XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 507




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della Commissione
di inchiesta).

        1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione sociale dell'anziano, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione ha il compito di acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alla condizione dell'anziano e di verificare i risultati delle politiche adottate, dal 1990 alla data di istituzione della Commissione stessa, da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché i risultati di ogni altra attività, anche di carattere privato o basata sul volontarato, al fine di fornire al Parlamento, al Governo ed all'amministrazione dello Stato, centrale e periferica, i necessari dati di riferimento e di formulare idonee proposte per orientare in modo adeguato l'attività legislativa ed amministrativa.


Art. 2.

(Risultati e tempi operativi).

        1. La Commissione completa i suoi lavori e presenta al Parlamento una relazione sui risultati dell'inchiesta entro sei mesi dal suo insediamento.


Art. 3.

(Composizione e regolamento).

        1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
        2. Con gli stessi criteri e con le stesse procedure di cui al comma 1 si provvede alla sostituzione dei membri della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare.
        3. Il Presidente della Commissione è nominato di intesa tra i Presidenti delle due Camere, al di fuori dei componenti la Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
        4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.
        5. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun membro può proporre modifiche al regolamento.


Art. 4.

(Acquisizione di atti).

        1. La Commissione può acquisire ogni atto, documento e testimonianza che reputi necessari ai fini dell'inchiesta.


Art. 5.

(Modalità di riunione).

        1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo quanto disposto al comma 2.
        2. La Commissione, su deliberazione adottata a maggioranza dei propri componenti, può riunirsi in seduta segreta, della quale è steso verbale, o decidere che singoli atti, documenti e testimonianze siano coperti dal segreto.


Art. 6.

(Apposizione del segreto).

        1. Qualora la Commissione abbia deliberato di riunirsi in seduta segreta od abbia deciso di coprire con il segreto atti, documenti o testimonianze, ai sensi del l'articolo 5, comma 2, i componenti della Commissione medesima, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto.


Art. 7.

(Collaborazioni).

        1. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie per l'espletamento dei propri compiti.


Art. 8.

(Copertura finanziaria).

        1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste, per metà, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.



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