XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 518
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nell'ambito della regione Puglia è istituita la
provincia di Barletta-Andria-Trani.
2. La provincia di Barletta-Andria-Trani è costituita dai
comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia,
Corato, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Ruvo di Puglia,
San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.
3. Il capoluogo della nuova provincia è situato nelle
città di Barletta, Andria e Trani.
Art. 2.
1. Le province di Bari e di Foggia, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla
ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e
deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai
fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con
apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al
territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova
provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un
commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito
di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della
nuova provincia fino all'insediamento degli organi
elettivi.
3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e
il consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno luogo
in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del
restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del
rinnovo anticipato dei consigli provinciali di Bari e di
Foggia.
4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani, i
provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della
nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma
2.
Art. 3.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bari,
di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'articolo
75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Art. 4.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma
3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti
necessari per la istituzione nella provincia di
Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato
entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente
legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni
territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le
procedure per la gestione da parte del commissario di cui
all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente
legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle
amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali,
nell'ambito delle città capoluogo, è disposta con
deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri
stabiliti dallo statuto.
5. Lo statuto stabilisce, altresì, le sedi e le modalità
di riunione degli organi di governo della provincia.
6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno
2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 5.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia di Barletta-Andria-Trani per il
finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il
primo anno solare successivo alla data di insediamento degli
organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai
contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni
provinciali di Bari e Foggia, in via provvisoria, la quota
parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in
proporzione alla consistenza delle tre popolazioni residenti
interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale
disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il
restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni
territoriali dei tre enti. Per gli anni successivi si
provvederà alla verifica di validità del riparto provvisorio.
Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà
ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità
dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si
riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni degli organi delle tre province ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle tre province
concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo
scorporo, dal bilancio delle province di Bari e Foggia, dei
fondi di spettanza della provincia di
Barletta-Andria-Trani.
Art. 6.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso la
prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti
nell'ambito delle province di Bari e di Foggia e relativi a
cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al
comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei
rispettivi organi ed uffici della provincia di
Barletta-Andria-Trani.
2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari
amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed
agli uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a
decorrere dalla data del loro insediamento.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.