XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 497




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

            "Art. 610-bis- (Condizionamento della volontà mediante impostura o suggestione).- Chiunque, con impostura o qualunque altro mezzo o attività, suggestiona l'altrui volontà per costringere o determinare taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
        La pena è della reclusione fino a cinque anni se il fatto è commesso con abuso del sentimento religioso o se è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

            "Art. 15-bis.- (Divieto di pubblicità di attività occultistiche o suggestive).- 1. Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche all'acquisto, detenzione, esportazione, messa in circolazione di stampati i quali riportano, sotto qualunque forma, accenni o richiami da parte di chiunque pratichi attività definite occulte o riferite a poteri sovrannaturali.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ad ogni altro mezzo di comunicazione diretta al pubblico, qualunque sia il mezzo di diffusione.
        3. La condanna per i reati previsti dai commi 1 e 2 importa la sospensione per un mese dell'attività di pubblicazione, emittenza o diffusione. In caso di recidiva la sospensione è disposta per un periodo da tre a sei mesi".

Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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