XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 525




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Attività dilettantistica).

        1. La pratica dello sport e l'esercizio delle attività fisico-motorie esercitate in forma dilettantistica hanno rilevanza sociale, costituiscono un diritto dei cittadini e sono tutelati dalla presente legge al fine di garantirne l'effettivo esercizio, in forma sia singola sia associata, ad ogni età e in relazione ad ogni condizione sociale.
        2. Per attività sportive dilettantistiche si intendono tutte le attività esercitate in forma competitiva o non competitiva, organizzate senza scopo di lucro e che non comportano rapporti fra atleti e associazioni o società di appartenenza che prevedono compensi di natura contrattuale.
        3. Lo Stato riconosce alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, quali strutture portanti dello sport, la funzione di promozione umana e di progresso, ne garantisce l'autonomia, contribuisce al loro sostegno e ne agevola lo sviluppo.


Capo II

SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE


Art. 2.

(Disciplina delle società sportive
dilettantistiche).

        1. Le società sportive dilettantistiche sono soggette all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme e le consuetudini sportive.
        2. La denominazione sociale delle società di cui al comma 1, in qualunque modo formulata, deve contenere l'indicazione della finalità sportiva.
        3. Le società sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per il tramite delle federazioni sportive nazionali ovvero dell'ente di promozione sportiva a cui la società aderisce.
        4. Le società sportive dilettantistiche devono avere uno statuto ispirato al principio di democrazia interna e alle norme dell'ordinamento sportivo. Tale statuto deve, altresì, indicare:

                a) la denominazione e la sede della società sportiva;

                b) l'oggetto sociale, che deve essere conforme alle disposizioni della presente legge e deve espressamente escludere ogni scopo di lucro;

                c) il patrimonio e i mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale;

                d) le condizioni per l'ammissione dei soci, per il loro recesso e per la loro esclusione, prevedendone altresì le modalità di espletamento dei diritti attivi e passivi;

                e) l'obbligo che gli utili siano interamente reinvestiti nella società sportiva per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva;

                f) la devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società;

                g) l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, del CONI o degli enti di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi.


Art. 3.

(Natura e riconoscimento
delle società sportive dilettantistiche).

        1. Le società sportive dilettantistiche possono essere costituite in una delle seguenti forme:

                a) associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile;
                b) associazione riconosciuta, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

                c) società a responsabilità limitata o società cooperativa a responsabilità limitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 4, lettera b).

        2. Le società sportive di cui alla presente legge che richiedano, al fine di acquisire la personalità giuridica, il riconoscimento come associazioni ai sensi della lettera b) del comma 1 del presente articolo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, devono presentare domanda alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio. Il riconoscimento si produce di diritto per le società sportive che ne facciano richiesta e che siano iscritte al registro di cui all'articolo 4. A tale fine le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva sono responsabili per il controllo dei requisiti delle società sportive ad essi affiliate.


Art. 4.

(Registro delle società sportive
dilettantistiche).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, di intesa con il CONI, l'istituzione e la tenuta dei registri delle società sportive dilettantistiche in qualsiasi forma giuridica esse si costituiscano. L'iscrizione a tali registri avviene:

                a) di diritto per le società sportive riconosciute attraverso l'affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva;
                b) previa richiesta scritta per le altre società sportive, sulle quali il controllo dei requisiti è curato dalle regioni e dalle province autonome.

        2. L'iscrizione al registro è condizione per accedere ai benefìci previsti dalla presente legge.


Capo III

FONDO CENTRALE DI GARANZIA


Art. 5.

(Fondo centrale di garanzia).

        1. E' istituito presso il CONI, con gestione separata, un fondo centrale di garanzia sui mutui contratti dalle associazioni sportive riconosciute ai sensi della presente legge sia per la costruzione sia per la ristrutturazione delle sedi e degli impianti sportivi privati o pubblici in regime di convenzione, di seguito denominato "fondo".
        2. La garanzia assicurata dal fondo opera entro i limiti delle disponibilità del fondo stesso.
        3. La dotazione finanziaria del fondo è costituita mediante:

                a) il versamento da parte del CONI dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici ad esso riservati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342. Al fondo sono altresì devoluti i beni e gli eventuali residui attivi di gestione delle società sportive sciolte. Sui concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al CONI, l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è dovuta nella quota fissa del 24,80 per cento e, conseguentemente, sui concorsi medesimi la quota di spettanza del CONI è fissata al 34,20 per cento, comprensiva della quota per spese organizzative dei concorsi e della percentuale dell'1 per cento da versare al fondo;

                b) il versamento da parte delle società sportive professionistiche dell'1 per cento dell'ammontare degli importi definiti nei contratti annuali stipulati con gli atleti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dell'ammontare delle indennità di preparazione e promozione di cui all'articolo 6 della citata legge n. 91 del 1981.

        4. Il fondo è amministrato da un comitato composto dal presidente del CONI, che ne assume la presidenza, da un rappresentante delle federazioni sportive nazionali designato dalla giunta del CONI, da un rappresentante degli enti di promozione sportiva designato dal comitato nazionale per lo sport per tutti, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, da un rappresentante della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'Istituto per il credito sportivo e da un rappresentante delle regioni, nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
        5. Spetta al comitato di cui al comma 4 deliberare in ordine:

                a) alla disciplina degli interventi del fondo, compresa l'assicurazione del fondo stesso;

                b) alle singole richieste di ammissione all'intervento del fondo in base alla disciplina di cui alla lettera a);

                c) a quanto attiene all'amministrazione, alla gestione ed al funzionamento del fondo.


Capo IV

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
E TRIBUTARIO


Art. 6.

(Trattamento previdenziale ed assistenziale).

        1. Le associazioni e società sportive di cui alla presente legge sono esonerate dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
        2. Le associazioni e società sportive di cui alla presente legge non sono soggette, relativamente ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa da esse stipulati con gli istruttori, tecnici e dirigenti, all'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e assistenza.


Art. 7.

(Trattamento tributario).

        1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere in conformità ai fini istituzionali dai soggetti di cui alla presente legge non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali quando sono rese ai propri soci, associati e partecipanti, ad altri enti sportivi e loro associati ed ai tesserati delle rispettive organizzazioni locali, nazionali ed internazionali.
        2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di attività commerciali le operazioni aventi per oggetto:

                a) le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;

                b) la gestione di spacci e di mense aziendali;

                c) le prestazioni di alloggio e le attività di organizzazione di viaggi;

                d) la pubblicità commerciale.

        3. Nei confronti dei soggetti di cui alla presente legge, per le attività di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le prestazioni da essi rese nell'esercizio di attività commerciali sono classificabili tra le imprese minori ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
        4. Fatte salve le agevolazioni in vigore per le attività istituzionali e non commerciali, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i corrispettivi ed i proventi, compresi quelli derivanti dalle prestazioni pubblicitarie, da sponsorizzazioni e da riprese e trasmissioni radiotelevisive, conseguiti dai soggetti di cui alla presente legge in occasione di manifestazioni sportive svolte annualmente in numero non superiore a tre per la raccolta di fondi finalizzati alla realizzazione degli scopi statutari, non sono soggetti alle imposte sui redditi, alla imposta sul valore aggiunto, all'imposta sugli intrattenimenti, alla tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni.
        5. Le disposizioni dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera h), e dell'articolo 65, comma 2, lettera c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle erogazioni in denaro effettuate a favore del CONI, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione di manifestazioni, iniziative, ricerche e studi aventi per oggetto la promozione delle attività sportive. La detrazione spetta entro il limite massimo di lire 5 milioni.
        6. Al CONI, alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e alle associazioni e società sportive ad essi affiliate non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
        7. Gli atti costitutivi e gli statuti degli enti di promozione sportiva e delle società sportive dilettantistiche, di cui alla presente legge, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
        8. I limiti giornalieri dei compensi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche sono stabiliti nelle seguenti misure:

                a) rimborsi forfettari ed indennità di trasferta: lire 150.000 per le manifestazioni in Italia e lire 300.000 per quelle effettuate all'estero;

                b) premi corrisposti in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche: lire 150.000.

        9. I limiti indicati ai commi 5 e 8 sono aggiornati ogni anno nella misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.


Capo V

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA


Art. 8.

(Disciplina degli enti di
promozione sportiva).

        1. Agli effetti della presente legge sono considerati enti di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, ancorché esercitate con modalità competitive, che abbiano una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province con un numero di società sportive affiliate non inferiore a duemila, un minimo di duecentomila iscritti e che svolgano attività da almeno tre anni.
        2. Le norme statutarie degli enti di promozione sportiva devono prevedere l'assenza di fine di lucro e devono garantire l'osservanza del principio di democrazia interna.
        3. Il riconoscimento e la revoca della qualifica di ente di promozione sportiva sono disposti con deliberazione del CONI.
        4. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di ente di promozione sportiva è riconosciuta alle associazioni già in possesso del riconoscimento di cui al comma 3.
        5. La sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento è verificata ogni due anni e la perdita di uno dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento.
        6. Gli enti nazionali di promozione sportiva possono costituirsi in una delle seguenti forme:

                a) associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile;

                b) associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 14 del codice civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

        7. La personalità giuridica è attribuita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. A tale fine è istituito un registro degli enti nazionali riconosciuti presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
        8. Ai soggetti previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo II.


Art. 9.

(Finanziamento e controllo).

        1. Al finanziamento degli enti di promozione sportiva si provvede da parte del CONI con un contributo complessivo pari al 2 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342.
        2. La somma determinata ai sensi del comma 1 è ripartita fra i singoli enti di promozione sportiva in misura proporzionale alla loro consistenza organizzativa e all'attività svolta. A tale fine il CONI determina i criteri per l'erogazione dei contributi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Gli enti di promozione sportiva presentano ogni anno al CONI il bilancio di previsione deliberato dall'organo competente ed il conto consuntivo con le modalità previste dal CONI ai sensi del comma 2.
        4. Il presidente del collegio dei revisori dei conti di ogni ente di promozione sportiva deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti.
        5. Il CONI, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti a mezzo dei suoi organi centrali, accerti irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti di promozione sportiva, con delibera del consiglio nazionale adotta i provvedimenti necessari in relazione alla gravità dei fatti, e può procedere alla sospensione dell'erogazione dei finanziamenti ed alla revoca del riconoscimento di ente di promozione sportiva.


Capo VI

SVILUPPO DELLE STRUTTURE
E DEI SERVIZI


Art. 10.

(Programmazione e disciplina degli interventi per lo
sviluppo delle strutture e dei servizi).

        1. Le regioni, d'intesa con le province ed i comuni, con la consulenza tecnica del CONI ed in attuazione delle competenze ad esse spettanti ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, elaborano e finanziano programmi annuali e pluriennali di investimenti per l'impiantistica sportiva, svolgendo un'opera di sostegno nei confronti dei comuni e delle associazioni sportive compresi nel proprio ambito territoriale.
        2. L'intervento delle regioni di cui al comma 1 deve essere volto:

                a) alla creazione ed alla promozione delle condizioni necessarie a consentire la realizzazione e lo svolgimento delle attività sportive;
                b) al recupero ed alla piena utilizzazione degli impianti esistenti, alla realizzazione di nuovi impianti secondo indirizzi programmatici che privilegino l'attività sportiva dilettantistica, in relazione sia alla quantità sia alla specificità, verso un riequilibrio tra le diverse discipline sportive anche sul territorio;

                c) alla fornitura di servizi, quali, in particolare, la tutela sanitaria delle attività sportive ed il sostegno della formazione dei dirigenti.

        3. E' riservata allo Stato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di programmi straordinari di incremento e di miglioramento degli impianti sportivi al fine di perseguire il superamento degli squilibri esistenti sul territorio nazionale.
        4. Il parere del CONI ai sensi del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, è espresso dal comitato provinciale del CONI quando la spesa non sia superiore a lire 3 miliardi, esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), e dalla commissione impianti sportivi del CONI quando la spesa sia superiore a lire 3 miliardi, IVA esclusa. Il comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è abrogato.
        5. Per impianto sportivo di esercizio si intende l'impianto destinato normalmente ad attività sportiva dilettantistica. Gli impianti sportivi di esercizio costituiscono, ad integrazione di quanto previsto dalla lettera f) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, opere di urbanizzazione secondaria.
        6. Per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di esercizio a livello di quartiere, i comuni possono avvalersi delle convenzioni previste dall'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
        7. Gli atti e i contratti relativi all'acquisizione, all'alienazione e alla permuta di beni immobili relativi all'attività sportiva, nonché agli atti per i contratti posti in essere dalle società sportive dilettantistiche per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti sportivi di esercizio, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa, e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.
        8. Ai fini delle variazioni di cui all'articolo 35 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica sono equiparati alle scuole.
        9. La costruzione di impianti sportivi di esercizio finanziati dall'Istituto per il credito sportivo può essere affidata in concessione dal comune ai soggetti sportivi ammessi a fruire dei mutui dell'Istituto stesso. Se l'opera è realizzata su fondi compresi nel patrimonio disponibile del comune, questo è autorizzato ad intervenire all'atto della stipula del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario un diritto di superficie sul quale il mutuatario può iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo. Sull'opera grava il vincolo di destinazione almeno per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo.
        10. Le società sportive dilettantistiche prive di personalità giuridica, iscritte al registro di cui all'articolo 4, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, nonché contrarre mutui con l'Istituto per il credito sportivo per le finalità istituzionali di tale Istituto. I beni predetti sono intestati alle società sportive dilettantistiche. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
        11. La gestione degli impianti sportivi di esercizio può essere affidata dagli enti pubblici territoriali alle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 4, sulla base di convenzioni che stabiliscono i criteri di uso. Le convenzioni con le quali gli enti locali territoriali o altri enti pubblici affidano la gestione di impianti sportivi sono esenti dalla imposta di bollo e sono soggetti alla imposta di registro in misura fissa.
        12. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, sono a disposizione per l'attività sportiva dilettantistica. La temporanea concessione è disposta dal comune o dalla provincia secondo le norme di cui all'articolo 96 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
        13. Gli impianti sportivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria sono aperti alla comunità locale, e in particolare alle società sportive, sulla base di apposite convenzioni, sentito il comitato di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 1977, n. 394.
        14. Al fine di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della presente legge, alle regioni è attribuita una quota pari al 19 per cento degli incassi lordi del concorso pronostico Totogol ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342. Sul predetto concorso pronostico l'imposta è dovuta nell'aliquota fissa del 19 per cento.
        15. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è definita la programmazione nazionale degli impianti sportivi attraverso l'individuazione di criteri, parametri e priorità, anche al fine di ripartire i finanziamenti di cui al presente articolo tra le regioni; il decreto è emanato dopo aver acquisito il parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentito il CONI. Tali fondi, vincolati allo scopo di consentire la realizzazione delle attività di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono assegnati alle regioni, che individuano procedure e soggetti, pubblici e privati, per l'attuazione dei programmi.



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