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1. Nell'ambito della
regione Puglia è istituita la
provincia di
Barletta-Andria-Trani. |
Identico. |
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2. La provincia di
Barletta-Andria-Trani è
costituita dai comuni di
Andria, Barletta, Bisceglie,
Canosa di Puglia, Corato,
Margherita di Savoia,
Minervino Murge, Ruvo di
Puglia, San Ferdinando di
Puglia, Spinazzola, Trani e
Trinitapoli. |
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3. Il capoluogo della
nuova provincia è situato
nelle città di Barletta,
Andria e Trani. |
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1. Le province di Bari e
di Foggia, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
procedono alla ricognizione
delle proprie dotazioni
organiche di personale e
deliberano lo stato di
consistenza del proprio
patrimonio ai fini delle
conseguenti ripartizioni, da
effettuare con apposite
deliberazioni della giunta,
in proporzione al territorio
e alla popolazione trasferiti
alla nuova provincia. |
Identico. |
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2. Gli adempimenti di
cui al comma 1 sono
effettuati da un commissario
nominato dal Ministro
dell'interno, con il compito
di curare ogni adempimento
connesso alla istituzione
della nuova provincia fino
all'insediamento degli organi
elettivi. |
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3. Le prime elezioni
per il presidente della
provincia e il consiglio
provinciale di
Barletta-Andria-Trani hanno
luogo in concomitanza con il
primo turno utile delle
consultazioni elettorali per
il rinnovo degli organi
provinciali del restante
territorio dello Stato, fatto
salvo il caso del rinnovo
anticipato dei consigli
provinciali di Bari e di
Foggia. |
| 4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale |
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di Barletta-Andria-Trani,
i provvedimenti necessari per
consentire il funzionamento
della nuova provincia sono
adottati dal commissario di
cui al comma 2. |
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1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge sono
determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi
elettorali delle province di
Bari, di Foggia e di
Barletta-Andria-Trani, ai
sensi dell'articolo 75 del
testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. |
Identico. |
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1. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 21,
comma 3, lettera f),
del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro
dell'interno, adotta con
proprio decreto, entro sei
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
i provvedimenti necessari per
la istituzione nella
provincia di
Barletta-Andria-Trani degli
uffici periferici dello Stato
entro i limiti delle risorse
rese disponibili dalla
presente legge e tenendo
conto nella loro dislocazione
delle vocazioni
territoriali. |
Identico. |
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2. Con il decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1
sono altresì individuate le
procedure per la gestione da
parte del commissario di cui
all'articolo 2 delle risorse
rese disponibili dalla
presente legge ai fini
dell'istituzione degli uffici
periferici delle
amministrazioni statali. |
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3. Il Presidente del
Consiglio dei ministri,
sentiti i Ministri
interessati, è autorizzato a
provvedere alle occorrenti
variazioni dei ruoli del
personale dello Stato. |
| 4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione |
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del consiglio provinciale
in base ai criteri stabiliti
dallo statuto. |
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5. Lo statuto
stabilisce, altresì, le sedi
e le modalità di riunione
degli organi di governo della
provincia. |
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6. Per l'attuazione
del presente articolo è
autorizzata la spesa massima
di lire 4.600 milioni a
decorrere dall'anno 2002. Al
relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni
per gli anni 2002 e 2003
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno. |
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1. Ai fini della
quantificazione delle risorse
finanziarie spettanti alla
provincia di
Barletta-Andria-Trani per il
finanziamento del bilancio,
il Ministero dell'interno,
per il primo anno solare
successivo alla data di
insediamento degli organi
della nuova provincia,
provvede a detrarre, dai
contributi erariali ordinari
destinati alle
amministrazioni provinciali
di Bari e Foggia, in via
provvisoria, la quota parte
da attribuire al nuovo ente
per il 90 per cento in
proporzione alla consistenza
delle tre popolazioni
residenti interessate, come
risultante dall'ultima
rilevazione annuale
disponibile dell'Istituto
nazionale di statistica, e,
per il restante 10 per cento,
in proporzione alle
dimensioni territoriali dei
tre enti. Per gli anni
successivi si provvederà alla
verifica di validità del
riparto provvisorio. Il
contributo per lo sviluppo
degli investimenti sarà
ripartito in conseguenza
dell'attribuzione della
titolarità dei beni ai quali
le singole quote del
contributo stesso si
riferiscono. |
Identico. |
| 2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle tre province ed il 1^ gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province |
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concordano, sulla base
dei criteri di cui al comma
1, lo scorporo, dal bilancio
delle province di Bari e
Foggia, dei fondi di
spettanza della provincia di
Barletta-Andria-Trani. |
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1. Gli atti e gli affari
amministrativi pendenti, alla
data di entrata in vigore
della presente legge, presso
la prefettura e gli altri
organi dello Stato costituiti
nell'ambito delle province di
Bari e di Foggia e relativi a
cittadini ed enti compresi
nel territorio dei comuni di
cui al comma 2 dell'articolo
1, sono attribuiti alla
competenza dei rispettivi
organi ed uffici della
provincia di
Barletta-Andria-Trani. |
Identico. |
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2. Le responsabilità
relative agli atti e agli
affari amministrativi di cui
al comma 1 sono imputate agli
organi ed agli uffici della
provincia di
Barletta-Andria-Trani a
decorrere dalla data del loro
insediamento. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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