XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 500
Onorevoli Colleghi! - Malgrado l'indiscutibile
produzione legislativa tesa a contrastare il grave e diffuso
fenomeno criminale dell'usura, anche attraverso l'introduzione
di contributi per il soccorso alle vittime di questa autentica
piaga sociale, rimangono ancora aspetti inevasi ed irrisolti
di pesante contraddizione, che affliggono coloro che cadono
preda dei perversi meccanismi legati al mondo dei prestiti
illegali.
Uno di questi aspetti di grave contraddizione della
legislazione, che non è univoca in ordine alla tutela delle
vittime dell'usura, è costituito dall'assenza di previsioni di
esenzione dall'imposta di bollo per i titoli di pagamento
rilasciati in relazione ad un rapporto di prestito a usura.
Accade quindi frequentemente che, mentre vengono espletati
i processi nei confronti dei sospetti di esercizio
dell'attività usuraria, i titoli di pagamento sequestrati nel
corso del giudizio diventano elemento costitutivo della
pretesa tributaria per gli uffici finanziari, deputati al
recupero dell'imposta di bollo evasa.
La solerzia degli uffici fiscali, che comunque altro non
fanno che applicare la normativa vigente, comporta come
conseguenza più evidente che le vittime del reato di usura, in
genere totalmente prostrate sul piano economico e finanziario,
mentre ansiosamente aspettano giustizia e, magari, invocano le
provvidenze previste dalla legge in loro favore, si vedono
sottoposte alle procedure esecutive per il pagamento
dell'imposta di bollo e relativi accessori, sui titoli di
pagamento emessi chiaramente in stato di necessità.
Ad aggravare la situazione ed a renderla ancora più
inaccettabile sono anche le procedure adottate dagli uffici
finanziari che disattendono il principio di solidarietà
previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, che comporterebbe quanto
meno di procedere in prima battuta nei confronti dei
beneficiari dei titoli di pagamento, che sono i veri colpevoli
del reato di usura e non piuttosto, come invece normalmente
avviene, nei confronti dei traenti, che in genere sono le
vittime.
Rimane comunque il fatto che appare sommamente ingiusto ed
eccessivamente penalizzante continuare a consentire che le
vittime di un reato grave e socialmente inquietante, come
quello dell'usura, possano essere anche soggetti perseguiti
sul piano tributario dallo Stato, che pretende il pagamento
dell'imposta di bollo evasa e dei conseguenti oneri
accessori.
Per eliminare questa illogica e mortificante disposizione
pertanto si propone con l'articolo 1 della presente proposta
di legge la modifica dell'articolo 22 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel
senso di eliminare il vincolo di solidarietà nel pagamento
dell'imposta di bollo per le vittime dell'usura; mentre con
l'articolo 2 si propone, sempre per gli stessi soggetti, la
modifica dell'articolo 25 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, istituendo, in primo
luogo, la sospensione delle procedure di riscossione della
presunta imposta evasa e relativi accessori, fino alla
definizione dei relativi procedimenti giudiziari, nonché il
totale esonero in caso di accertamento, con sentenza
definitiva, dell'esistenza del reato.
In considerazione della estrema delicatezza dell'argomento
e dell'importanza che riveste per tanti cittadini già
sottoposti ad inenarrabili esperienze, nonché, spesso, anche a
violenze fisiche e morali, si sollecita un veloce esame e si
auspica la conseguente approvazione della presente proposta di
legge.