XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 518




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nell'ambito della regione Puglia è istituita la provincia di Barletta-Andria-Trani.
        2. La provincia di Barletta-Andria-Trani è costituita dai comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.
        3. Il capoluogo della nuova provincia è situato nelle città di Barletta, Andria e Trani.


Art. 2.

        1. Le province di Bari e di Foggia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
        2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
        3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e il consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato dei consigli provinciali di Bari e di Foggia.
        4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 3.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bari, di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Art. 4.

        1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
        2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
        3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
        4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.
        5. Lo statuto stabilisce, altresì, le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.
        6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.


Art. 5.

        1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Barletta-Andria-Trani per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Bari e Foggia, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle tre popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei tre enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
        2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle tre province ed il 1^ gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio delle province di Bari e Foggia, dei fondi di spettanza della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Art. 6.

        1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Bari e di Foggia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani.
        2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a decorrere dalla data del loro insediamento.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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