XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 496




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione di nuove case da gioco).

        1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata, secondo le disposizioni della presente legge, l'apertura di case da gioco su tutto il territorio nazionale.
        2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta dei comuni interessati, sentite le regioni o le province autonome di appartenenza.


Art. 2.

(Finalità).

        1. L'apertura di case da gioco di cui all'articolo 1 è autorizzata per le seguenti finalità:

                a) recepire la direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, per la parte relativa all'esercizio del gioco d'azzardo ed al trattamento dei dipendenti;

                b) ottemperare al disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 6 maggio 1985;

                c) contrastare il gioco non autorizzato e clandestino nonché tutti i fenomeni malavitosi ad esso connessi;

                d) garantire all'industria turistica nazionale e locale condizioni concorrenziali analoghe a quelle degli altri Stati membri della Unione europea;

                e) disciplinare la sicurezza del gioco e dei luoghi ove esso è svolto nonché la qualificazione tecnico-professionale degli operatori del settore;
                f) prevedere nuove ed originali fonti di finanziamento degli enti locali senza ulteriori oneri a carico dello Stato.


Art. 3.

(Localizzazioni).

        1. Solo i comuni possono essere titolari dell'autorizzazione per la gestione di una casa da gioco, ed a tale fine essi devono essere proprietari degli immobili, delle strutture e dei materiali necessari al suo regolare funzionamento.
        2. In sede di prima applicazione della presente legge è autorizzata l'apertura di una casa da gioco per ogni regione; successivamente, solo nelle regioni con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, può essere autorizzata, se richiesta, una seconda apertura.
        3. Possono divenire sede di casa da gioco soltanto i comuni aventi la qualifica di "comune a vocazione turistica", di cui all'articolo 4, che non siano comuni capoluogo di provincia, fatta eccezione per il comune di Venezia.
        4. Ai fini della scelta tra più richiedenti nella stessa regione sono preferiti i comuni in possesso delle seguenti caratteristiche:

                a) i comuni caratterizzati da un'offerta turistica variegata, i cui flussi siano qualitativamente e quantitativamente compatibili con l'apertura di una casa da gioco;

                b) i comuni i cui territori siano irrimediabilmente colpiti da grave crisi industriale ed occupazionale, ed in particolare i comuni inseriti nell'area individuata ai sensi dell'obiettivo n. 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999;

                c) i comuni portatori di progetti che prevedono la disponibilità ed il recupero di beni culturali e la creazione di sistemi turistici locali, ai sensi dell'articolo 9, da realizzare con la formula del finanziamento del progetto, con preferenza per i progetti che prevedono il coinvolgimento economico di un territorio più vasto del proprio territorio comunale identificabile come distretto turistico;

                d) i comuni che abbiano prioritariamente avanzato richiesta di apertura di una casa da gioco con atti e fatti concludenti o che documentino importanti precedenti storici specifici.

        5. Le case da gioco di Sanremo, Saint Vincent, Campione d'Italia e Venezia sono autorizzate a proseguire l'attività sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto da essa disposto.


Art. 4.

(Comuni a vocazione turistica).

        1. E' istituita la denominazione di "comune a vocazione turistica". Sono comuni a vocazione turistica quelli cui tale qualifica è riconosciuta, dalle rispettive regioni o province autonome, sulla base della concorrenza di una serie di elementi qualitativi e quantitativi inerenti alla conservazione ed alla qualificazione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, alla sua promozione ed alla preminenza della sua valenza economica sulle altre attività del territorio comunale.
        2. La qualifica di comune a vocazione turistica è attribuita con provvedimento motivato dei competenti organi regionali o provinciali da trasmettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il registro dei comuni a vocazione turistica d'Italia.
        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, definisce i criteri per il riconoscimento della qualifica di comune a vocazione turistica, le norme per la redazione di un piano turistico comunale di adeguamento della qualità dei servizi turistici e di sviluppo dell'offerta, nonché i raccordi di tale piano turistico con gli altri strumenti urbanistici e di programmazione del territorio, ivi inclusi i limiti e le deroghe ai piani paesaggistici.


Art. 5.

(Case da gioco periodiche o stagionali).

        1. Il Ministro dell'interno, su richiesta dei comuni interessati e sentita la regione o la provincia autonoma, può autorizzare l'apertura di sedi periodiche o stagionali, nell'ambito del territorio regionale o provinciale, della sede principale, con obbligo di rendicontazione distinta e separata.


Art. 6.

(Autorizzazioni).

        1. Le autorizzazioni all'apertura delle case da gioco, di cui all'articolo 1, comma 2, sono emesse, dietro presentazione di apposita domanda da presentare al Ministero dell'interno, entro sei mesi dalla data del ricevimento dell'istanza. Il parere della regione o della provincia autonoma, qualora non pervenuto entro tale termine, si intende acquisito per favorevole.
        2. Le domande di cui al comma 1 devono essere deliberate a maggioranza assoluta dai rispettivi consigli comunali ovvero essere frutto di referendum comunali appositamente convocati.
        3. Le domande di cui al comma 1 devono contenere i dettagli dell'intero progetto di fattibilità ed in particolare:

                a) l'indicazione della sede prescelta, nonché il progetto di massima ed il piano finanziario della sua ristrutturazione;

                b) la formula adottata per la scelta del soggetto gestore di cui all'articolo 7;

                c) nel caso di gestione con sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 9, le domande devono essere corredate dal protocollo d'intesa sottoscritto, contenente, oltre al modello di convenzione di cui all'articolo 7, comma 6, i dettagli della società mista, la distribuzione delle quote tra pubblico e privato, l'indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote, la quantità del capitale riservato all'azionariato diffuso; esse devono inoltre contenere il progetto economico-finanziario e di marketing turistico con chiara indicazione del territorio coinvolto dall'iniziativa, ovvero del distretto turistico o parco turistico attrezzato;

                d) nel caso di gara d'appalto le domande devono essere corredate dal modello di convenzione di cui all'articolo 7, comma 6.
        4. L'autorizzazione ha durata trentennale ed è rinnovabile.
        5. In caso di violazione della presente legge o delle disposizioni da essa derivanti, nonché in tutti i casi in cui la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza lo richiedano, il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, sospendere o, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui al comma 1.


Art. 7.

(Concessione).

        1. E' esclusa la gestione diretta comunale; i comuni autorizzati all'apertura di una casa da gioco devono effettuarne l'esercizio e la gestione attraverso una delle seguenti procedure:

                a) mediante l'affidamento in concessione ad una società locale con capitale misto a maggioranza privato, appositamente costituita secondo il sistema e con gli obiettivi di cui all'articolo 9;

                b) mediante l'affidamento in concessione, in base alle norme vigenti in materia di pubblici appalti, ad una società per azioni avente sede nel territorio nazionale.

        2. In ogni caso il soggetto gestore deve essere iscritto all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 10.
        3. In ogni caso la durata della concessione non può eccedere quella della autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4.
        4. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco, in osservanza del capitolato generale di cui al comma 5 e della convenzione di cui al comma 6, e non può cedere ad altri la concessione, né delegare altri all'esercizio o alla gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco.
        5. La concessione è assegnata sulla base di un capitolato generale uniforme, redatto dal Ministero dell'interno, che deve contenere diritti ed obblighi del soggetto gestore; esso in particolare deve indicare:

                a) la percentuale degli incassi lordi spettante al gestore, che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento;

                b) la percentuale minima sulla quota di proventi lordi percepiti che il gestore deve reinvestire nell'ambito del territorio comunale o del distretto turistico, per la promozione di iniziative turistiche, culturali e di spettacolo idonee alla promozione del territorio e della casa da gioco ed al suo più intenso funzionamento; tale percentuale non può essere inferiore al 10 per cento;

                c) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario;

                d) l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 10;

                e) l'obbligo di segreto professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale;

                f) la possibilità per il gestore concessionario di svolgere in proprio, con obbligo di rendicontazione separata in sede di bilancio, o a mezzo di un istituto di credito abilitato, operazioni di cambio valuta, cambio di assegni e di altri titoli di credito nonché di effettuare anticipazioni ed aperture di credito a giocatori, riconoscendo espressamente la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti, in deroga all'articolo 1933 del codice civile;
                g) le ipotesi di revoca o decadenza della concessione;

                h) l'impegno all'osservanza degli obblighi in materia di controlli di cui agli articoli 10, 11 e 12.

        6. I rapporti di obbligazione tra il comune ed il concessionario gestore sono regolati sulla base di una convenzione, deliberata dal consiglio comunale ed approvata dal Ministero dell'interno, sottoscritta dalle parti all'atto del rilascio del provvedimento di concessione. Essa deve specificatamente indicare:

                a) la durata della concessione comunale;

                b) le modalità d'uso del patrimonio comunale;

                c) il regolamento comunale della casa da gioco;

                d) la specie ed i tipi dei giochi consentiti e la loro specifica regolamentazione;

                e) l'indicazione analitica delle attività di promozione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b);

                f) le disposizioni volte a garantire l'ordine pubblico ed in particolare la disciplina dell'accesso dei giocatori; l'accesso non può comunque essere consentito a residenti del comune ove ha sede la casa da gioco, a minorenni, a militari di leva ed a condannati per reati contro il patrimonio con sentenza passata in giudicato;

                g) la natura e le modalità dei controlli comunali;

                h) il contratto di lavoro di dirigenti, impiegati, operai ed ausiliari;

                i) l'obbligo di formazione e qualificazione del personale;

                l) la data di pubblicazione del bilancio ufficiale;

                m) la composizione del collegio sindacale.

Art. 8.

(Revoca e decadenza del gestore).

        1. La concessione di cui all'articolo 7 è revocata, con decreto del sindaco, nei seguenti casi:

                a) mancato rispetto del capitolato generale di cui all'articolo 7, comma 5;

                b) mancato rispetto della convenzione di cui all'articolo 7, comma 6;

                c) sospensione dell'attività di gioco, salvo causa di forza maggiore;

                d) insolvenza.

        2. La cancellazione dall'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 10 comporta la decadenza automatica della concessione.
        3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo il sindaco del comune titolare della autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, può chiedere al Ministro dell'interno la nomina di un commissario ad acta per la gestione straordinaria della casa da gioco sino al rilascio di una nuova concessione. La gestione commissariale straordinaria è disposta con decreto del Ministro dell'interno e non può avere durata superiore ad un anno, decorso il quale senza che sia stata rilasciata una nuova concessione, l'autorizzazione di cui al citato articolo 1, comma 2, è revocata.
        4. La revoca o la decadenza del gestore non producono effetti sui rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti della casa da gioco, la cui continuità si intende salvaguardata dalla gestione straordinaria commissariale.


Art. 9.

(Sistemi turistici locali).

        1. Con atti autonomi ad iniziativa di comuni o consorzi di essi, cittadini o comitati di essi, associazioni, enti pubblici e privati, fondazioni bancarie, imprese e consorzi di esse, imprese turistiche e commerciali o consorzi di esse, sono istituiti i sistemi turistici locali per la gestione della casa da gioco, sulla base di un progetto di fattibilità coinvolgente un ambito geografico limitato in uno o più comuni ovvero distretto turistico integrato o parco turistico attrezzato.
        2. Il sistema turistico locale è costituito sotto forma di impresa mista a maggioranza di capitale privato, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, partecipata da imprenditori, istituzioni ed organismi locali, e deve essere aperto ad una significativa quota di azionariato diffuso tra i residenti nell'ambito geografico di pertinenza o distretto turistico; l'impresa ha come oggetto sociale la gestione economica della casa da gioco, gli interventi per adeguare le strutture e le infrastrutture, per integrare i collegamenti e fornire servizi avanzati all'indotto, per la promozione, la commercializzazione e l'internazionalizzazione dell'offerta tipica. In particolare, la struttura associativa locale, nello svolgere la gestione della casa da gioco, sinergicamente provvede e contribuisce, nell'ambito del distretto turistico, a:

                a) progettare i fattori del richiamo turistico locale componendoli in un'offerta unica, omogenea e tipica;

                b) realizzare interventi sistemici ed integrati in materia di tutela e risanamento ambientale, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico e monumentale, accessibilità e fruibilità dei servizi;

                c) definire gli standard di qualità dei servizi e dei beni materiali tipici locali;

                d) fornire servizi avanzati per la formazione permanente oltre che del personale dipendente della casa da gioco, delle professioni turistiche e delle attività collegate dell'indotto;

                e) progettare e attuare indagini di mercato anche per via telematica, campagne d'immagine, ed un sistema di monitoraggio della soddisfazione del cliente per la commercializzazione dei prodotti turistici facenti capo e riferibili alla casa da gioco;
                f) progettare, promuovere e sostenere la nascita di nuova imprenditoria turistica locale;

                g) creare e gestire il centro unico di prenotazione del mercato turistico individuale;

                h) valorizzare i beni e le strutture di proprietà comunale ricevute in uso, realizzandone la gestione economica;

                i) progettare e realizzare i grandi eventi speciali finalizzati alla promozione della casa da gioco e del territorio.


Art. 10.

(Albo nazionale dei gestori).

        1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale dei gestori di case da gioco, di seguito denominato "Albo nazionale", al quale possono essere iscritte esclusivamente le società per azioni di diritto privato aventi sede nel territorio nazionale.
        2. Alla tenuta dell'Albo nazionale provvede il Ministero dell'interno, al quale è altresì demandata la nomina del presidente dell'Albo, la raccolta e l'istruttoria delle domande, la verifica dei requisiti, la gestione delle iscrizioni e delle cancellazioni nonché la funzione di controllo.
        3. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale, nonché i casi di cancellazione dal medesimo. Analogamente sono stabilite le modalità per il possesso ed il trasferimento dei titoli del capitale e le norme per la trasparenza dell'azionariato.
        4. E' comunque inibita l'iscrizione all'Albo nazionale ai soggetti ai quali, singolarmente o societariamente, è stata vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia nei Paesi membri dell'Unione europea che nei Paesi extracomunitari.

Art. 11.

(Ripartizione dei proventi).

        1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al soggetto gestore di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a), sono ripartiti nel modo seguente:

                a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco con vincolo di destinazione ad investimenti nella casa da gioco e nel settore turistico, nell'adeguamento delle strutture e delle infrastrutture, dell'apparato burocratico ed amministrativo, nella creazione del servizio ispettivo di cui all'articolo 12, nel potenziamento del corpo di polizia urbana, nel restauro e nella conservazione dei beni culturali e dell'arredo urbano, e comunque nelle iniziative finalizzate al miglioramento dell'offerta turistica locale, nel settore del sociale, dell'assistenza e del volontariato con obbligo di rendicontazione distinta e separata nel bilancio comunale. Negli interventi si intendono ricompresi anche il ripianamento di mutui eventualmente accesi per l'adeguamento e la ristrutturazione della sede della casa da gioco e per l'acquisto delle strutture e del materiale di gioco e di controllo;

                b) il 30 per cento alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio ricade la casa da gioco, con analogo vincolo di destinazione nel settore del turismo e dello spettacolo e con il medesimo obbligo di rendicontazione distinta e separata ai sensi della lettera a);

                c) il 20 per cento al Ministero dell'interno, con l'obbligo di utilizzare i corrispondenti fondi per il potenziamento degli organici e l'ammodernamento e la razionalizzazione delle strutture di polizia ubicate nei comuni sede di case da gioco; per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 10, dell'Albo nazionale degli impiegati tecnici di gioco di cui all'articolo 15, del Comitato di cui all'articolo 13 e del nucleo speciale di polizia di cui all'articolo 14, comma 2. Resta fermo l'obbligo di rendicontazione distinta, separata e nei casi previsti dalla presente lettera, anche dettagliata per casa da gioco di provenienza.

        2. Le case da gioco di Sanremo, Saint Vincent, Campione d'Italia e Venezia provvedono a dare attuazione al disposto del comma 1 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 12.

(Servizi ispettivi comunali).

        1. Al fine di esercitare gli opportuni controlli sulla regolarità della gestione e dell'esercizio della casa da gioco, i comuni istituiscono un apposito servizio ispettivo comunale, le cui norme di funzionamento sono stabilite nel regolamento della casa da gioco, parte integrante della convenzione di cui all'articolo 7, comma 6.


Art. 13.

(Comitato per il coordinamento
e la vigilanza).

        1. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato per il coordinamento e la vigilanza delle attività previste dalla presente legge, di seguito denominato "Comitato", con compiti di indirizzo e coordinamento anche della Direzione centrale di cui all'articolo 14, comma 1.
        2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da un suo rappresentante con funzioni di presidente, da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dal responsabile del Nucleo speciale di polizia dei giochi di cui all'articolo 14, comma 2, dal presidente dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 10, e dal presidente dell'Albo nazionale degli impiegati tecnici di gioco di cui all'articolo 15.

        3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola casa da gioco, devono essere chiamati a partecipare alle sedute del Comitato il sindaco ed il presidente della società di gestione della casa da gioco interessata; analogamente nel caso di esame di problemi specifici del personale delle case da gioco devono essere chiamati a partecipare i rappresentanti dei sindacati del settore.


Art. 14.

(Polizia dei giochi).

        1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1^ aprile 1981, n. 121, è istituita la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
        2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un nucleo speciale di polizia dei giochi composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti gli altri luoghi ove si praticano i giochi autorizzati.
        3. Per i controlli di cui al comma 2 e per l'azione penale di contrasto e repressione del gioco d'azzardo clandestino la Direzione centrale di cui al comma 1, utilizzando gli indirizzi del Comitato ed avvalendosi del nucleo speciale di polizia dei giochi di cui al comma 2, può:

                a) ispezionare i locali di gioco avendovi libero accesso, ispezionare i locali amministrativi, i libri sociali ed i dati contabili, gli uffici comunali e gli atti amministrativi nonché i luoghi e gli stabilimenti ove ha luogo la costruzione e la manutenzione del materiale di gioco;

                b) vigilare, verificando costantemente i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo nazionale, e provvedendo al controllo dei dipendenti, dei soci e degli amministratori delle società di gestione delle case da gioco e degli ippodromi;

                c) garantire il rispetto delle norme di pubblica sicurezza e del regolamento comunale nei locali di gioco e nelle loro immediate vicinanze.

        4. Le notizie patrimoniali sulla clientela delle case da gioco e degli ippodromi, comunque conosciute nell'assolvimento delle mansioni elencate al comma 3, non possono in alcun caso essere utilizzate ai fini fiscali.


Art. 15.

(Albo nazionale
degli impiegati tecnici di gioco).

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Albo nazionale degli impiegati tecnici di gioco (croupier); l'attività di impiegato tecnico di gioco non può essere esercitata da coloro che non sono iscritti all'Albo nazionale.
        2. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia, sentite le associazioni sindacali di categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i requisiti, le modalità d'iscrizione e le norme di funzionamento dell'Albo di cui al comma 1, nonché i casi di incompatibilità, sospensione e cancellazione.
        3. Il trattamento economico e giuridico e le mansioni del personale delle case da gioco sono definiti attraverso la contrattazione collettiva nazionale e l'integrazione contrattuale aziendale.


Art. 16.

(Disposizioni comuni).

        1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
        2. La natura giuridica del contratto di concessione è eminentemente aleatoria, e ad esso non si applica l'articolo 1467 del codice civile.
        3. Al fine di contrastare la concorrenza delle case da gioco estere, le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, e di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, limitatamente alle transazioni in contanti, si applicano tenendo conto del capitale di cui il giocatore era già in possesso.
        4. Ai fini della determinazione dei proventi lordi da ripartire ai sensi dell'articolo 11 sono da considerare tali le scommesse acquisite dal banco, ovvero le puntate che, all'uscita della combinazione vincente, risultano perdenti dopo il pagamento delle vincite.


Art. 17.

(Sanzioni penali).

        1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione al gioco d'azzardo non autorizzato sono raddoppiate.
        2. Il tentativo fraudolento di acquisire una vincita è punito secondo le pene previste per il tentato furto, e comporta l'obbligo della denuncia da parte del gestore della casa da gioco nei confronti del responsabile.


Art. 18.

(Regime fiscale).

        1. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
        2. I proventi derivanti all'ente pubblico concedente costituiscono, a tutti gli effetti, entrate di natura pubblicistica da classificare nel bilancio quale entrata tributaria anche ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 1^ luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.
        3. Il trattamento dei proventi di cui al comma 2 si applica anche nei confronti di ogni altro beneficiario.
        4. Le vincite realizzate presso le case da gioco italiane sono esenti da imposte.



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