XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 517
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Scopi e finalità).
1. La presente legge introduce deduzioni operate sul
reddito imponibile ed agevolazioni economiche dirette al
sostegno dei nuclei familiari.
2. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si
deve intendere quello costituito dal contribuente e dai
seguenti soggetti con esso conviventi: il coniuge; i figli
legittimi o legittimati o naturali o adottivi.
Art. 2.
(Deduzioni dal reddito imponibile).
1. E' concessa una deduzione dal reddito imponibile del
contribuente, di un importo pari all'intera somma relativa ai
seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo:
a) spese per alimenti per l'infanzia, per un
importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annue
per ciascun figlio;
b) spese per articoli sanitari, per un importo
complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annue per
ciascun figlio;
c) spese per testi scolastici, se indicati nei
programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole
secondarie superiori, anche private;
d) spese per attività culturali e sportive, per un
importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue
per ciascun figlio;
e) spese per l'acquisto di personal computer
e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da
disegno, pittura e scultura, per un importo complessivamente
non superiore a lire 3.000.000 annue;
f) spese per vacanze, per i soggetti minori, per
un importo non superiore a lire 2.000.000 annue per ciascun
figlio;
g) spese per vacanze di studio, per i soggetti dai
quindici ai diciotto anni di età, per un importo non superiore
a lire 3.000.000 annue per ciascun figlio;
h) spese per la retribuzione di una
baby-sitter, per soggetti sino al compimento del quinto
anno di età, per un importo non superiore a lire 12.000.000
annue;
i) spese per la retribuzione di un assistente
personale per soggetti invalidi, per un importo non superiore
a lire 18.000.000 annue.
Art. 3.
(Agevolazioni economiche).
1. Sono previste le seguenti agevolazioni economiche:
a) esenzione totale dal ticket sanitario per
i soggetti sino al compimento del quinto anno di età;
b) contributo mensile da corrispondere, per ogni
soggetto, sino al compimento dei dodici mesi di età, mediante
un bonus del valore di lire 100.000 da spendere in
alimenti per la prima infanzia o pannolini.
Art. 4.
(Modalità di attuazione).
1. Al fine di usufruire delle deduzioni dal reddito
imponibile di cui alla presente legge, i soggetti richiedenti
devono allegare alla dichiarazione dei redditi idonea
documentazione attestante le spese sostenute, autocertificata
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze e con il Ministro per la solidarietà sociale, da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della
presente legge.
Art. 5.
(Limiti di applicazione).
1. Le deduzioni di cui all'articolo 2 sono applicabili
esclusivamente ai nuclei familiari il cui reddito lordo
complessivo annuo non superi la somma di lire 140.000.000.
2. Le agevolazioni economiche di cui all'articolo 3 sono
applicabili esclusivamente ai nuclei familiari il cui reddito
lordo complessivo annuo non superi la somma di lire
60.000.000.
3. Si definisce reddito lordo complessivo annuo del nucleo
familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli
componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri
deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede, a decorrere dall'anno 2001, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.