XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 497
Onorevoli Colleghi! - La crescita sempre più
preoccupante del culto del "magico", diffuso pericolosamente
in tutte le fasce di età a cominciare dalla prima infanzia
(giocattoli, video, cartoon) e caratterizzato da una
molteplicità di manifestazioni palesi od occulte, necessita di
una doverosa riflessione accompagnata da una approfondita
analisi e deve indurre ad adottare adeguati provvedimenti.
Fino a qualche tempo fa "maghi", "veggenti". e
"fattucchiere" venivano sottovalutati rispetto alla loro,
invece pericolosa, incidenza in un contesto sociale ed in
riferimento al comportamento delle persone che riuscivano a
soggiogare: ci sono volute le coraggiose iniziative di
religiosi e laici di alto profilo morale per squarciare il
velo di un mondo sotterraneo che si fa forte di paure e
sofferenze e che sta cominciando a mostrare il suo vero
volto.
Troppi uomini e donne dilapidano interi patrimoni
inseguendo la felicità promessa da falsi idoli o false
religioni e sperando di vedere "magicamente" risolte le tante
difficoltà cui, come tutti, vanno quotidianamente incontro.
Anche recenti vicende giudiziarie hanno messo in luce e
confermato l'inquietante apparato di imposture, di
speculazioni, di subdole suggestioni e di ricatti utilizzato
da centinaia di sedicenti maghi a danno di tante persone. Un
vero "racket psicologico" si è ormai radicato e passa
attraverso i tanti dispensatori di amori, salute e
felicità.
Queste attività hanno inoltre consentito a chi le pratica
di accumulare ingenti patrimoni con sistematica evasione
fiscale e concorrendo spesso a "foraggiare" ambienti più o
meno apertamente malavitosi.
A fronte di tutto ciò è ineludibile un impegno deciso per
contrastare tali squallidi venditori di menzogne e per
tutelare la gente più semplice ed indifesa e la sua incolumità
psicologica e patrimoniale. In questo senso è opportuno
procedere alla definizione delle specifiche condotte da
sanzionare e fissare livelli di pena che, contrariamente a
quanto avviene oggi con quelle previste in termini irrisori,
possano avere un effettivo potere dissuasivo ed incoraggiare
quanti, a cominciare dalle forze dell'ordine, sono chiamati ad
operare a difesa della legalità.
Ritenuto che le vittime degli operatori del "magico"
vengono spesso ridotte in uno stato di soggezione psicologica
ai limiti dell'annullamento della personalità e che gli
episodi più preoccupanti incidono pesantemete sulla sfera di
libertà più vulnerabile, con l'articolo 1 della presente
proposta di legge viene introdotta una nuova figura di reato
rispetto alla previsione dell'articolo 610 del codice penale
(Violenza privata) e ciò senza eliminare la già prevista
ipotesi di cui all'articolo 661 del codice penale (Abuso della
credulità popolare).
Con l'articolo 2 viene poi introdotto l'articolo 15-bis
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni
sulla stampa, con il quale viene previsto un divieto di
pubblicazione di annunci o altre forme di pubblicità che
facciano riferimento ad attività o poteri in qualunque modo
riferibili all'occulto ed al soprannaturale.
L'articolo 3, infine, dispone l'immediata entrata in
vigore della legge, che si giustifica con la presa d'atto
della incidenza pubblica e generalizzata dei fatti che si
intendono sanzionare.