XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 500
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono esclusi dal vincolo di solidarietà i soggetti
vittime dei reati d'usura".
Art. 2.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nei confronti dei soggetti vittime dei
reati di usura l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo resta sospesa fino alla definizione dei relativi
procedimenti; le citate disposizioni non si applicano in caso
di accertamento, con sentenza definitiva, dell'esistenza del
reato".