XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 500




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "Sono esclusi dal vincolo di solidarietà i soggetti vittime dei reati d'usura".


Art. 2.

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

            "3-bis. Nei confronti dei soggetti vittime dei reati di usura l'applicazione delle disposizioni del presente articolo resta sospesa fino alla definizione dei relativi procedimenti; le citate disposizioni non si applicano in caso di accertamento, con sentenza definitiva, dell'esistenza del reato".



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