XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 493
Onorevoli Colleghi! - Confusione di ruoli e
sovrapposizioni di funzioni caratterizzano oggi le attività di
promozione sui mercati della domanda turistica. Negli anni
sessanta le nostre quote sul mercato turistico internazionale
si aggiravano intorno al 25 per cento; quindi un turista su
quattro arrivava nelle nostre località turistiche e usufruiva
delle prestazioni delle nostre imprese. Negli anni novanta la
quota è scesa al 6 per cento a dimostrazione che il nostro
passo è stato enormemente più lento rispetto al resto del
mondo e che questa caduta è legata anche alla mancanza di una
funzione efficiente di politica promozionale idonea a
contrastare la complessità dei mercati internazionali. Sarà
sufficiente ricordare che potenze turistiche come Francia e
Spagna negli anni sessanta erano lontane dalla nostra
performance, mentre oggi ci contendono le posizioni di
primato.
Da qui l'urgenza di definire una nuova politica di
gestione dei mercati turistici internazionali riordinando
l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), ente che è
preposto a questa funzione e che necessita di una profonda
riforma, per codificare il cambiamento degli anni novanta, ed
il totale trasferimento delle competenze in materia al livello
regionale. Allo stato, gli enti nazionali, regionali, le
autonomie locali, i consorzi e tutte le altre formule
esistenti di intese ed accordi, sono impegnati nell'opera di
promozione del territorio a scopo di sviluppo turistico.
Questa situazione, pertanto, nell'evidenziare una eccessiva
polverizzazione dei centri decisionali, risente dell'assenza
di un sistema capace di armonizzare, razionalizzare e
ottimizzare le politiche di promozione.
La proposta di legge che ora si sottopone è tuttavia
motivata da una serie di altri problemi irrisolti, che
limitano la produttività della spesa pubblica nel settore e
che condizionano fortemente l'obbiettivo generale di mettere a
sistema le imprese operanti nel comparto, le località
turistiche, gli enti turistici regionali e l'ENIT. Questa
proposta di legge persegue quindi la finalità di modificare le
funzioni e le procedure, per mettere a regime il sistema della
promozione, oggi condizionata da tre ordini di problemi:
a) la pericolosa intenzione di trasformare l'ENIT
in una società per azioni anche attraverso il ricorso al suo
riordino con il sistema del decreto legislativo che impone, al
contrario, una legge del Parlamento che eviti che il
principale strumento della promozione turistica si riduca a
ruolo di servizio di interessi particolari, senza una visione
strategica delle politiche internazionali di settore;
b) la corretta tendenza delle regioni a creare una
sola agenzia di promozione regionale le cui funzioni sono del
tutto simili a quelle dell'ENIT, per cui si impone l'esigenza
di coordinare sul piano normativo un nuovo modo di raccordare
la promozione delle specificità territoriali, con l'interesse
generale del sistema Italia;
c) l'enorme distanza esistente fra le esigenze
delle centinaia di migliaia di imprese e dei comuni a
vocazione turistica, da una parte, e l'azione di promozione
svolta dall'attuale ordinamento, dall'altra, che non consegue
risultati apprezzabili per le economie locali.
La proposta di legge individua dunque le procedure per
conciliare gli interessi unitari dell'Italia turistica con le
specifiche istanze dei territori regionali e collega la
promozione delle mete turistiche con la internazionalizzazione
delle imprese, utilizzando un nuovo modo di sviluppare la
commercializzazione. Per sancire infatti il modello della
centralità regionale in tema di promozione, l'articolo 1 della
proposta di legge di riordino dell'ENIT chiarisce in modo
inequivocabile questo concetto, affermando il principio
secondo cui la funzione della promozione del turismo in Italia
ed all'estero è di competenza delle regioni che la esercitano
con un sistema di enti autonomi (le AGENTUR) al cui vertice
tecnico è posizionato un nuovo ENIT strumentale alle istanze
del territorio e delle imprese, dunque organo professionale,
anch'esso autonomo, controllato sui risultati e non in termini
burocratici.
Ma la importanza di riordinare la promozione si evince
soprattutto dalla descrizione delle funzioni e delle attività
del nuovo ENIT. Dopo averlo collocato con l'articolo 2 fra gli
enti di natura pubblica, al successivo articolo 3 è definita
la procedura per la formulazione dello statuto e la sua
successiva approvazione in cui un ruolo importante dovrà
essere svolto dal rilancio della funzione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
All'articolo 4 sono quindi definite le funzioni e le
attività innovative che elevano l'ENIT a centro di servizi
avanzati per internazionalizzare le imprese, mantenendo viva
l'unicità del sistema Italia attraverso una serie di
iniziative di studi internazionali in cooperazione con centri
universitari, per assolvere al compito di laboratorio delle
politiche e di consulenza in materia turistica, conquistando
così anche il ruolo di autorità tecnica e scientifica nel
settore. Ma il compito ancor più innovativo e riservato
all'ENIT è quello della gestione del fondo cofinanziato per la
commercializzazione da erogare con appositi bandi nazionali a
beneficio della piccola e media impresa con una specifica
riserva alle imprese ubicate nelle aree depresse di cui agli
obbiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999.
All'articolo 5 sono previste le possibilità per l'ENIT di
ampliare il sistema informativo globale nel mondo con
strumenti ad alta tecnologia ed autofinanziabili e con
l'istituto del contratto con enti pubblici e privati, mentre
l'articolo 6 chiarisce in modo definitivo il rapporto di
convenzionamento con le AGENTUR regionali sul piano della
informazione, della ricerca e della assistenza al turista
in loco. Appare chiara la finalità di questa norma tesa
a mettere al centro delle politiche turistiche il comune o
distretto turistico o sistema turistico locale e, con essa,
l'impresa turistica integrata con il territorio. Questo è in
fondo il vero interesse generale che carica gli enti turistici
di promozione di una rilevante missione pubblica e che non
possono essere confusi con operazioni di falsa
privatizzazione. Gli articoli che vanno da 7 a 17 definiscono
gli organi ed il funzionamento dell'ENIT, il cui attuale
assetto è confermato e solamente riformato nelle previsoni in
contrasto con la nuova impostazione. All'articolo 18 si
prevede la giusta copertura finanziaria di cui necessita la
promozione pari a lire 100 miliardi annui. Per questi motivi e
in ragione della necessità di potenziare e rilanciare il
settore turistico nazionale, non solo per le sue oggettive
potenzialità, ma anche perché unanimamente considerato l'unico
comparto economico in espansione costante e quindi in grado di
concorrere attivamente alle politiche di rilancio produttivo e
occupazionale, si chiede l'urgente esame e approvazione della
presente proposta di legge.