XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 496




        Onorevoli Colleghi! - Sono passati oltre 77 anni dal regio decreto - mai convertito in legge - che istituì la prima casa da gioco in Italia ed ancora oggi le nostre località turistiche attendono una regolamentazione di questo importante e delicato settore che svolge un ruolo primario nella costruzione di una offerta turistica locale adeguata agli standard internazionali. Sarà sufficiente ricordare che in Europa ci sono circa 650 case da gioco - tutte posizionate ad un'ora di volo dall'Italia - per comprendere il basso livello di competizione turistica delle nostre località e registrare il forte esodo degli stessi flussi turistici domestici verso quei Paesi in cui questi impianti sono promossi e legalizzati. Il rinnovo della nostra immagine turistica è diventato oggi un imperativo, atteso che sui mercati internazionali abbiamo perso in circa trent'anni crescenti quote di mercato. Avevamo il 25 per cento dei flussi mondiali negli anni sessanta, ora siamo scesi a circa il 6 per cento. Il WTTC, l'organismo internazionale che aggrega l'intera industria del turismo mondiale, ha stimato che nei prossimi dieci anni il turismo costruirà 126 milioni di nuovi posti di lavoro. E se continuiamo ad andare contro corrente - senza quindi una politica del turismo, attivabile proprio grazie anche alla istituzione di questi prestigiosi impianti di intrattenimento - non faremo molta strada e vedremo diminuire ancora di più il nostro peso specifico nel turismo, non solo, ma non parteciperemo alla divisione della torta dei nuovi posti di lavoro che il turismo internazionale consente di avere.
        Dunque la materia è stata lasciata da troppo tempo in balìa della regola amministrativa la quale - per giunta - pone una deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale consentendo a quattro località del territorio di avere un impianto in contrasto con il più ovvio dei princìpi giuridici. Bisogna sanare questo paradosso e rilanciare il turismo italiano con un circuito di impianti che possano creare direttamente e indirettamente centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro e farlo con urgenza.
        Urgenza divenuta ormai incombenza se si vuole considerare che già da oltre quindici anni la Corte costituzionale, con la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, asseriva che: "(...) mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità (...). Si impone quindi la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore (...)".
        Concludendo, con grande preveggenza, che: "(...) queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale, vanno soddisfatte in tempi ragionevoli (sic!!) per superare le insufficienze e le disarmonie delle quali si è detto".
        Oltre che per opportunità economica e urgenza legislativa, un'organica normativa in materia si impone per:

            l'adeguamento della legislazione nazionale a quella comunitaria;

            contrastare adeguatamente il gioco d'azzardo clandestino unitamente ai tanti altri fenomeni malavitosi ad esso connessi come l'usura, la prostituzione, la violenza privata, eccetera;

            dettare norme precise circa la sicurezza dei luoghi, dei giocatori e dei lavoratori e circa l'inquadramento professionale degli addetti;

            prevedere nuove ed originali fonti di finanziamento degli enti locali e dettare precisi indirizzi per un sano e redditizio rapporto tra capitali privati e pubblici.

        In tale contesto i nuovi casinò costituirebbero ad un tempo attrattiva turistica e fonte di finanziamento; si porrebbero quale "volàno" per investimenti in ulteriori occasioni di richiamo e d'attrattiva, per la sistemazione ed il recupero dei beni culturali, per la sistemazione dell'arredo urbano; sarebbero occasione di lavoro e di benessere per numerosi addetti professionali qualificati; produrrebbero, infine, nuova ricchezza che verrebbe distribuita sul territorio stimolando l'economia locale e più alti livelli di consumo.
        Per la realizzazione e la gestione delle nuove case da gioco, i successi internazionali del project financing, con il coinvolgimento dei capitali privati locali per la realizzazione di iniziative analoghe, rendono più facile la riproduzione di questa esperienza nel nostro Paese, e stimolano a cercare modelli gestionali locali, già tratteggiati nella presente proposta di legge come sistemi turistici locali, capaci di garantire al circuito dei nuovi casinò il mantenimento di una dimensione domestica a misura dell'economia locale regionale e cittadina.
        Dal punto di vista della sicurezza, tale modello offre le massime garanzie di trasparenza e concretezza, da tutti ritenute indispensabili per un equilibrato sviluppo di una moderna industria del gioco e dell'intrattenimento ludico.
        Passando all'esame degli elementi salienti della presente proposta di legge, l'articolo 1 autorizza l'apertura di nuove case da gioco, derogando agli articoli da 718 a 722 del codice penale, e stabilisce che la relativa autorizzazione (comma 2) deve essere frutto di un atto congiunto tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro dell'interno, sentito il parere degli enti territoriali competenti.
        L'articolo 2 prevede le finalità per le quali è autorizzata l'apertura di nuove case da gioco, mentre l'articolo 3 detta i criteri per la loro localizzazione, ponendo il limite di una apertura per le regioni con meno di tre milioni di abitanti e di massimo due aperture per le regioni con popolazione superiore a tale limite.
        L'articolo 4 istituisce la qualifica di "comune a vocazione turistica" alla quale è connessa l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, stabilendo un forte nesso tra il circuito dei nuovi casinò e l'industria turistica nazionale.
        L'articolo 7 detta le norme per le nuove case da gioco, le quali non potranno in alcun caso essere a gestione diretta comunale, facendo con ciò finalmente chiarezza e realizzando la massima trasparenza tra soggetto controllore e controllato, tra il ruolo del comune concedente ed il gestore che dovrà essere privato; l'articolo indirizza anche chiaramente verso una gestione locale a misura dell'economia del territorio che viene definito come distretto turistico; a tale riguardo l'articolo 9 illustra il sistema turistico locale, elemento distintivo della presente proposta di legge, qualificandolo come soggetto gestore con struttura societaria a capitale misto a maggioranza privato, fortemente radicato nel territorio (distretto turistico) dal quale attinge le proprie risorse ed al quale conferisce la ricchezza prodotta e liberata.
        L'articolo 10 istituisce l'Albo nazionale dei gestori, presso il Ministero dell'interno, dettando le norme per il suo controllo e funzionamento.
        L'articolo 11 stabilisce le percentuali di ripartizione dei proventi, al netto della quota spettante al soggetto gestore (che l'articolo 7, comma 5, lettera a), impone di non essere inferiore al 50 per cento). Tale ripartizione, coinvolgendo, oltre ai comuni interessati, anche le regioni (e, attraverso esse, tutti gli altri comuni italiani!) realizza, in tema di distribuzione dei proventi, quella perequazione che la Corte costituzionale richiama in modo preciso nella sentenza sopra richiamata. L'articolo vincola, inoltre, l'utilizzazione di tali mezzi ad investimenti nella casa da gioco, nel settore turistico per il miglioramento dell'offerta e nella sicurezza.
        Gli articoli 12, 13 e 14 trattano appunto della sicurezza dei luoghi e delle persone istituendo un complesso sistema di controlli il cui elemento distintivo è il Corpo di polizia dei giochi per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
        L'articolo 15 istituisce infine l'Albo nazionale degli impiegati tecnici di gioco colmando l'ennesima grave lacuna dell'attuale regolamentazione.
        Onorevoli colleghi, a conclusione di questa presentazione, vogliamo sottolineare nuovamente l'esigenza e l'urgenza di approvare in tempi rapidissimi una moderna quanto severa legislazione in materia di gioco e d'intrattenimento ludico come ulteriore fattore di successo della nostra industria turistica ed al contempo come elemento di stimolo e di riscatto di tante economie locali sempre più segnate da gravissimi fenomeni di crisi e di degrado.




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