XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 522
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riduzione delle accise sui prodotti
petroliferi).
1. Al fine di favorire lo sviluppo economico della regione
Sardegna e di compensare i maggiori costi di produzione
derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti
petroliferi, le accise gravanti sui prodotti petroliferi,
previste dall'articolo 21 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni amministrative e penali, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono ridotte al 90 per cento dell'importo
vigente per la generalità del territorio nazionale al momento
dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della
regione Sardegna.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio
decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della
navigazione, provvede a determinare le modalità e i termini
per l'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 2.
(Credito d'imposta per la metanizzazione).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, emanato di concerto con
i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, provvede a determinare la misura, le
modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta di
cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 marzo 1998, n. 73,
da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito
delle persone fisiche operate in qualità di sostituto
d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da
lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta regionale sulle attività produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto. Per
la concessione del credito d'imposta non si applicano le
modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese.