XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 497




        Onorevoli Colleghi! - La crescita sempre più preoccupante del culto del "magico", diffuso pericolosamente in tutte le fasce di età a cominciare dalla prima infanzia (giocattoli, video, cartoon) e caratterizzato da una molteplicità di manifestazioni palesi od occulte, necessita di una doverosa riflessione accompagnata da una approfondita analisi e deve indurre ad adottare adeguati provvedimenti.
        Fino a qualche tempo fa "maghi", "veggenti". e "fattucchiere" venivano sottovalutati rispetto alla loro, invece pericolosa, incidenza in un contesto sociale ed in riferimento al comportamento delle persone che riuscivano a soggiogare: ci sono volute le coraggiose iniziative di religiosi e laici di alto profilo morale per squarciare il velo di un mondo sotterraneo che si fa forte di paure e sofferenze e che sta cominciando a mostrare il suo vero volto.
        Troppi uomini e donne dilapidano interi patrimoni inseguendo la felicità promessa da falsi idoli o false religioni e sperando di vedere "magicamente" risolte le tante difficoltà cui, come tutti, vanno quotidianamente incontro.
        Anche recenti vicende giudiziarie hanno messo in luce e confermato l'inquietante apparato di imposture, di speculazioni, di subdole suggestioni e di ricatti utilizzato da centinaia di sedicenti maghi a danno di tante persone. Un vero "racket psicologico" si è ormai radicato e passa attraverso i tanti dispensatori di amori, salute e felicità.
        Queste attività hanno inoltre consentito a chi le pratica di accumulare ingenti patrimoni con sistematica evasione fiscale e concorrendo spesso a "foraggiare" ambienti più o meno apertamente malavitosi.
        A fronte di tutto ciò è ineludibile un impegno deciso per contrastare tali squallidi venditori di menzogne e per tutelare la gente più semplice ed indifesa e la sua incolumità psicologica e patrimoniale. In questo senso è opportuno procedere alla definizione delle specifiche condotte da sanzionare e fissare livelli di pena che, contrariamente a quanto avviene oggi con quelle previste in termini irrisori, possano avere un effettivo potere dissuasivo ed incoraggiare quanti, a cominciare dalle forze dell'ordine, sono chiamati ad operare a difesa della legalità.
        Ritenuto che le vittime degli operatori del "magico" vengono spesso ridotte in uno stato di soggezione psicologica ai limiti dell'annullamento della personalità e che gli episodi più preoccupanti incidono pesantemete sulla sfera di libertà più vulnerabile, con l'articolo 1 della presente proposta di legge viene introdotta una nuova figura di reato rispetto alla previsione dell'articolo 610 del codice penale (Violenza privata) e ciò senza eliminare la già prevista ipotesi di cui all'articolo 661 del codice penale (Abuso della credulità popolare).
        Con l'articolo 2 viene poi introdotto l'articolo 15-bis della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, con il quale viene previsto un divieto di pubblicazione di annunci o altre forme di pubblicità che facciano riferimento ad attività o poteri in qualunque modo riferibili all'occulto ed al soprannaturale.
        L'articolo 3, infine, dispone l'immediata entrata in vigore della legge, che si giustifica con la presa d'atto della incidenza pubblica e generalizzata dei fatti che si intendono sanzionare.




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