XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 493




        Onorevoli Colleghi! - Confusione di ruoli e sovrapposizioni di funzioni caratterizzano oggi le attività di promozione sui mercati della domanda turistica. Negli anni sessanta le nostre quote sul mercato turistico internazionale si aggiravano intorno al 25 per cento; quindi un turista su quattro arrivava nelle nostre località turistiche e usufruiva delle prestazioni delle nostre imprese. Negli anni novanta la quota è scesa al 6 per cento a dimostrazione che il nostro passo è stato enormemente più lento rispetto al resto del mondo e che questa caduta è legata anche alla mancanza di una funzione efficiente di politica promozionale idonea a contrastare la complessità dei mercati internazionali. Sarà sufficiente ricordare che potenze turistiche come Francia e Spagna negli anni sessanta erano lontane dalla nostra performance, mentre oggi ci contendono le posizioni di primato.
        Da qui l'urgenza di definire una nuova politica di gestione dei mercati turistici internazionali riordinando l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), ente che è preposto a questa funzione e che necessita di una profonda riforma, per codificare il cambiamento degli anni novanta, ed il totale trasferimento delle competenze in materia al livello regionale. Allo stato, gli enti nazionali, regionali, le autonomie locali, i consorzi e tutte le altre formule esistenti di intese ed accordi, sono impegnati nell'opera di promozione del territorio a scopo di sviluppo turistico. Questa situazione, pertanto, nell'evidenziare una eccessiva polverizzazione dei centri decisionali, risente dell'assenza di un sistema capace di armonizzare, razionalizzare e ottimizzare le politiche di promozione.
        La proposta di legge che ora si sottopone è tuttavia motivata da una serie di altri problemi irrisolti, che limitano la produttività della spesa pubblica nel settore e che condizionano fortemente l'obbiettivo generale di mettere a sistema le imprese operanti nel comparto, le località turistiche, gli enti turistici regionali e l'ENIT. Questa proposta di legge persegue quindi la finalità di modificare le funzioni e le procedure, per mettere a regime il sistema della promozione, oggi condizionata da tre ordini di problemi:

            a) la pericolosa intenzione di trasformare l'ENIT in una società per azioni anche attraverso il ricorso al suo riordino con il sistema del decreto legislativo che impone, al contrario, una legge del Parlamento che eviti che il principale strumento della promozione turistica si riduca a ruolo di servizio di interessi particolari, senza una visione strategica delle politiche internazionali di settore;

            b) la corretta tendenza delle regioni a creare una sola agenzia di promozione regionale le cui funzioni sono del tutto simili a quelle dell'ENIT, per cui si impone l'esigenza di coordinare sul piano normativo un nuovo modo di raccordare la promozione delle specificità territoriali, con l'interesse generale del sistema Italia;

            c) l'enorme distanza esistente fra le esigenze delle centinaia di migliaia di imprese e dei comuni a vocazione turistica, da una parte, e l'azione di promozione svolta dall'attuale ordinamento, dall'altra, che non consegue risultati apprezzabili per le economie locali.

        La proposta di legge individua dunque le procedure per conciliare gli interessi unitari dell'Italia turistica con le specifiche istanze dei territori regionali e collega la promozione delle mete turistiche con la internazionalizzazione delle imprese, utilizzando un nuovo modo di sviluppare la commercializzazione. Per sancire infatti il modello della centralità regionale in tema di promozione, l'articolo 1 della proposta di legge di riordino dell'ENIT chiarisce in modo inequivocabile questo concetto, affermando il principio secondo cui la funzione della promozione del turismo in Italia ed all'estero è di competenza delle regioni che la esercitano con un sistema di enti autonomi (le AGENTUR) al cui vertice tecnico è posizionato un nuovo ENIT strumentale alle istanze del territorio e delle imprese, dunque organo professionale, anch'esso autonomo, controllato sui risultati e non in termini burocratici.
        Ma la importanza di riordinare la promozione si evince soprattutto dalla descrizione delle funzioni e delle attività del nuovo ENIT. Dopo averlo collocato con l'articolo 2 fra gli enti di natura pubblica, al successivo articolo 3 è definita la procedura per la formulazione dello statuto e la sua successiva approvazione in cui un ruolo importante dovrà essere svolto dal rilancio della funzione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        All'articolo 4 sono quindi definite le funzioni e le attività innovative che elevano l'ENIT a centro di servizi avanzati per internazionalizzare le imprese, mantenendo viva l'unicità del sistema Italia attraverso una serie di iniziative di studi internazionali in cooperazione con centri universitari, per assolvere al compito di laboratorio delle politiche e di consulenza in materia turistica, conquistando così anche il ruolo di autorità tecnica e scientifica nel settore. Ma il compito ancor più innovativo e riservato all'ENIT è quello della gestione del fondo cofinanziato per la commercializzazione da erogare con appositi bandi nazionali a beneficio della piccola e media impresa con una specifica riserva alle imprese ubicate nelle aree depresse di cui agli obbiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
        All'articolo 5 sono previste le possibilità per l'ENIT di ampliare il sistema informativo globale nel mondo con strumenti ad alta tecnologia ed autofinanziabili e con l'istituto del contratto con enti pubblici e privati, mentre l'articolo 6 chiarisce in modo definitivo il rapporto di convenzionamento con le AGENTUR regionali sul piano della informazione, della ricerca e della assistenza al turista in loco. Appare chiara la finalità di questa norma tesa a mettere al centro delle politiche turistiche il comune o distretto turistico o sistema turistico locale e, con essa, l'impresa turistica integrata con il territorio. Questo è in fondo il vero interesse generale che carica gli enti turistici di promozione di una rilevante missione pubblica e che non possono essere confusi con operazioni di falsa privatizzazione. Gli articoli che vanno da 7 a 17 definiscono gli organi ed il funzionamento dell'ENIT, il cui attuale assetto è confermato e solamente riformato nelle previsoni in contrasto con la nuova impostazione. All'articolo 18 si prevede la giusta copertura finanziaria di cui necessita la promozione pari a lire 100 miliardi annui. Per questi motivi e in ragione della necessità di potenziare e rilanciare il settore turistico nazionale, non solo per le sue oggettive potenzialità, ma anche perché unanimamente considerato l'unico comparto economico in espansione costante e quindi in grado di concorrere attivamente alle politiche di rilancio produttivo e occupazionale, si chiede l'urgente esame e approvazione della presente proposta di legge.




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