XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 538
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Misure per la realizzazione dei crediti derivanti da
provvedimenti giudiziari).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1284 del codice
civile è inserito il seguente:
"Sono dovuti interessi in misura doppia del saggio
fissato a norma del primo comma in relazione ai crediti
liquidati in forza di provvedimenti giudiziali eseguibili".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 282 del codice di
procedura civile sono aggiunti i seguenti:
"Su domanda di parte, il giudice, con sentenza di
condanna, fissa, in relazione alla complessità della
prestazione ed al tempo verosimilmente occorrente per
l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve
essere eseguita. Con la stessa pronuncia stabilisce, avuto
riguardo alla natura ed al valore della prestazione, nonché
alla qualità, al comportamento ed agli interessi delle parti,
la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di
inosservanza del predetto termine, determinata in relazione ad
ogni giorno di ritardo, ad ogni singola violazione, ovvero in
un ammontare fisso.
Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia
esecutiva della sentenza e durano finché non ne sia iniziata
l'esecuzione forzata.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si
applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di
cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili
urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla
legge o dalle parti una diversa misura coercitiva".
3. All'articolo 283 del codice di procedura civile, dopo
le parole: "della sentenza impugnata" sono aggiunte, le
seguenti: ", ovvero modifica o revoca la misura di cui al
secondo comma dell'articolo 282".
4. Al primo comma dell'articolo 373 del codice di
procedura civile, dopo le parole: "congrua cauzione" sono
aggiunte le seguenti: "nonché la modifica o la revoca della
misura di cui al secondo comma dell'articolo 282".
5. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 86 del
regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e il secondo periodo
del secondo comma dell'articolo 66 del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929.
Art. 2.
(Divieto delle udienze di mero rinvio).
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 180 del codice di
procedura civile è aggiunto il seguente:
"Le udienze di mero rinvio sono vietate; qualora sia
richiesto un termine per l'esame di nuove istanze svolte nel
corso dell'udienza, il giudice, ove non ritenga di provvedere
nel corso della medesima udienza, si riserva di decidere con
separato provvedimento, assegnando un termine per il deposito
di memorie scritte, non superiore a venti giorni se non si
concedono repliche e non superiore a trenta giorni se sono
concesse repliche".
Art. 3.
(Svolgimento delle consulenze tecniche).
1. Dopo l'articolo 195 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
"Art. 195-bis. (Termine per il deposito della
relazione e delle osservazioni dei consulenti di parte).-
Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 195 non può
eccedere i sessanta giorni dalla data di conferimento
dell'incarico. Nell'ipotesi di eccezionale difficoltà e
complessità dell'indagine, il termine può essere fissato in
centoventi giorni.
In caso di gravi e comprovate ragioni, il consulente può
ottenere che i termini di cui al primo comma siano prorogati
di ulteriori sessanta giorni; il provvedimento di proroga, ove
emesso fuori udienza, è comunicato alle parti dalla
cancelleria.
Nell'ipotesi di inosservanza dei termini di cui ai commi
primo e secondo, il giudice, alla prima udienza successiva,
dispone la sostituzione del consulente, dandone comunicazione
al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 19
delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
I consulenti di parte possono redigere osservazioni
conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al
consulente tecnico d'ufficio fino a dieci giorni prima della
data fissata per il deposito della relazione; il predetto
termine ha carattere perentorio; il consulente tecnico
d'ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute,
aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo".
Art. 4.
(Produzione di documenti).
1. L'articolo 87 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:
"Art. 87. (Produzione di documenti).- I documenti
offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione ed
a norma dell'articolo 184 del codice, sono prodotti mediante
deposito in cancelleria ed il relativo elenco deve essere
comunicato alle parti nelle forme stabilite dall'articolo 170,
ultimo comma, del codice".
Art. 5.
(Modifiche alle norme in tema di tentativo di
conciliazione).
1. Il secondo comma dell'articolo 180 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"La trattazione della causa davanti al giudice istruttore
è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare
comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma
dell'articolo 170. In ogni caso fissa la prima udienza di
trattazione a data successiva e non oltre il termine
perentorio di sessanta giorni assegnando al convenuto un
termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale
udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d'ufficio".
2. Al primo comma dell'articolo 183 del codice di
procedura civile, dopo le parole: "tenta la conciliazione"
sono inserite le seguenti: "a norma dell'articolo 185".
3. Il secondo comma dell'articolo 183 del codice di
procedura civile è abrogato.
4. All'ultimo comma dell'articolo 183 del codice di
procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole: "non oltre
il termine perentorio di centoventi giorni".
5. L'articolo 185 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 185. (Tentativo di conciliazione).- Il
tentativo di conciliazione può essere effettuato in qualunque
momento dell'istruzione.
Il giudice ha sempre la facoltà di sentire le parti
separatamente al fine di tentare la conciliazione.
Ciascuna parte deve indicare le condizioni alle quali è
disposto a conciliare.
L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo comma e le
posizioni espresse dalle parti sono valutate in sede di
decisione sulle spese del processo ed anche ai sensi
dell'articolo 96. Il giudice, in deroga all'articolo 92,
esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti
anche negli atti difensivi precedenti e valutato il contenuto
della sentenza che chiude il processo dinanzi a lui, può
escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese
sostenute dal vincitore e può anche condannarlo, in tutto o in
parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo
verbale della conciliazione.
Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica
e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale".
Art. 6.
(Giudizio dinanzi alla Corte di cassazione).
1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 360 del
codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"5) per mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del
provvedimento impugnato".
2. L'articolo 375 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 375. (Pronuncia in camera di consiglio). -
Oltre che per il caso di regolamento di competenza, la Corte,
sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in
camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del
pubblico ministero o d'ufficio, riconosce di dover dichiarare
l'inammissibilità del ricorso principale e di quello
incidentale, pronunciare il rigetto per mancanza dei motivi
previsti nell'articolo 360, ovvero per la manifesta
infondatezza dei motivi del ricorso, ordinare la integrazione
del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo
332, oppure dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta
rinuncia.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice,
pronuncia sentenza in camera di consiglio, su richiesta del
pubblico ministero o d'ufficio, quando il ricorso è
manifestamente fondato.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui
ai commi primo e secondo, rinvia la causa alla pubblica
udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate
almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera
di consiglio agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà
di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378
e, nei casi concernenti le pronunzie di manifesta fondatezza o
infondatezza, di essere sentiti se compaiono".
3. L'articolo 379 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 379. (Discussione). - All'udienza il relatore
riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il
contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non
vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del
controricorso.
Dopo la relazione il pubblico ministero, nei casi in cui è
previsto il suo intervento, il relatore espone oralmente le
sue conclusioni motivate.
Quindi il presidente invita gli avvocati delle parti a
svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche".
4. All'articolo 380 del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La Corte, quando pronuncia in senso conforme su una
questione di diritto già decisa, senza che le parti abbiano
proposto argomenti nuovi, si limita a richiamare, nella
motivazione, la precedente sentenza".
Art. 7.
(Nuova disciplina dell'intervento del pubblico ministero
nel giudizio di cassazione).
1. Il secondo comma dell'articolo 70 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"Dinanzi alla Corte di cassazione deve intervenire nelle
cause trattate a sezioni unite, nelle cause trattate in camera
di consiglio, in quelle di cui al primo comma, oltreché nelle
cause in cui sia stato parte nei precedenti gradi del
giudizio; può, inoltre intervenire negli altri procedimenti
per richiedere che la causa sia assegnata alle sezioni
unite".
2. L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal
seguente:
"Art. 76. - (Attribuzioni del pubblico ministero presso
la Corte suprema di cassazione). - 1. Il pubblico ministero
presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte
le udienze penali e in quelle civili nei casi previsti
dall'articolo 70 del codice di procedura civile".
Art. 8.
(Ampliamento delle ipotesi tipiche di titolo
esecutivo).
1. Al numero 3) del secondo comma dell'articolo 474 del
codice di procedura civile, dopo le parole: "danaro" sono
inserite le seguenti: "e alle obbligazioni di consegna o di
rilascio".
2. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 474
del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:
"3-bis) le scritture private autenticate
relativamente alle obbligazioni di somme di denaro ed alle
obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute".
Art. 9.
(Modifiche in tema di decreto ingiuntivo).
1. Al primo comma dell'articolo 633 del codice di
procedura civile, dopo le parole: "cose fungibili" sono
inserite le seguenti: "o di una prestazione fungibile di
fare".
2. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di
procedura civile è abrogato.
3. Al primo comma dell'articolo 641 del codice di
procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il predetto termine è elevato a sessanta giorni in caso di
notifica all'estero".
4. Dopo il primo periodo del secondo comma dell'articolo
641 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
"Nel caso di notifica all'estero il termine non può essere
minore di venti giorni, né maggiore di centoventi".
Art. 10.
(Modifiche ai procedimenti cautelari).
1. Al primo comma dell'articolo 669-sexies del
codice di procedura civile, le parole: "e provvede con
ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda" sono
sostituite dalle seguenti: "e provvede all'accoglimento o al
rigetto della domanda con ordinanza, con la quale pronuncia,
quando ne ricorrono i presupposti, i provvedimenti di cui al
secondo comma dell'articolo 282".
2. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo
669-terdecies del codice di procedura civile, sono
aggiunte, in fine, le parole: "; il reclamo avverso il
provvedimento cautelare emesso dal collegio del tribunale è
proposto dinanzi alla corte d'appello".
3. L'articolo 669-quaterdecies del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 669-quaterdecies.- (Ambito di
applicazione). Le disposizioni della presente sezione si
applicano ai provvedimenti previsti nella sezione II e, in
quanto compatibili, ai provvedimenti previsti nelle sezioni
III e V del presente capo ed agli altri provvedimenti
cautelari previsti dal codice e dalle leggi speciali.
L'articolo 669-septies si applica altresì ai
provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione
IV".
4. All'articolo 688 del codice di procedura civile, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Se l'ordinanza è pronunciata prima dell'inizio del
giudizio di merito, il giudice provvede alla liquidazione
delle spese del procedimento, anche nel caso di accoglimento
dell'istanza. Non si applicano al procedimento le disposizioni
di cui all'articolo 669-octies ed ai commi primo,
secondo e quarto, numero 1), dell'articolo
669-novies.
Quando l'azione è proposta dal possessore di applica il
disposto dell'articolo 703".
5. L'articolo 700 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 700. - (Condizioni per la concessione e norme
applicabili). Chi ha fondato motivo di ritenere che durante
il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via
ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio grave ed
imminente non evitabile mediante l'adozione di altri
provvedimenti espressamente previsti dalla legge, può chiedere
con ricorso al giudice i provvedimenti urgenti, necessari ad
assicurare, anche in via anticipatoria, gli effetti della
decisione di merito.
Si applica al procedimento la disposizione del terzo comma
dell'articolo 688".
Art. 11.
(Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione
della lite).
1. Dopo l'articolo 696 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
"Art. 696-bis.- (Consulenza tecnica preventiva
ai fini della composizione della lite). L'espletamento di
una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere
richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo
comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della
relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o
inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto
illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del
presente articolo.
Il consulente, prima di provvedere al deposito della
relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Ciascuna parte deve indicare le condizioni alle quali è
disposta a conciliare. L'inosservanza di tale obbligo e le
posizioni espresse dalle parti sono valutate ai fini della
regolamentazione delle spese del processo ed anche ai sensi
dell'articolo 96, in sede di decisione del giudizio
eventualmente susseguente all'accertamento tecnico. Il giudice
dell'eventuale causa di merito, in deroga all'articolo 92,
esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti e
le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo e valutato
il contenuto della sentenza che chiude il processo dinanzi a
lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle
spese sostenute dal vincitore e può anche condannarlo, in
tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal
soccombente.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo
verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con
decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai
fini dell'espropriazione forzata e dell'esecuzione in forma
specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall'imposta di registro".
Art. 12.
(Intervallo tra le udienze istruttorie).
1. Al secondo comma dell'articolo 81 delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, le parole: "non può
essere superiore a quindici giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "eccettuata l'udienza di rinvio per la presentazione
delle conclusioni, non può essere superiore a settanta
giorni".
2. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 117
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
è sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero svolge il
proprio intervento in udienza dopo che i difensori hanno
esposto le loro ragioni. Questi hanno facoltà di replicare una
sola volta".