudiziaria è istituita una banca dati nazionale sul fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione.



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