XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 20
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Gli oneri recati dal presente provvedimento, ammontanti a
20.000 milioni di lire, sono dettagliati come segue.
1. L'elemento più significativo è certamente quello
legato ad una crescente attenzione alla esigenza della
sicurezza delle delegazioni che ha consigliato di limitare gli
spostamenti delle stesse in città; si è pertanto deciso di
ospitarle a bordo di navi ormeggiate in prossimità dei luoghi
dove si svolgerà il Vertice. Il nolo ammonta a 6.500 milioni
di lire.
2. Le sedi del Vertice (Palazzo Ducale per le
delegazioni e Magazzini del cotone per il centro stampa) si
sono rivelate insufficientemente attrezzate per le esigenze
della riunione; nel primo Palazzo è risultato indispensabile
integrare in modo omogeneo le dotazioni degli uffici
normalmente utilizzati dal comune di Genova. I Magazzini del
cotone e le aree limitrofe richiedono allestimenti specifici
in modo da adeguarli ad un numero così significativo di
giornalisti, alle esigenze delle televisioni straniere, nonché
a quelle del centro trasmissioni RAI. Il costo di questi
interventi è quantificato in 5.800 milioni di lire.
3. Per le trasmissioni radiotelevisive e per le
telecomunicazioni è risultato necessario potenziare ed
integrare i diversi sistemi in modo da soddisfare le esigenze
di comunicazione radiotelevisive e INTERNET dei
giornalisti. Il relativo onere di spesa è di 7.700 milioni di
lire.
RIEPILOGO ONERI
punto 1: 6.500 milioni di lire
punto 2: 5.800 milioni di lire
punto 3: 7.700 milioni di lire
Totale: 20.000 milioni di lire
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
L'obiettivo di disporre immediatamente di un aumento
degli stanziamenti per l'organizzazione ed il finanziamento
delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8
giugno 2000, n. 149, rende necessario il ricorso alla
decretazione d'urgenza.
Come è noto il Vertice si svolgerà nel prossimo luglio e
gli interventi da finanziare devono essere avviati con la
massima urgenza. Essi appaiono, inoltre, di essenziale ed
inderogabile importanza: sussistono quindi tutti i presupposti
per l'emanazione di un decreto-legge.
Si è seguita la tecnica della novella della legge n. 149
del 2000 poiché essa appare certamente la più corretta ed
opportuna, anche al fine di chiarire senza dubbi le finalità
perseguite e le modalità di utilizzo delle somme, che restano
quelle già descritte dalla legge novellata ed in particolare
dall'articolo 2 e dall'articolo 3.
Non si unisce l'analisi dell'impatto della
regolamentazione poiché appare superflua.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge
Articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, della legge 8 giugno 2000,
n. 149:
Art. 3. - 1. Per l'organizzazione ed il finanziamento
delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata
la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire
18.000 milioni per l'anno 2001. (omissis)
Art. 5. - (omissis).
2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli
2, 3 e 4, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per l'anno
2000, e di lire 22.000 milioni per l'anno 2001, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando per l'anno 2000, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e per l'anno 2001,
quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto
a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
(omissis).