XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 496
Onorevoli Colleghi! - Sono passati oltre 77 anni dal
regio decreto - mai convertito in legge - che istituì la prima
casa da gioco in Italia ed ancora oggi le nostre località
turistiche attendono una regolamentazione di questo importante
e delicato settore che svolge un ruolo primario nella
costruzione di una offerta turistica locale adeguata agli
standard internazionali. Sarà sufficiente ricordare che
in Europa ci sono circa 650 case da gioco - tutte posizionate
ad un'ora di volo dall'Italia - per comprendere il basso
livello di competizione turistica delle nostre località e
registrare il forte esodo degli stessi flussi turistici
domestici verso quei Paesi in cui questi impianti sono
promossi e legalizzati. Il rinnovo della nostra immagine
turistica è diventato oggi un imperativo, atteso che sui
mercati internazionali abbiamo perso in circa trent'anni
crescenti quote di mercato. Avevamo il 25 per cento dei flussi
mondiali negli anni sessanta, ora siamo scesi a circa il 6 per
cento. Il WTTC, l'organismo internazionale che aggrega
l'intera industria del turismo mondiale, ha stimato che nei
prossimi dieci anni il turismo costruirà 126 milioni di nuovi
posti di lavoro. E se continuiamo ad andare contro corrente -
senza quindi una politica del turismo, attivabile proprio
grazie anche alla istituzione di questi prestigiosi impianti
di intrattenimento - non faremo molta strada e vedremo
diminuire ancora di più il nostro peso specifico nel turismo,
non solo, ma non parteciperemo alla divisione della torta dei
nuovi posti di lavoro che il turismo internazionale consente
di avere.
Dunque la materia è stata lasciata da troppo tempo in
balìa della regola amministrativa la quale - per giunta - pone
una deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale
consentendo a quattro località del territorio di avere un
impianto in contrasto con il più ovvio dei princìpi giuridici.
Bisogna sanare questo paradosso e rilanciare il turismo
italiano con un circuito di impianti che possano creare
direttamente e indirettamente centinaia di migliaia di nuovi
posti di lavoro e farlo con urgenza.
Urgenza divenuta ormai incombenza se si vuole considerare
che già da oltre quindici anni la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, asseriva che: "(...) mentre
è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di
legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco
aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la
situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è
contrassegnata da un massimo di disorganicità (...). Si impone
quindi la necessità di una legislazione organica che
razionalizzi l'intero settore (...)".
Concludendo, con grande preveggenza, che: "(...) queste
esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale,
vanno soddisfatte in tempi ragionevoli (sic!!) per
superare le insufficienze e le disarmonie delle quali si è
detto".
Oltre che per opportunità economica e urgenza legislativa,
un'organica normativa in materia si impone per:
l'adeguamento della legislazione nazionale a quella
comunitaria;
contrastare adeguatamente il gioco d'azzardo clandestino
unitamente ai tanti altri fenomeni malavitosi ad esso connessi
come l'usura, la prostituzione, la violenza privata,
eccetera;
dettare norme precise circa la sicurezza dei luoghi, dei
giocatori e dei lavoratori e circa l'inquadramento
professionale degli addetti;
prevedere nuove ed originali fonti di finanziamento
degli enti locali e dettare precisi indirizzi per un sano e
redditizio rapporto tra capitali privati e pubblici.
In tale contesto i nuovi casinò costituirebbero ad
un tempo attrattiva turistica e fonte di finanziamento; si
porrebbero quale "volàno" per investimenti in ulteriori
occasioni di richiamo e d'attrattiva, per la sistemazione ed
il recupero dei beni culturali, per la sistemazione
dell'arredo urbano; sarebbero occasione di lavoro e di
benessere per numerosi addetti professionali qualificati;
produrrebbero, infine, nuova ricchezza che verrebbe
distribuita sul territorio stimolando l'economia locale e più
alti livelli di consumo.
Per la realizzazione e la gestione delle nuove case da
gioco, i successi internazionali del project financing,
con il coinvolgimento dei capitali privati locali per la
realizzazione di iniziative analoghe, rendono più facile la
riproduzione di questa esperienza nel nostro Paese, e
stimolano a cercare modelli gestionali locali, già
tratteggiati nella presente proposta di legge come sistemi
turistici locali, capaci di garantire al circuito dei nuovi
casinò il mantenimento di una dimensione domestica a
misura dell'economia locale regionale e cittadina.
Dal punto di vista della sicurezza, tale modello offre le
massime garanzie di trasparenza e concretezza, da tutti
ritenute indispensabili per un equilibrato sviluppo di una
moderna industria del gioco e dell'intrattenimento ludico.
Passando all'esame degli elementi salienti della presente
proposta di legge, l'articolo 1 autorizza l'apertura di nuove
case da gioco, derogando agli articoli da 718 a 722 del codice
penale, e stabilisce che la relativa autorizzazione (comma 2)
deve essere frutto di un atto congiunto tra il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il
Ministro dell'interno, sentito il parere degli enti
territoriali competenti.
L'articolo 2 prevede le finalità per le quali è
autorizzata l'apertura di nuove case da gioco, mentre
l'articolo 3 detta i criteri per la loro localizzazione,
ponendo il limite di una apertura per le regioni con meno di
tre milioni di abitanti e di massimo due aperture per le
regioni con popolazione superiore a tale limite.
L'articolo 4 istituisce la qualifica di "comune a
vocazione turistica" alla quale è connessa l'autorizzazione
all'apertura della casa da gioco, stabilendo un forte nesso
tra il circuito dei nuovi casinò e l'industria turistica
nazionale.
L'articolo 7 detta le norme per le nuove case da gioco, le
quali non potranno in alcun caso essere a gestione diretta
comunale, facendo con ciò finalmente chiarezza e realizzando
la massima trasparenza tra soggetto controllore e controllato,
tra il ruolo del comune concedente ed il gestore che dovrà
essere privato; l'articolo indirizza anche chiaramente verso
una gestione locale a misura dell'economia del territorio che
viene definito come distretto turistico; a tale riguardo
l'articolo 9 illustra il sistema turistico locale, elemento
distintivo della presente proposta di legge, qualificandolo
come soggetto gestore con struttura societaria a capitale
misto a maggioranza privato, fortemente radicato nel
territorio (distretto turistico) dal quale attinge le proprie
risorse ed al quale conferisce la ricchezza prodotta e
liberata.
L'articolo 10 istituisce l'Albo nazionale dei gestori,
presso il Ministero dell'interno, dettando le norme per il suo
controllo e funzionamento.
L'articolo 11 stabilisce le percentuali di ripartizione
dei proventi, al netto della quota spettante al soggetto
gestore (che l'articolo 7, comma 5, lettera a), impone
di non essere inferiore al 50 per cento). Tale ripartizione,
coinvolgendo, oltre ai comuni interessati, anche le regioni
(e, attraverso esse, tutti gli altri comuni italiani!)
realizza, in tema di distribuzione dei proventi, quella
perequazione che la Corte costituzionale richiama in modo
preciso nella sentenza sopra richiamata. L'articolo vincola,
inoltre, l'utilizzazione di tali mezzi ad investimenti nella
casa da gioco, nel settore turistico per il miglioramento
dell'offerta e nella sicurezza.
Gli articoli 12, 13 e 14 trattano appunto della sicurezza
dei luoghi e delle persone istituendo un complesso sistema di
controlli il cui elemento distintivo è il Corpo di polizia dei
giochi per il controllo degli ippodromi e delle case da
gioco.
L'articolo 15 istituisce infine l'Albo nazionale degli
impiegati tecnici di gioco colmando l'ennesima grave lacuna
dell'attuale regolamentazione.
Onorevoli colleghi, a conclusione di questa presentazione,
vogliamo sottolineare nuovamente l'esigenza e l'urgenza di
approvare in tempi rapidissimi una moderna quanto severa
legislazione in materia di gioco e d'intrattenimento ludico
come ulteriore fattore di successo della nostra industria
turistica ed al contempo come elemento di stimolo e di
riscatto di tante economie locali sempre più segnate da
gravissimi fenomeni di crisi e di degrado.