XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 525
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Attività dilettantistica).
1. La pratica dello sport e l'esercizio delle attività
fisico-motorie esercitate in forma dilettantistica hanno
rilevanza sociale, costituiscono un diritto dei cittadini e
sono tutelati dalla presente legge al fine di garantirne
l'effettivo esercizio, in forma sia singola sia associata, ad
ogni età e in relazione ad ogni condizione sociale.
2. Per attività sportive dilettantistiche si intendono
tutte le attività esercitate in forma competitiva o non
competitiva, organizzate senza scopo di lucro e che non
comportano rapporti fra atleti e associazioni o società di
appartenenza che prevedono compensi di natura contrattuale.
3. Lo Stato riconosce alle associazioni e alle società
sportive dilettantistiche, quali strutture portanti dello
sport, la funzione di promozione umana e di progresso, ne
garantisce l'autonomia, contribuisce al loro sostegno e ne
agevola lo sviluppo.
Capo II
SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
Art. 2.
(Disciplina delle società sportive
dilettantistiche).
1. Le società sportive dilettantistiche sono soggette
all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività
secondo le norme e le consuetudini sportive.
2. La denominazione sociale delle società di cui al comma
1, in qualunque modo formulata, deve contenere l'indicazione
della finalità sportiva.
3. Le società sportive dilettantistiche sono riconosciute
ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) per il tramite delle federazioni sportive nazionali
ovvero dell'ente di promozione sportiva a cui la società
aderisce.
4. Le società sportive dilettantistiche devono avere uno
statuto ispirato al principio di democrazia interna e alle
norme dell'ordinamento sportivo. Tale statuto deve, altresì,
indicare:
a) la denominazione e la sede della società
sportiva;
b) l'oggetto sociale, che deve essere conforme
alle disposizioni della presente legge e deve espressamente
escludere ogni scopo di lucro;
c) il patrimonio e i mezzi finanziari destinati ad
assicurare l'esercizio dell'attività sociale;
d) le condizioni per l'ammissione dei soci, per il
loro recesso e per la loro esclusione, prevedendone altresì le
modalità di espletamento dei diritti attivi e passivi;
e) l'obbligo che gli utili siano interamente
reinvestiti nella società sportiva per il perseguimento
esclusivo dell'attività sportiva;
f) la devoluzione ai fini sportivi del patrimonio
in caso di scioglimento della società;
g) l'obbligo di conformarsi alle norme e alle
direttive nonché agli statuti ed ai regolamenti delle
federazioni sportive nazionali, del CONI o degli enti di
promozione sportiva cui la società intende affiliarsi.
Art. 3.
(Natura e riconoscimento
delle società sportive dilettantistiche).
1. Le società sportive dilettantistiche possono essere
costituite in una delle seguenti forme:
a) associazione non riconosciuta, ai sensi degli
articoli 36, 37 e 38 del codice civile;
b) associazione riconosciuta, ai sensi
dell'articolo 14 del codice civile e del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361;
c) società a responsabilità limitata o società
cooperativa a responsabilità limitata, ai sensi delle
disposizioni vigenti, salvo quanto previsto all'articolo 2,
comma 4, lettera b).
2. Le società sportive di cui alla presente legge che
richiedano, al fine di acquisire la personalità giuridica, il
riconoscimento come associazioni ai sensi della lettera
b) del comma 1 del presente articolo, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361, devono presentare domanda alla regione o alla provincia
autonoma competente per territorio. Il riconoscimento si
produce di diritto per le società sportive che ne facciano
richiesta e che siano iscritte al registro di cui all'articolo
4. A tale fine le federazioni sportive nazionali e gli enti di
promozione sportiva sono responsabili per il controllo dei
requisiti delle società sportive ad essi affiliate.
Art. 4.
(Registro delle società sportive
dilettantistiche).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano, di intesa con il CONI, l'istituzione e
la tenuta dei registri delle società sportive dilettantistiche
in qualsiasi forma giuridica esse si costituiscano.
L'iscrizione a tali registri avviene:
a) di diritto per le società sportive riconosciute
attraverso l'affiliazione alle federazioni sportive nazionali
o agli enti di promozione sportiva;
b) previa richiesta scritta per le altre società
sportive, sulle quali il controllo dei requisiti è curato
dalle regioni e dalle province autonome.
2. L'iscrizione al registro è condizione per accedere ai
benefìci previsti dalla presente legge.
Capo III
FONDO CENTRALE DI GARANZIA
Art. 5.
(Fondo centrale di garanzia).
1. E' istituito presso il CONI, con gestione separata, un
fondo centrale di garanzia sui mutui contratti dalle
associazioni sportive riconosciute ai sensi della presente
legge sia per la costruzione sia per la ristrutturazione delle
sedi e degli impianti sportivi privati o pubblici in regime di
convenzione, di seguito denominato "fondo".
2. La garanzia assicurata dal fondo opera entro i limiti
delle disponibilità del fondo stesso.
3. La dotazione finanziaria del fondo è costituita
mediante:
a) il versamento da parte del CONI dell'aliquota
dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi
pronostici ad esso riservati ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342. Al
fondo sono altresì devoluti i beni e gli eventuali residui
attivi di gestione delle società sportive sciolte. Sui
concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al CONI,
l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e
successive modificazioni, è dovuta nella quota fissa del 24,80
per cento e, conseguentemente, sui concorsi medesimi la quota
di spettanza del CONI è fissata al 34,20 per cento,
comprensiva della quota per spese organizzative dei concorsi e
della percentuale dell'1 per cento da versare al fondo;
b) il versamento da parte delle società sportive
professionistiche dell'1 per cento dell'ammontare degli
importi definiti nei contratti annuali stipulati con gli
atleti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1981, n.
91, e dell'ammontare delle indennità di preparazione e
promozione di cui all'articolo 6 della citata legge n. 91 del
1981.
4. Il fondo è amministrato da un comitato composto dal
presidente del CONI, che ne assume la presidenza, da un
rappresentante delle federazioni sportive nazionali designato
dalla giunta del CONI, da un rappresentante degli enti di
promozione sportiva designato dal comitato nazionale per lo
sport per tutti, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, da un rappresentante della Segreteria
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un
rappresentante dell'Istituto per il credito sportivo e da un
rappresentante delle regioni, nominato dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome.
5. Spetta al comitato di cui al comma 4 deliberare in
ordine:
a) alla disciplina degli interventi del fondo,
compresa l'assicurazione del fondo stesso;
b) alle singole richieste di ammissione
all'intervento del fondo in base alla disciplina di cui alla
lettera a);
c) a quanto attiene all'amministrazione, alla
gestione ed al funzionamento del fondo.
Capo IV
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
E TRIBUTARIO
Art. 6.
(Trattamento previdenziale ed assistenziale).
1. Le associazioni e società sportive di cui alla presente
legge sono esonerate dalla contribuzione alla Cassa unica
assegni familiari di cui al comma 2 dell'articolo 49 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. Le associazioni e società sportive di cui alla presente
legge non sono soggette, relativamente ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa da esse stipulati con
gli istruttori, tecnici e dirigenti, all'adempimento degli
obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e
assistenza.
Art. 7.
(Trattamento tributario).
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste
in essere in conformità ai fini istituzionali dai soggetti di
cui alla presente legge non si considerano effettuate
nell'esercizio di attività commerciali quando sono rese ai
propri soci, associati e partecipanti, ad altri enti sportivi
e loro associati ed ai tesserati delle rispettive
organizzazioni locali, nazionali ed internazionali.
2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio
di attività commerciali le operazioni aventi per oggetto:
a) le cessioni di beni nuovi prodotti per la
vendita, escluse le pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati;
b) la gestione di spacci e di mense aziendali;
c) le prestazioni di alloggio e le attività di
organizzazione di viaggi;
d) la pubblicità commerciale.
3. Nei confronti dei soggetti di cui alla presente legge,
per le attività di cui al comma 2 del presente articolo si
applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge
16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
prestazioni da essi rese nell'esercizio di attività
commerciali sono classificabili tra le imprese minori ai sensi
dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
4. Fatte salve le agevolazioni in vigore per le attività
istituzionali e non commerciali, in deroga alle disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3, i corrispettivi ed i proventi,
compresi quelli derivanti dalle prestazioni pubblicitarie, da
sponsorizzazioni e da riprese e trasmissioni radiotelevisive,
conseguiti dai soggetti di cui alla presente legge in
occasione di manifestazioni sportive svolte annualmente in
numero non superiore a tre per la raccolta di fondi
finalizzati alla realizzazione degli scopi statutari, non sono
soggetti alle imposte sui redditi, alla imposta sul valore
aggiunto, all'imposta sugli intrattenimenti, alla tassa
comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
all'imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle
pubbliche affissioni.
5. Le disposizioni dell'articolo 13-bis, comma 1,
lettera h), e dell'articolo 65, comma 2, lettera
c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche
alle erogazioni in denaro effettuate a favore del CONI, delle
federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI e delle società sportive
dilettantistiche iscritte al registro delle regioni o delle
province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione
di manifestazioni, iniziative, ricerche e studi aventi per
oggetto la promozione delle attività sportive. La detrazione
spetta entro il limite massimo di lire 5 milioni.
6. Al CONI, alle federazioni sportive nazionali, agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e alle
associazioni e società sportive ad essi affiliate non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
7. Gli atti costitutivi e gli statuti degli enti di
promozione sportiva e delle società sportive dilettantistiche,
di cui alla presente legge, sono esenti dall'imposta di bollo
e dall'imposta di registro.
8. I limiti giornalieri dei compensi derivanti
dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche sono
stabiliti nelle seguenti misure:
a) rimborsi forfettari ed indennità di trasferta:
lire 150.000 per le manifestazioni in Italia e lire 300.000
per quelle effettuate all'estero;
b) premi corrisposti in occasione di
manifestazioni sportive dilettantistiche: lire 150.000.
9. I limiti indicati ai commi 5 e 8 sono aggiornati ogni
anno nella misura della variazione percentuale del valore
medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati.
Capo V
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Art. 8.
(Disciplina degli enti di
promozione sportiva).
1. Agli effetti della presente legge sono considerati enti
di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale che
hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione
di attività fisico-sportive con finalità ricreative e
formative, ancorché esercitate con modalità competitive, che
abbiano una presenza organizzata in almeno quindici regioni e
settanta province con un numero di società sportive affiliate
non inferiore a duemila, un minimo di duecentomila iscritti e
che svolgano attività da almeno tre anni.
2. Le norme statutarie degli enti di promozione sportiva
devono prevedere l'assenza di fine di lucro e devono garantire
l'osservanza del principio di democrazia interna.
3. Il riconoscimento e la revoca della qualifica di ente
di promozione sportiva sono disposti con deliberazione del
CONI.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, la
qualifica di ente di promozione sportiva è riconosciuta alle
associazioni già in possesso del riconoscimento di cui al
comma 3.
5. La sussistenza dei requisiti previsti per il
riconoscimento è verificata ogni due anni e la perdita di uno
dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento.
6. Gli enti nazionali di promozione sportiva possono
costituirsi in una delle seguenti forme:
a) associazione non riconosciuta, ai sensi degli
articoli 36, 37 e 38 del codice civile;
b) associazione riconosciuta ai sensi
dell'articolo 14 del codice civile e del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361.
7. La personalità giuridica è attribuita ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361. A tale fine è istituito un registro
degli enti nazionali riconosciuti presso il Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Ai soggetti previsti dal presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo
II.
Art. 9.
(Finanziamento e controllo).
1. Al finanziamento degli enti di promozione sportiva si
provvede da parte del CONI con un contributo complessivo pari
al 2 per cento degli incassi lordi dei concorsi pronostici di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22
aprile 1953, n. 342.
2. La somma determinata ai sensi del comma 1 è ripartita
fra i singoli enti di promozione sportiva in misura
proporzionale alla loro consistenza organizzativa e
all'attività svolta. A tale fine il CONI determina i criteri
per l'erogazione dei contributi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Gli enti di promozione sportiva presentano ogni anno al
CONI il bilancio di previsione deliberato dall'organo
competente ed il conto consuntivo con le modalità previste dal
CONI ai sensi del comma 2.
4. Il presidente del collegio dei revisori dei conti di
ogni ente di promozione sportiva deve essere iscritto all'albo
ufficiale dei revisori dei conti.
5. Il CONI, qualora attraverso gli atti in suo possesso o
gli accertamenti svolti a mezzo dei suoi organi centrali,
accerti irregolarità relative all'utilizzazione dei
finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità
degli enti di promozione sportiva, con delibera del consiglio
nazionale adotta i provvedimenti necessari in relazione alla
gravità dei fatti, e può procedere alla sospensione
dell'erogazione dei finanziamenti ed alla revoca del
riconoscimento di ente di promozione sportiva.
Capo VI
SVILUPPO DELLE STRUTTURE
E DEI SERVIZI
Art. 10.
(Programmazione e disciplina degli interventi per lo
sviluppo delle strutture e dei servizi).
1. Le regioni, d'intesa con le province ed i comuni, con
la consulenza tecnica del CONI ed in attuazione delle
competenze ad esse spettanti ai sensi dell'articolo 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, elaborano e finanziano programmi annuali e pluriennali di
investimenti per l'impiantistica sportiva, svolgendo un'opera
di sostegno nei confronti dei comuni e delle associazioni
sportive compresi nel proprio ambito territoriale.
2. L'intervento delle regioni di cui al comma 1 deve
essere volto:
a) alla creazione ed alla promozione delle
condizioni necessarie a consentire la realizzazione e lo
svolgimento delle attività sportive;
b) al recupero ed alla piena utilizzazione degli
impianti esistenti, alla realizzazione di nuovi impianti
secondo indirizzi programmatici che privilegino l'attività
sportiva dilettantistica, in relazione sia alla quantità sia
alla specificità, verso un riequilibrio tra le diverse
discipline sportive anche sul territorio;
c) alla fornitura di servizi, quali, in
particolare, la tutela sanitaria delle attività sportive ed il
sostegno della formazione dei dirigenti.
3. E' riservata allo Stato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di
programmi straordinari di incremento e di miglioramento degli
impianti sportivi al fine di perseguire il superamento degli
squilibri esistenti sul territorio nazionale.
4. Il parere del CONI ai sensi del regio decreto-legge 2
febbraio 1939, n. 302, convertito dalla legge 2 giugno 1939,
n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, è
espresso dal comitato provinciale del CONI quando la spesa non
sia superiore a lire 3 miliardi, esclusa l'imposta sul valore
aggiunto (IVA), e dalla commissione impianti sportivi del CONI
quando la spesa sia superiore a lire 3 miliardi, IVA esclusa.
Il comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3
gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 marzo 1987, n. 65, è abrogato.
5. Per impianto sportivo di esercizio si intende
l'impianto destinato normalmente ad attività sportiva
dilettantistica. Gli impianti sportivi di esercizio
costituiscono, ad integrazione di quanto previsto dalla
lettera f) del secondo comma dell'articolo 4 della legge
29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, opere
di urbanizzazione secondaria.
6. Per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di
esercizio a livello di quartiere, i comuni possono avvalersi
delle convenzioni previste dall'articolo 7 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.
7. Gli atti e i contratti relativi all'acquisizione,
all'alienazione e alla permuta di beni immobili relativi
all'attività sportiva, nonché agli atti per i contratti posti
in essere dalle società sportive dilettantistiche per la
costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la manutenzione
degli impianti sportivi di esercizio, sono soggetti
all'imposta di registro nella misura fissa, e sono esenti
dalle imposte ipotecarie e catastali.
8. Ai fini delle variazioni di cui all'articolo 35 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli
immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività
sportiva dilettantistica sono equiparati alle scuole.
9. La costruzione di impianti sportivi di esercizio
finanziati dall'Istituto per il credito sportivo può essere
affidata in concessione dal comune ai soggetti sportivi
ammessi a fruire dei mutui dell'Istituto stesso. Se l'opera è
realizzata su fondi compresi nel patrimonio disponibile del
comune, questo è autorizzato ad intervenire all'atto della
stipula del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del
mutuatario un diritto di superficie sul quale il mutuatario
può iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo. Sull'opera grava
il vincolo di destinazione almeno per tutta la durata
dell'ammortamento del mutuo.
10. Le società sportive dilettantistiche prive di
personalità giuridica, iscritte al registro di cui
all'articolo 4, possono acquistare beni mobili registrati e
beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria
attività, nonché contrarre mutui con l'Istituto per il credito
sportivo per le finalità istituzionali di tale Istituto. I
beni predetti sono intestati alle società sportive
dilettantistiche. Ai fini della trascrizione dei relativi
acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice
civile.
11. La gestione degli impianti sportivi di esercizio può
essere affidata dagli enti pubblici territoriali alle società
sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui
all'articolo 4, sulla base di convenzioni che stabiliscono i
criteri di uso. Le convenzioni con le quali gli enti locali
territoriali o altri enti pubblici affidano la gestione di
impianti sportivi sono esenti dalla imposta di bollo e sono
soggetti alla imposta di registro in misura fissa.
12. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività
didattica e delle attività sportive della scuola, sono a
disposizione per l'attività sportiva dilettantistica. La
temporanea concessione è disposta dal comune o dalla provincia
secondo le norme di cui all'articolo 96 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
13. Gli impianti sportivi delle università e degli
istituti di istruzione universitaria sono aperti alla comunità
locale, e in particolare alle società sportive, sulla base di
apposite convenzioni, sentito il comitato di cui all'articolo
1 della legge 28 giugno 1977, n. 394.
14. Al fine di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della
presente legge, alle regioni è attribuita una quota pari al 19
per cento degli incassi lordi del concorso pronostico Totogol
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342. Sul
predetto concorso pronostico l'imposta è dovuta nell'aliquota
fissa del 19 per cento.
15. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
è definita la programmazione nazionale degli impianti sportivi
attraverso l'individuazione di criteri, parametri e priorità,
anche al fine di ripartire i finanziamenti di cui al presente
articolo tra le regioni; il decreto è emanato dopo aver
acquisito il parere vincolante della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e sentito il CONI. Tali fondi, vincolati
allo scopo di consentire la realizzazione delle attività di
cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono assegnati alle
regioni, che individuano procedure e soggetti, pubblici e
privati, per l'attuazione dei programmi.