XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 20




Decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001.


Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del
G8
nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova"


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

              Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

              Vista la legge 8 giugno 2000, n. 149;

              Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in considerazione dell'intervenuto scioglimento delle Camere, di provvedere ad ulteriori finanziamenti della legge 8 giugno 2000, n. 149, al fine di consentire il completamento dell'organizzazione e delle iniziative connesse alla presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 ed al Vertice di Genova, con particolare riguardo alla soddisfazione delle esigenze di sicurezza delle delegazioni nazionali e di piena operatività delle comunicazioni, anche con riferimento alle relative strutture;

              Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

              Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.

          1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "38.000 milioni";

                b) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "42.000 milioni";

                c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

          2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 2.

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 3 maggio 2001.


CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dini, Ministro degli affari esteri.
Visco, Ministro del tesoro,del bilancio e della
programmazione economica.


Visto, il Guardasigilli: Fassino.



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