XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 507
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Commissione
di inchiesta).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
condizione sociale dell'anziano, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione ha il compito di acquisire tutti gli
elementi conoscitivi relativi alla condizione dell'anziano e
di verificare i risultati delle politiche adottate, dal 1990
alla data di istituzione della Commissione stessa, da parte
delle pubbliche amministrazioni, nonché i risultati di ogni
altra attività, anche di carattere privato o basata sul
volontarato, al fine di fornire al Parlamento, al Governo ed
all'amministrazione dello Stato, centrale e periferica, i
necessari dati di riferimento e di formulare idonee proposte
per orientare in modo adeguato l'attività legislativa ed
amministrativa.
Art. 2.
(Risultati e tempi operativi).
1. La Commissione completa i suoi lavori e presenta al
Parlamento una relazione sui risultati dell'inchiesta entro
sei mesi dal suo insediamento.
Art. 3.
(Composizione e regolamento).
1. La Commissione è composta da dodici senatori e da
dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, e comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascuna componente politica costituita in
gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
2. Con gli stessi criteri e con le stesse procedure di cui
al comma 1 si provvede alla sostituzione dei membri della
Commissione in caso di dimissioni o di cessazione del mandato
parlamentare.
3. Il Presidente della Commissione è nominato di intesa
tra i Presidenti delle due Camere, al di fuori dei componenti
la Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del
Parlamento.
4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e
due segretari.
5. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun
membro può proporre modifiche al regolamento.
Art. 4.
(Acquisizione di atti).
1. La Commissione può acquisire ogni atto, documento e
testimonianza che reputi necessari ai fini dell'inchiesta.
Art. 5.
(Modalità di riunione).
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo
quanto disposto al comma 2.
2. La Commissione, su deliberazione adottata a maggioranza
dei propri componenti, può riunirsi in seduta segreta, della
quale è steso verbale, o decidere che singoli atti, documenti
e testimonianze siano coperti dal segreto.
Art. 6.
(Apposizione del segreto).
1. Qualora la Commissione abbia deliberato di riunirsi in
seduta segreta od abbia deciso di coprire con il segreto atti,
documenti o testimonianze, ai sensi del l'articolo 5, comma 2,
i componenti della Commissione medesima, i funzionari ed il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne venga a
conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati
al segreto.
Art. 7.
(Collaborazioni).
1. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie per l'espletamento dei propri
compiti.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste, per metà, a carico del bilancio interno della Camera
dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del
Senato della Repubblica.