XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 497
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 610-bis- (Condizionamento della volontà
mediante impostura o suggestione).- Chiunque, con
impostura o qualunque altro mezzo o attività, suggestiona
l'altrui volontà per costringere o determinare taluno a fare,
tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione
fino a quattro anni.
La pena è della reclusione fino a cinque anni se il fatto
è commesso con abuso del sentimento religioso o se è commesso
per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
è inserito il seguente:
"Art. 15-bis.- (Divieto di pubblicità di
attività occultistiche o suggestive).- 1. Le
disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano
anche all'acquisto, detenzione, esportazione, messa in
circolazione di stampati i quali riportano, sotto qualunque
forma, accenni o richiami da parte di chiunque pratichi
attività definite occulte o riferite a poteri
sovrannaturali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ad ogni altro mezzo di comunicazione diretta al
pubblico, qualunque sia il mezzo di diffusione.
3. La condanna per i reati previsti dai commi 1 e 2
importa la sospensione per un mese dell'attività di
pubblicazione, emittenza o diffusione. In caso di recidiva la
sospensione è disposta per un periodo da tre a sei mesi".
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.