XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 513
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutti coloro che dimostrano di assistere da almeno tre anni un
invalido totale non autosufficiente all'interno del proprio
nucleo familiare e di essere l'unico sostegno economico dello
stesso.
Art. 2.
(Requisiti del soggetto assistito).
1. Ai fini di cui alla presente legge, il soggetto
assistito deve essere affetto da minorazione fisica o psichica
tale da determinare lo stato di invalidità totale e di non
autosufficienza riconosciuto dalla azienda sanitaria locale
competente in base agli accertamenti effettuati dalle
commissioni mediche ai sensi dell'articolo 1 della legge 15
ottobre 1990, n. 295, o dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Il soggetto di cui al comma 1 non deve essere
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Art. 3.
(Requisiti del soggetto avente diritto).
1. Ai fini di cui all'articolo 4, il soggetto avente
diritto è il padre o la madre, anche adottivi, ovvero il
parente o l'affine entro il terzo grado convivente da almeno
due anni, che assiste il soggetto di cui all'articolo 2, e che
sia l'unica fonte di sostegno economico del nucleo
familiare.
2. Il soggetto avente diritto deve, altresì, avere età
inferiore agli anni cinquantacinque ed essere in possesso dei
requisiti richiesti dalla pubblica amministrazione per la
posizione lavorativa alla quale intende accedere.
Art. 4.
(Benefìci).
1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 3 hanno diritto all'assunzione diretta presso le
pubbliche amministrazioni presso le quali facciano domanda.
2. A tale fine ogni pubblica amministrazione compila
apposite graduatorie, tenendo conto della situazione economica
complessiva del nucleo familiare.
Art. 5.
(Trattamento).
1. Ai soggetti assunti in attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 4 si applica il trattamento economico e
normativo previsto dalla legislazione vigente.
Art. 6.
(Compatibilità con altre provvidenze
economiche).
1. Il beneficio di cui all'articolo 4 è compatibile con
tutti gli altri tipi di provvidenze economiche di cui sono
destinatari per legge i soggetti di cui all'articolo 2
presenti nel nucleo familiare.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.