XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 517




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Scopi e finalità).

        1. La presente legge introduce deduzioni operate sul reddito imponibile ed agevolazioni economiche dirette al sostegno dei nuclei familiari.
        2. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si deve intendere quello costituito dal contribuente e dai seguenti soggetti con esso conviventi: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi.


Art. 2.

(Deduzioni dal reddito imponibile).

        1. E' concessa una deduzione dal reddito imponibile del contribuente, di un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo:

                a) spese per alimenti per l'infanzia, per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annue per ciascun figlio;

                b) spese per articoli sanitari, per un importo complessivamente non superiore a lire 2.000.000 annue per ciascun figlio;

                c) spese per testi scolastici, se indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private;

                d) spese per attività culturali e sportive, per un importo complessivamente non superiore a lire 1.500.000 annue per ciascun figlio;

                e) spese per l'acquisto di personal computer e relativi accessori, di strumenti musicali e di strumenti da disegno, pittura e scultura, per un importo complessivamente non superiore a lire 3.000.000 annue;
                f) spese per vacanze, per i soggetti minori, per un importo non superiore a lire 2.000.000 annue per ciascun figlio;

                g) spese per vacanze di studio, per i soggetti dai quindici ai diciotto anni di età, per un importo non superiore a lire 3.000.000 annue per ciascun figlio;

                h) spese per la retribuzione di una baby-sitter, per soggetti sino al compimento del quinto anno di età, per un importo non superiore a lire 12.000.000 annue;

                i) spese per la retribuzione di un assistente personale per soggetti invalidi, per un importo non superiore a lire 18.000.000 annue.


Art. 3.

(Agevolazioni economiche).

        1. Sono previste le seguenti agevolazioni economiche:

                a) esenzione totale dal ticket sanitario per i soggetti sino al compimento del quinto anno di età;

                b) contributo mensile da corrispondere, per ogni soggetto, sino al compimento dei dodici mesi di età, mediante un bonus del valore di lire 100.000 da spendere in alimenti per la prima infanzia o pannolini.


Art. 4.

(Modalità di attuazione).

        1. Al fine di usufruire delle deduzioni dal reddito imponibile di cui alla presente legge, i soggetti richiedenti devono allegare alla dichiarazione dei redditi idonea documentazione attestante le spese sostenute, autocertificata ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
        2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della presente legge.


Art. 5.

(Limiti di applicazione).

        1. Le deduzioni di cui all'articolo 2 sono applicabili esclusivamente ai nuclei familiari il cui reddito lordo complessivo annuo non superi la somma di lire 140.000.000.
        2. Le agevolazioni economiche di cui all'articolo 3 sono applicabili esclusivamente ai nuclei familiari il cui reddito lordo complessivo annuo non superi la somma di lire 60.000.000.
        3. Si definisce reddito lordo complessivo annuo del nucleo familiare la somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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