XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 20
Decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001.
Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del
G8
nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 giugno 2000, n. 149;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche
in considerazione dell'intervenuto scioglimento delle Camere,
di provvedere ad ulteriori finanziamenti della legge 8 giugno
2000, n. 149, al fine di consentire il completamento
dell'organizzazione e delle iniziative connesse alla
presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 ed al Vertice di
Genova, con particolare riguardo alla soddisfazione delle
esigenze di sicurezza delle delegazioni nazionali e di piena
operatività delle comunicazioni, anche con riferimento alle
relative strutture;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "38.000 milioni";
b) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "42.000 milioni";
c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "e per
l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000
milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno
e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "e
per l'anno 2001, quanto a lire 12.000 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto
a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 2001.
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dini, Ministro degli affari esteri.
Visco, Ministro del tesoro,del bilancio e della
programmazione economica.
Visto, il Guardasigilli: Fassino.