XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 522




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Riduzione delle accise sui prodotti
petroliferi).

        1. Al fine di favorire lo sviluppo economico della regione Sardegna e di compensare i maggiori costi di produzione derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, previste dall'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte al 90 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione Sardegna.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, provvede a determinare le modalità e i termini per l'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Credito d'imposta per la metanizzazione).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede a determinare la misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 marzo 1998, n. 73, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto. Per la concessione del credito d'imposta non si applicano le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese.



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