XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 496
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di nuove case da gioco).
1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del
codice penale, è autorizzata, secondo le disposizioni della
presente legge, l'apertura di case da gioco su tutto il
territorio nazionale.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta
dei comuni interessati, sentite le regioni o le province
autonome di appartenenza.
Art. 2.
(Finalità).
1. L'apertura di case da gioco di cui all'articolo 1 è
autorizzata per le seguenti finalità:
a) recepire la direttiva 75/368/CEE del Consiglio,
del 16 giugno 1975, per la parte relativa all'esercizio del
gioco d'azzardo ed al trattamento dei dipendenti;
b) ottemperare al disposto della sentenza della
Corte costituzionale n. 152 del 6 maggio 1985;
c) contrastare il gioco non autorizzato e
clandestino nonché tutti i fenomeni malavitosi ad esso
connessi;
d) garantire all'industria turistica nazionale e
locale condizioni concorrenziali analoghe a quelle degli altri
Stati membri della Unione europea;
e) disciplinare la sicurezza del gioco e dei
luoghi ove esso è svolto nonché la qualificazione
tecnico-professionale degli operatori del settore;
f) prevedere nuove ed originali fonti di
finanziamento degli enti locali senza ulteriori oneri a carico
dello Stato.
Art. 3.
(Localizzazioni).
1. Solo i comuni possono essere titolari
dell'autorizzazione per la gestione di una casa da gioco, ed a
tale fine essi devono essere proprietari degli immobili, delle
strutture e dei materiali necessari al suo regolare
funzionamento.
2. In sede di prima applicazione della presente legge è
autorizzata l'apertura di una casa da gioco per ogni regione;
successivamente, solo nelle regioni con popolazione superiore
ai tre milioni di abitanti, può essere autorizzata, se
richiesta, una seconda apertura.
3. Possono divenire sede di casa da gioco soltanto i
comuni aventi la qualifica di "comune a vocazione turistica",
di cui all'articolo 4, che non siano comuni capoluogo di
provincia, fatta eccezione per il comune di Venezia.
4. Ai fini della scelta tra più richiedenti nella stessa
regione sono preferiti i comuni in possesso delle seguenti
caratteristiche:
a) i comuni caratterizzati da un'offerta turistica
variegata, i cui flussi siano qualitativamente e
quantitativamente compatibili con l'apertura di una casa da
gioco;
b) i comuni i cui territori siano
irrimediabilmente colpiti da grave crisi industriale ed
occupazionale, ed in particolare i comuni inseriti nell'area
individuata ai sensi dell'obiettivo n. 2 del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999;
c) i comuni portatori di progetti che prevedono la
disponibilità ed il recupero di beni culturali e la creazione
di sistemi turistici locali, ai sensi dell'articolo 9, da
realizzare con la formula del finanziamento del progetto, con
preferenza per i progetti che prevedono il coinvolgimento
economico di un territorio più vasto del proprio territorio
comunale identificabile come distretto turistico;
d) i comuni che abbiano prioritariamente avanzato
richiesta di apertura di una casa da gioco con atti e fatti
concludenti o che documentino importanti precedenti storici
specifici.
5. Le case da gioco di Sanremo, Saint Vincent, Campione
d'Italia e Venezia sono autorizzate a proseguire l'attività
sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto
alla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto di quanto da essa disposto.
Art. 4.
(Comuni a vocazione turistica).
1. E' istituita la denominazione di "comune a vocazione
turistica". Sono comuni a vocazione turistica quelli cui tale
qualifica è riconosciuta, dalle rispettive regioni o province
autonome, sulla base della concorrenza di una serie di
elementi qualitativi e quantitativi inerenti alla
conservazione ed alla qualificazione del patrimonio artistico,
culturale ed ambientale, alla sua promozione ed alla
preminenza della sua valenza economica sulle altre attività
del territorio comunale.
2. La qualifica di comune a vocazione turistica è
attribuita con provvedimento motivato dei competenti organi
regionali o provinciali da trasmettere al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
istituito il registro dei comuni a vocazione turistica
d'Italia.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, definisce i criteri per
il riconoscimento della qualifica di comune a vocazione
turistica, le norme per la redazione di un piano turistico
comunale di adeguamento della qualità dei servizi turistici e
di sviluppo dell'offerta, nonché i raccordi di tale piano
turistico con gli altri strumenti urbanistici e di
programmazione del territorio, ivi inclusi i limiti e le
deroghe ai piani paesaggistici.
Art. 5.
(Case da gioco periodiche o stagionali).
1. Il Ministro dell'interno, su richiesta dei comuni
interessati e sentita la regione o la provincia autonoma, può
autorizzare l'apertura di sedi periodiche o stagionali,
nell'ambito del territorio regionale o provinciale, della sede
principale, con obbligo di rendicontazione distinta e
separata.
Art. 6.
(Autorizzazioni).
1. Le autorizzazioni all'apertura delle case da gioco, di
cui all'articolo 1, comma 2, sono emesse, dietro presentazione
di apposita domanda da presentare al Ministero dell'interno,
entro sei mesi dalla data del ricevimento dell'istanza. Il
parere della regione o della provincia autonoma, qualora non
pervenuto entro tale termine, si intende acquisito per
favorevole.
2. Le domande di cui al comma 1 devono essere deliberate a
maggioranza assoluta dai rispettivi consigli comunali ovvero
essere frutto di referendum comunali appositamente
convocati.
3. Le domande di cui al comma 1 devono contenere i
dettagli dell'intero progetto di fattibilità ed in
particolare:
a) l'indicazione della sede prescelta, nonché il
progetto di massima ed il piano finanziario della sua
ristrutturazione;
b) la formula adottata per la scelta del soggetto
gestore di cui all'articolo 7;
c) nel caso di gestione con sistemi turistici
locali ai sensi dell'articolo 9, le domande devono essere
corredate dal protocollo d'intesa sottoscritto, contenente,
oltre al modello di convenzione di cui all'articolo 7, comma
6, i dettagli della società mista, la distribuzione delle
quote tra pubblico e privato, l'indicazione dei soci di
riferimento e delle rispettive quote, la quantità del capitale
riservato all'azionariato diffuso; esse devono inoltre
contenere il progetto economico-finanziario e di
marketing turistico con chiara indicazione del
territorio coinvolto dall'iniziativa, ovvero del distretto
turistico o parco turistico attrezzato;
d) nel caso di gara d'appalto le domande devono
essere corredate dal modello di convenzione di cui
all'articolo 7, comma 6.
4. L'autorizzazione ha durata trentennale ed è
rinnovabile.
5. In caso di violazione della presente legge o delle
disposizioni da essa derivanti, nonché in tutti i casi in cui
la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza lo
richiedano, il Ministro dell'interno può, con proprio decreto,
sospendere o, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di
cui al comma 1.
Art. 7.
(Concessione).
1. E' esclusa la gestione diretta comunale; i comuni
autorizzati all'apertura di una casa da gioco devono
effettuarne l'esercizio e la gestione attraverso una delle
seguenti procedure:
a) mediante l'affidamento in concessione ad una
società locale con capitale misto a maggioranza privato,
appositamente costituita secondo il sistema e con gli
obiettivi di cui all'articolo 9;
b) mediante l'affidamento in concessione, in base
alle norme vigenti in materia di pubblici appalti, ad una
società per azioni avente sede nel territorio nazionale.
2. In ogni caso il soggetto gestore deve essere iscritto
all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 10.
3. In ogni caso la durata della concessione non può
eccedere quella della autorizzazione ministeriale di cui
all'articolo 6, comma 4.
4. Il soggetto titolare della concessione esercita e
gestisce direttamente la casa da gioco, in osservanza del
capitolato generale di cui al comma 5 e della convenzione di
cui al comma 6, e non può cedere ad altri la concessione, né
delegare altri all'esercizio o alla gestione, salvo che per i
servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco.
5. La concessione è assegnata sulla base di un capitolato
generale uniforme, redatto dal Ministero dell'interno, che
deve contenere diritti ed obblighi del soggetto gestore; esso
in particolare deve indicare:
a) la percentuale degli incassi lordi spettante al
gestore, che non deve comunque essere inferiore al 50 per
cento;
b) la percentuale minima sulla quota di proventi
lordi percepiti che il gestore deve reinvestire nell'ambito
del territorio comunale o del distretto turistico, per la
promozione di iniziative turistiche, culturali e di spettacolo
idonee alla promozione del territorio e della casa da gioco ed
al suo più intenso funzionamento; tale percentuale non può
essere inferiore al 10 per cento;
c) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere
al concessionario;
d) l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale dei
gestori di cui all'articolo 10;
e) l'obbligo di segreto professionale, esclusi i
casi previsti dal codice di procedura penale;
f) la possibilità per il gestore concessionario di
svolgere in proprio, con obbligo di rendicontazione separata
in sede di bilancio, o a mezzo di un istituto di credito
abilitato, operazioni di cambio valuta, cambio di assegni e di
altri titoli di credito nonché di effettuare anticipazioni ed
aperture di credito a giocatori, riconoscendo espressamente la
possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti, in
deroga all'articolo 1933 del codice civile;
g) le ipotesi di revoca o decadenza della
concessione;
h) l'impegno all'osservanza degli obblighi in
materia di controlli di cui agli articoli 10, 11 e 12.
6. I rapporti di obbligazione tra il comune ed il
concessionario gestore sono regolati sulla base di una
convenzione, deliberata dal consiglio comunale ed approvata
dal Ministero dell'interno, sottoscritta dalle parti all'atto
del rilascio del provvedimento di concessione. Essa deve
specificatamente indicare:
a) la durata della concessione comunale;
b) le modalità d'uso del patrimonio comunale;
c) il regolamento comunale della casa da gioco;
d) la specie ed i tipi dei giochi consentiti e la
loro specifica regolamentazione;
e) l'indicazione analitica delle attività di
promozione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera
b);
f) le disposizioni volte a garantire l'ordine
pubblico ed in particolare la disciplina dell'accesso dei
giocatori; l'accesso non può comunque essere consentito a
residenti del comune ove ha sede la casa da gioco, a
minorenni, a militari di leva ed a condannati per reati contro
il patrimonio con sentenza passata in giudicato;
g) la natura e le modalità dei controlli
comunali;
h) il contratto di lavoro di dirigenti, impiegati,
operai ed ausiliari;
i) l'obbligo di formazione e qualificazione del
personale;
l) la data di pubblicazione del bilancio
ufficiale;
m) la composizione del collegio sindacale.
Art. 8.
(Revoca e decadenza del gestore).
1. La concessione di cui all'articolo 7 è revocata, con
decreto del sindaco, nei seguenti casi:
a) mancato rispetto del capitolato generale di cui
all'articolo 7, comma 5;
b) mancato rispetto della convenzione di cui
all'articolo 7, comma 6;
c) sospensione dell'attività di gioco, salvo causa
di forza maggiore;
d) insolvenza.
2. La cancellazione dall'Albo nazionale dei gestori di cui
all'articolo 10 comporta la decadenza automatica della
concessione.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo
il sindaco del comune titolare della autorizzazione di cui
all'articolo 1, comma 2, può chiedere al Ministro dell'interno
la nomina di un commissario ad acta per la gestione
straordinaria della casa da gioco sino al rilascio di una
nuova concessione. La gestione commissariale straordinaria è
disposta con decreto del Ministro dell'interno e non può avere
durata superiore ad un anno, decorso il quale senza che sia
stata rilasciata una nuova concessione, l'autorizzazione di
cui al citato articolo 1, comma 2, è revocata.
4. La revoca o la decadenza del gestore non producono
effetti sui rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti
della casa da gioco, la cui continuità si intende
salvaguardata dalla gestione straordinaria commissariale.
Art. 9.
(Sistemi turistici locali).
1. Con atti autonomi ad iniziativa di comuni o consorzi di
essi, cittadini o comitati di essi, associazioni, enti
pubblici e privati, fondazioni bancarie, imprese e consorzi di
esse, imprese turistiche e commerciali o consorzi di esse,
sono istituiti i sistemi turistici locali per la gestione
della casa da gioco, sulla base di un progetto di fattibilità
coinvolgente un ambito geografico limitato in uno o più comuni
ovvero distretto turistico integrato o parco turistico
attrezzato.
2. Il sistema turistico locale è costituito sotto forma di
impresa mista a maggioranza di capitale privato, ai sensi del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, partecipata da imprenditori, istituzioni ed organismi
locali, e deve essere aperto ad una significativa quota di
azionariato diffuso tra i residenti nell'ambito geografico di
pertinenza o distretto turistico; l'impresa ha come oggetto
sociale la gestione economica della casa da gioco, gli
interventi per adeguare le strutture e le infrastrutture, per
integrare i collegamenti e fornire servizi avanzati
all'indotto, per la promozione, la commercializzazione e
l'internazionalizzazione dell'offerta tipica. In particolare,
la struttura associativa locale, nello svolgere la gestione
della casa da gioco, sinergicamente provvede e contribuisce,
nell'ambito del distretto turistico, a:
a) progettare i fattori del richiamo turistico
locale componendoli in un'offerta unica, omogenea e tipica;
b) realizzare interventi sistemici ed integrati in
materia di tutela e risanamento ambientale, conservazione e
valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico e
monumentale, accessibilità e fruibilità dei servizi;
c) definire gli standard di qualità dei
servizi e dei beni materiali tipici locali;
d) fornire servizi avanzati per la formazione
permanente oltre che del personale dipendente della casa da
gioco, delle professioni turistiche e delle attività collegate
dell'indotto;
e) progettare e attuare indagini di mercato anche
per via telematica, campagne d'immagine, ed un sistema di
monitoraggio della soddisfazione del cliente per la
commercializzazione dei prodotti turistici facenti capo e
riferibili alla casa da gioco;
f) progettare, promuovere e sostenere la
nascita di nuova imprenditoria turistica locale;
g) creare e gestire il centro unico di
prenotazione del mercato turistico individuale;
h) valorizzare i beni e le strutture di proprietà
comunale ricevute in uso, realizzandone la gestione
economica;
i) progettare e realizzare i grandi eventi
speciali finalizzati alla promozione della casa da gioco e del
territorio.
Art. 10.
(Albo nazionale dei gestori).
1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo
nazionale dei gestori di case da gioco, di seguito denominato
"Albo nazionale", al quale possono essere iscritte
esclusivamente le società per azioni di diritto privato aventi
sede nel territorio nazionale.
2. Alla tenuta dell'Albo nazionale provvede il Ministero
dell'interno, al quale è altresì demandata la nomina del
presidente dell'Albo, la raccolta e l'istruttoria delle
domande, la verifica dei requisiti, la gestione delle
iscrizioni e delle cancellazioni nonché la funzione di
controllo.
3. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti
le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo
nazionale, nonché i casi di cancellazione dal medesimo.
Analogamente sono stabilite le modalità per il possesso ed il
trasferimento dei titoli del capitale e le norme per la
trasparenza dell'azionariato.
4. E' comunque inibita l'iscrizione all'Albo nazionale ai
soggetti ai quali, singolarmente o societariamente, è stata
vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia
nei Paesi membri dell'Unione europea che nei Paesi
extracomunitari.
Art. 11.
(Ripartizione dei proventi).
1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della
percentuale spettante al soggetto gestore di cui all'articolo
7, comma 5, lettera a), sono ripartiti nel modo
seguente:
a) il 50 per cento al comune sede della casa da
gioco con vincolo di destinazione ad investimenti nella casa
da gioco e nel settore turistico, nell'adeguamento delle
strutture e delle infrastrutture, dell'apparato burocratico ed
amministrativo, nella creazione del servizio ispettivo di cui
all'articolo 12, nel potenziamento del corpo di polizia
urbana, nel restauro e nella conservazione dei beni culturali
e dell'arredo urbano, e comunque nelle iniziative finalizzate
al miglioramento dell'offerta turistica locale, nel settore
del sociale, dell'assistenza e del volontariato con obbligo di
rendicontazione distinta e separata nel bilancio comunale.
Negli interventi si intendono ricompresi anche il ripianamento
di mutui eventualmente accesi per l'adeguamento e la
ristrutturazione della sede della casa da gioco e per
l'acquisto delle strutture e del materiale di gioco e di
controllo;
b) il 30 per cento alla regione o alla provincia
autonoma nel cui territorio ricade la casa da gioco, con
analogo vincolo di destinazione nel settore del turismo e
dello spettacolo e con il medesimo obbligo di rendicontazione
distinta e separata ai sensi della lettera a);
c) il 20 per cento al Ministero dell'interno, con
l'obbligo di utilizzare i corrispondenti fondi per il
potenziamento degli organici e l'ammodernamento e la
razionalizzazione delle strutture di polizia ubicate nei
comuni sede di case da gioco; per il finanziamento delle spese
di funzionamento dell'Albo nazionale dei gestori di cui
all'articolo 10, dell'Albo nazionale degli impiegati tecnici
di gioco di cui all'articolo 15, del Comitato di cui
all'articolo 13 e del nucleo speciale di polizia di cui
all'articolo 14, comma 2. Resta fermo l'obbligo di
rendicontazione distinta, separata e nei casi previsti dalla
presente lettera, anche dettagliata per casa da gioco di
provenienza.
2. Le case da gioco di Sanremo, Saint Vincent, Campione
d'Italia e Venezia provvedono a dare attuazione al disposto
del comma 1 entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 12.
(Servizi ispettivi comunali).
1. Al fine di esercitare gli opportuni controlli sulla
regolarità della gestione e dell'esercizio della casa da
gioco, i comuni istituiscono un apposito servizio ispettivo
comunale, le cui norme di funzionamento sono stabilite nel
regolamento della casa da gioco, parte integrante della
convenzione di cui all'articolo 7, comma 6.
Art. 13.
(Comitato per il coordinamento
e la vigilanza).
1. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il
Ministero dell'interno il Comitato per il coordinamento e la
vigilanza delle attività previste dalla presente legge, di
seguito denominato "Comitato", con compiti di indirizzo e
coordinamento anche della Direzione centrale di cui
all'articolo 14, comma 1.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro
dell'interno ed è composto da un suo rappresentante con
funzioni di presidente, da un rappresentante dei Ministeri
delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e del lavoro e della previdenza sociale, da un
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), dal responsabile del Nucleo speciale di polizia dei
giochi di cui all'articolo 14, comma 2, dal presidente
dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 10, e dal
presidente dell'Albo nazionale degli impiegati tecnici di
gioco di cui all'articolo 15.
3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola
casa da gioco, devono essere chiamati a partecipare alle
sedute del Comitato il sindaco ed il presidente della società
di gestione della casa da gioco interessata; analogamente nel
caso di esame di problemi specifici del personale delle case
da gioco devono essere chiamati a partecipare i rappresentanti
dei sindacati del settore.
Art. 14.
(Polizia dei giochi).
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla
legge 1^ aprile 1981, n. 121, è istituita la Direzione
centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da
gioco.
2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un
nucleo speciale di polizia dei giochi composto da personale
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, con compiti di prevenzione, di
polizia giudiziaria e di informazione per il controllo
dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da
gioco e di tutti gli altri luoghi ove si praticano i giochi
autorizzati.
3. Per i controlli di cui al comma 2 e per l'azione penale
di contrasto e repressione del gioco d'azzardo clandestino la
Direzione centrale di cui al comma 1, utilizzando gli
indirizzi del Comitato ed avvalendosi del nucleo speciale di
polizia dei giochi di cui al comma 2, può:
a) ispezionare i locali di gioco avendovi libero
accesso, ispezionare i locali amministrativi, i libri sociali
ed i dati contabili, gli uffici comunali e gli atti
amministrativi nonché i luoghi e gli stabilimenti ove ha luogo
la costruzione e la manutenzione del materiale di gioco;
b) vigilare, verificando costantemente i requisiti
per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo nazionale, e
provvedendo al controllo dei dipendenti, dei soci e degli
amministratori delle società di gestione delle case da gioco e
degli ippodromi;
c) garantire il rispetto delle norme di pubblica
sicurezza e del regolamento comunale nei locali di gioco e
nelle loro immediate vicinanze.
4. Le notizie patrimoniali sulla clientela delle case da
gioco e degli ippodromi, comunque conosciute nell'assolvimento
delle mansioni elencate al comma 3, non possono in alcun caso
essere utilizzate ai fini fiscali.
Art. 15.
(Albo nazionale
degli impiegati tecnici di gioco).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Albo
nazionale degli impiegati tecnici di gioco (croupier);
l'attività di impiegato tecnico di gioco non può essere
esercitata da coloro che non sono iscritti all'Albo
nazionale.
2. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della giustizia, sentite le associazioni sindacali di
categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i
requisiti, le modalità d'iscrizione e le norme di
funzionamento dell'Albo di cui al comma 1, nonché i casi di
incompatibilità, sospensione e cancellazione.
3. Il trattamento economico e giuridico e le mansioni del
personale delle case da gioco sono definiti attraverso la
contrattazione collettiva nazionale e l'integrazione
contrattuale aziendale.
Art. 16.
(Disposizioni comuni).
1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della
casa da gioco sono considerati pubblici.
2. La natura giuridica del contratto di concessione è
eminentemente aleatoria, e ad esso non si applica l'articolo
1467 del codice civile.
3. Al fine di contrastare la concorrenza delle case da
gioco estere, le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e
successive modificazioni, e di cui al decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, limitatamente alle transazioni in
contanti, si applicano tenendo conto del capitale di cui il
giocatore era già in possesso.
4. Ai fini della determinazione dei proventi lordi da
ripartire ai sensi dell'articolo 11 sono da considerare tali
le scommesse acquisite dal banco, ovvero le puntate che,
all'uscita della combinazione vincente, risultano perdenti
dopo il pagamento delle vincite.
Art. 17.
(Sanzioni penali).
1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del codice penale per l'esercizio e la partecipazione al gioco
d'azzardo non autorizzato sono raddoppiate.
2. Il tentativo fraudolento di acquisire una vincita è
punito secondo le pene previste per il tentato furto, e
comporta l'obbligo della denuncia da parte del gestore della
casa da gioco nei confronti del responsabile.
Art. 18.
(Regime fiscale).
1. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui
all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995.
2. I proventi derivanti all'ente pubblico concedente
costituiscono, a tutti gli effetti, entrate di natura
pubblicistica da classificare nel bilancio quale entrata
tributaria anche ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge
1^ luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, n. 488.
3. Il trattamento dei proventi di cui al comma 2 si
applica anche nei confronti di ogni altro beneficiario.
4. Le vincite realizzate presso le case da gioco italiane
sono esenti da imposte.