XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 538




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Misure per la realizzazione dei crediti derivanti da
provvedimenti giudiziari).

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1284 del codice civile è inserito il seguente:

            "Sono dovuti interessi in misura doppia del saggio fissato a norma del primo comma in relazione ai crediti liquidati in forza di provvedimenti giudiziali eseguibili".

        2. Dopo il primo comma dell'articolo 282 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti:

            "Su domanda di parte, il giudice, con sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità della prestazione ed al tempo verosimilmente occorrente per l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve essere eseguita. Con la stessa pronuncia stabilisce, avuto riguardo alla natura ed al valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento ed agli interessi delle parti, la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione ad ogni giorno di ritardo, ad ogni singola violazione, ovvero in un ammontare fisso.
        Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia esecutiva della sentenza e durano finché non ne sia iniziata l'esecuzione forzata.
        Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva".

        3. All'articolo 283 del codice di procedura civile, dopo le parole: "della sentenza impugnata" sono aggiunte, le seguenti: ", ovvero modifica o revoca la misura di cui al secondo comma dell'articolo 282".
        4. Al primo comma dell'articolo 373 del codice di procedura civile, dopo le parole: "congrua cauzione" sono aggiunte le seguenti: "nonché la modifica o la revoca della misura di cui al secondo comma dell'articolo 282".
        5. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 86 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.


Art. 2.

(Divieto delle udienze di mero rinvio).

        1. Dopo il terzo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

        "Le udienze di mero rinvio sono vietate; qualora sia richiesto un termine per l'esame di nuove istanze svolte nel corso dell'udienza, il giudice, ove non ritenga di provvedere nel corso della medesima udienza, si riserva di decidere con separato provvedimento, assegnando un termine per il deposito di memorie scritte, non superiore a venti giorni se non si concedono repliche e non superiore a trenta giorni se sono concesse repliche".


Art. 3.

(Svolgimento delle consulenze tecniche).

        1. Dopo l'articolo 195 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

        "Art. 195-bis. (Termine per il deposito della relazione e delle osservazioni dei consulenti di parte).- Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 195 non può eccedere i sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico. Nell'ipotesi di eccezionale difficoltà e complessità dell'indagine, il termine può essere fissato in centoventi giorni.
        In caso di gravi e comprovate ragioni, il consulente può ottenere che i termini di cui al primo comma siano prorogati di ulteriori sessanta giorni; il provvedimento di proroga, ove emesso fuori udienza, è comunicato alle parti dalla cancelleria.
        Nell'ipotesi di inosservanza dei termini di cui ai commi primo e secondo, il giudice, alla prima udienza successiva, dispone la sostituzione del consulente, dandone comunicazione al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 19 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
        I consulenti di parte possono redigere osservazioni conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al consulente tecnico d'ufficio fino a dieci giorni prima della data fissata per il deposito della relazione; il predetto termine ha carattere perentorio; il consulente tecnico d'ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute, aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo".


Art. 4.

(Produzione di documenti).

        1. L'articolo 87 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

        "Art. 87. (Produzione di documenti).- I documenti offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione ed a norma dell'articolo 184 del codice, sono prodotti mediante deposito in cancelleria ed il relativo elenco deve essere comunicato alle parti nelle forme stabilite dall'articolo 170, ultimo comma, del codice".


Art. 5.

(Modifiche alle norme in tema di tentativo di
conciliazione).

        1. Il secondo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa la prima udienza di trattazione a data successiva e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio".

        2. Al primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, dopo le parole: "tenta la conciliazione" sono inserite le seguenti: "a norma dell'articolo 185".

        3. Il secondo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile è abrogato.

        4. All'ultimo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole: "non oltre il termine perentorio di centoventi giorni".

        5. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 185. (Tentativo di conciliazione).- Il tentativo di conciliazione può essere effettuato in qualunque momento dell'istruzione.
        Il giudice ha sempre la facoltà di sentire le parti separatamente al fine di tentare la conciliazione.
        Ciascuna parte deve indicare le condizioni alle quali è disposto a conciliare.
        L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo comma e le posizioni espresse dalle parti sono valutate in sede di decisione sulle spese del processo ed anche ai sensi dell'articolo 96. Il giudice, in deroga all'articolo 92, esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti anche negli atti difensivi precedenti e valutato il contenuto della sentenza che chiude il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
        Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
        Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale".


Art. 6.

(Giudizio dinanzi alla Corte di cassazione).

        1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

            "5) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato".

        2. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 375. (Pronuncia in camera di consiglio). - Oltre che per il caso di regolamento di competenza, la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ovvero per la manifesta infondatezza dei motivi del ricorso, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia.
        La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, quando il ricorso è manifestamente fondato.
        La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui ai commi primo e secondo, rinvia la causa alla pubblica udienza.
        Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e, nei casi concernenti le pronunzie di manifesta fondatezza o infondatezza, di essere sentiti se compaiono".
        3. L'articolo 379 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 379. (Discussione). - All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.
        Dopo la relazione il pubblico ministero, nei casi in cui è previsto il suo intervento, il relatore espone oralmente le sue conclusioni motivate.
        Quindi il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche".

        4. All'articolo 380 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "La Corte, quando pronuncia in senso conforme su una questione di diritto già decisa, senza che le parti abbiano proposto argomenti nuovi, si limita a richiamare, nella motivazione, la precedente sentenza".


Art. 7.

(Nuova disciplina dell'intervento del pubblico ministero
nel giudizio di cassazione).

        1. Il secondo comma dell'articolo 70 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Dinanzi alla Corte di cassazione deve intervenire nelle cause trattate a sezioni unite, nelle cause trattate in camera di consiglio, in quelle di cui al primo comma, oltreché nelle cause in cui sia stato parte nei precedenti gradi del giudizio; può, inoltre intervenire negli altri procedimenti per richiedere che la causa sia assegnata alle sezioni unite".

        2. L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

        "Art. 76. - (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione). - 1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze penali e in quelle civili nei casi previsti dall'articolo 70 del codice di procedura civile".


Art. 8.

(Ampliamento delle ipotesi tipiche di titolo
esecutivo).

        1. Al numero 3) del secondo comma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, dopo le parole: "danaro" sono inserite le seguenti: "e alle obbligazioni di consegna o di rilascio".
        2. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

        "3-bis) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di denaro ed alle obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute".


Art. 9.

(Modifiche in tema di decreto ingiuntivo).

        1. Al primo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile, dopo le parole: "cose fungibili" sono inserite le seguenti: "o di una prestazione fungibile di fare".
        2. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.
        3. Al primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto termine è elevato a sessanta giorni in caso di notifica all'estero".
        4. Dopo il primo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile, è inserito il seguente: "Nel caso di notifica all'estero il termine non può essere minore di venti giorni, né maggiore di centoventi".


Art. 10.

(Modifiche ai procedimenti cautelari).

        1. Al primo comma dell'articolo 669-sexies del codice di procedura civile, le parole: "e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "e provvede all'accoglimento o al rigetto della domanda con ordinanza, con la quale pronuncia, quando ne ricorrono i presupposti, i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 282".
        2. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le parole: "; il reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso dal collegio del tribunale è proposto dinanzi alla corte d'appello".
        3. L'articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 669-quaterdecies.- (Ambito di applicazione). Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nella sezione II e, in quanto compatibili, ai provvedimenti previsti nelle sezioni III e V del presente capo ed agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice e dalle leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV".

        4. All'articolo 688 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

            "Se l'ordinanza è pronunciata prima dell'inizio del giudizio di merito, il giudice provvede alla liquidazione delle spese del procedimento, anche nel caso di accoglimento dell'istanza. Non si applicano al procedimento le disposizioni di cui all'articolo 669-octies ed ai commi primo, secondo e quarto, numero 1), dell'articolo 669-novies.
        Quando l'azione è proposta dal possessore di applica il disposto dell'articolo 703".

        5. L'articolo 700 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 700. - (Condizioni per la concessione e norme applicabili). Chi ha fondato motivo di ritenere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio grave ed imminente non evitabile mediante l'adozione di altri provvedimenti espressamente previsti dalla legge, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti urgenti, necessari ad assicurare, anche in via anticipatoria, gli effetti della decisione di merito.
        Si applica al procedimento la disposizione del terzo comma dell'articolo 688".


Art. 11.

(Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione
della lite).

        1. Dopo l'articolo 696 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

        "Art. 696-bis.- (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del presente articolo.
        Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Ciascuna parte deve indicare le condizioni alle quali è disposta a conciliare. L'inosservanza di tale obbligo e le posizioni espresse dalle parti sono valutate ai fini della regolamentazione delle spese del processo ed anche ai sensi dell'articolo 96, in sede di decisione del giudizio eventualmente susseguente all'accertamento tecnico. Il giudice dell'eventuale causa di merito, in deroga all'articolo 92, esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti e le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo e valutato il contenuto della sentenza che chiude il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
        Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione forzata e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
        Il processo verbale è esente dall'imposta di registro".


Art. 12.

(Intervallo tra le udienze istruttorie).

        1. Al secondo comma dell'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, le parole: "non può essere superiore a quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "eccettuata l'udienza di rinvio per la presentazione delle conclusioni, non può essere superiore a settanta giorni".
        2. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 117 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero svolge il proprio intervento in udienza dopo che i difensori hanno esposto le loro ragioni. Questi hanno facoltà di replicare una sola volta".



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