XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 493
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La funzione della promozione del turismo in Italia e
all'estero è di competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano che la esercitano attraverso i
propri enti strumentali, ovvero attraverso l'Ente nazionale
italiano per il turismo (ENIT) e le aziende di promozione
turistica regionale (AGENTUR) osservando le disposizioni e le
procedure definite nella presente legge che persegue le
finalità di coordinare la presenza promozionale dell'offerta
turistica sui mercati della domanda e di tutelare gli
interessi generali del turismo italiano.
Art. 2.
(Natura dell'Ente nazionale italiano
per il turismo).
1. L'ENIT ha personalità giuridica di diritto pubblico, è
dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ha sede in
Roma ed è l'autorità turistica nazionale in materia di
informazione e promozione del turismo, che è espletata dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'Ente è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Art. 3.
(Statuto dell'ENIT).
1. L'ENIT è dotato di uno statuto che ne definisce i
compiti, i poteri e l'ordinamento, nel rispetto delle
disposizioni della presente legge.
2. Lo statuto dell'ENIT è predisposto dal consiglio di
amministrazione dell'ente entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ed è approvato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri previo parere del Consiglio di Stato e
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 4.
(Funzioni e attività).
1. L'ENIT assolve al ruolo di ente strumentale degli
interessi regionali e nazionali in materia di sistemi
informativi turistici globali ed in tema di campagne di
comunicazione su scala nazionale ed internazionale,
provvedendo anche al finanziamento dei progetti di
internazionalizzazione delle attività turistiche istruiti
dalle AGENTUR e finalizzati al riequilibrio dei flussi
turistici nel tempo e nello spazio, privilegiando le campagne
commerciali delle piccole e medie imprese riunite in consorzi
o sistemi turistici finalizzati alla promozione del prodotto
turistico locale.
2. Per assolvere i compiti di cui al comma 1, l'ENIT
realizza le seguenti attività:
a) la definizione di un disciplinare che individua
le procedure e le prescrizioni per conseguire la
certificazione di qualità delle località turistiche in
raccordo con i comuni interessati e la stessa certificazione
dei servizi erogati dalle imprese turistiche in raccordo con
gli enti turistici regionali;
b) il continuo monitoraggio del grado di
soddisfazione del turista con idonee postazioni di
osservazione e sondaggio lungo gli itinerari turistici locali,
regionali e nazionali e tramite un apposito numero verde
pubblicizzato in Italia ed all'estero che funziona anche da
centro di chiamata, centro automatico delle informazioni e
dell'assistenza turistica;
c) una campagna pubblicitaria annuale
dell'immagine istituzionale dell'Italia turistica sui mercati
europei ed una campagna pubblicitaria congiunta nei Paesi
oltreoceano in collaborazione con uno o più Paesi dell'Unione
europea e finalizzata a promuovere i tour
intraeuropei;
d) redazione di un catalogo degli alberghi, delle
agenzie di viaggio e delle altre imprese turistiche che ne
fanno richiesta attraverso le AGENTUR e diffusione in Italia e
all'estero, anche su supporto elettronico in collegamento con
il centro di informazione ed assistenza di cui alla lettera
b);
e) redazione di un catalogo delle opportunità
commerciali presenti annualmente sui singoli mercati, con la
individuazione delle modalità per commercializzare l'offerta
turistica locale italiana e delle potenzialità derivanti dagli
accordi commerciali fra gli operatori italiani ed esteri e fra
le istituzioni territoriali italiane ed estere;
f) redazione di una collana di studi e ricerche,
in cooperazione con le principali università italiane ed
estere, sugli aspetti sociali, economici, tecnici e
tecnologici, organizzativi, legislativi e storici, artistici e
culturali propedeutici alla elaborazione delle politiche
turistiche locali, regionali e nazionali;
g) la emanazione e la gestione dei bandi nazionali
per l'assegnazione dei contributi del fondo relativo alle
misure per il cofinanziamento dei progetti di
commercializzazione ed internazionalizzazione delle attività
turistiche proposti dalle agenzie di viaggio, dagli
albergatori o dai loro consorzi riuniti in sistemi turistici
locali;
h) la gestione dei "punti informativi di
prossimità" funzionanti tramite speciali pacchetti di
informazioni corredati da immagini sui beni culturali, sui
valori artistici e sulle tradizioni italiane, da realizzare in
cooperazione con le industrie italiane ed in franchising,
autofinanziati ed a gestione autonoma.
Art. 5.
(Uffici all'estero).
1. Per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali all'estero l'ENIT può avvalersi degli uffici
delle altre componenti settoriali, vettoriali e commerciali
dell'Italia all'estero, contrarre accordi con aziende estere
locali o nazionali nel settore della comunicazione, nonché
attivare una rete estera di punti informativi di prossimità
presso agenzie di viaggio, centri informativi e di assistenza,
supermercati, imprese commerciali operanti a contatto con il
pubblico ed aziende di pubbliche relazioni.
Art. 6.
(Compiti di coordinamento).
1. L'ENIT ha la funzione di coordinare le attività
promozionali delle singole regioni in materia turistica,
armonizzando le modalità della presenza promozionale
all'estero dell'offerta turistica. L'ENIT svolge tale funzione
attraverso apposite convenzioni da stipulare con gli organismi
della promozione turistica regionale.
2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, le regioni si avvalgono delle strutture
dell'ENIT per la realizzazione delle attività di cui
all'articolo 4 della presente legge.
Art. 7.
(Programma promozionale nazionale e
programmi esecutivi di attuazione).
1. L'ENIT elabora, anche sulla base di singoli programmi
regionali, il programma delle attività istituzionali di durata
triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e
gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree
geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta
la propria attività e la previsione di massima degli importi
globali di spesa per ciascuna area.
2. Nella predisposizione del programma istituzionale
triennale di cui al comma 1 una quota dei fondi disponibili,
non inferiore al 30 per cento, è riservata al finanziamento
dei progetti di commercializzazione di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera e). Il 60 per cento di tale quota è
destinato ai progetti presentati nell'ambito delle aree di cui
agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999.
3. L'ENIT provvede alla ripartizione dei fondi di cui al
comma 2 in base a criteri predeterminati che tengono conto
della coerenza dell'intervento proposto con le direttive
generali dettate dal programma di cui al comma 1 e degli
effetti che la realizzazione del medesimo può avere sugli
obiettivi prefissati.
4. Il programma istituzionale triennale è attuato mediante
programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 31 marzo
dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, nell'ambito
dei quali sono definite le modalità di attuazione delle
singole iniziative.
5. Il programma istituzionale triennale e i programmi
esecutivi annuali sono inviati, per l'approvazione, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, immediatamente dopo la
deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ENIT. Il
Presidente del Consiglio dei ministri formula eventuali
osservazioni entro il mese successivo alla data di
ricevimento; decorso tale termine senza che siano state
formulate osservazioni, il programma si intende approvato.
Art. 8.
(Organi dell'ENIT).
1. Sono organi dell'ENIT:
a) il presidente;
b) il consiglio di amninistrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il direttore generale.
Art. 9.
(Presidente).
1. Il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, udita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere
confermato una sola volta.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENIT,
convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di ammistrazione
e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.
4. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità
disposte dallo statuto di cui all'articolo 3, il presidente
può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di
amministrazione previsti dall'articolo 10, comma 3, lettere
g) ed i). I provvedimenti adottati dal presidente
sono comunque sottoposti alla ratifica del consiglio di
amministrazione nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza o impedimento del presidente questi
è sostituito dal vicepresidente.
Art. 10.
(Composizione e competenze del consiglio di
amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT è composto
dal presidente, dal vicepresidente, da tre esperti designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e da tre
esperti designati dalle organizzazioni imprenditoriali del
settore turistico.
2. I membri di cui al comma 1 sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il consiglio di amministrazione:
a) predispone il bilancio preventivo entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si
riferisce;
b) predispone il conto consuntivo entro il 31
marzo dell'anno successivo;
c) predispone la relazione illustrativa di
accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati
conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei
progetti relativi all'attività promozionale;
d) predispone il regolamento dei servizi dell'ENIT
e il regolamento organico per il personale e delibera il
regolamento amministrativo-contabile dell'Ente;
e) delibera l'istituzione, il riordinamento e la
soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere;
f) predispone i programmi istituzionali triennali
di cui all'articolo 7 e delibera i programmi esecutivi annuali
di cui al medesimo articolo;
g) delibera in materia di liti attive e passive
nonché sull'accettazione di lasciti e donazioni;
h) nomina il direttore generale;
i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla
realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione dei
programmi di cui all'articolo 7, nonché quelli necessari per
la gestione amministrativa e operativa dell'ENIT;
l) delibera in ordine ad ogni altra competenza
prevista dalla presente legge non specificamente attribuita ad
un altro organo.
4. Le delibere di cui alla lettera e) del comma 3
sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri che le
approva, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la
funzione pubblica.
Art. 11.
(Scioglimento del consiglio
di amministrazione).
1. In caso di irregolarità o deficenze tali da
compromettere il corretto funzionamento tecnico-ammmistrativo
o l'efficienza economico-finanziaria dell'ENIT ovvero per
ripetute inosservanze degli indirizzi degli organi della
promozione turistica, il consiglio di amministrazione può
essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. L'efficienza economico-finanziaria è comunque da
ritenere compromessa quando per due anni consecutivi l'ENIT
denuncia un disavanzo nel conto consuntivo.
3. Con il decreto di scioglimento del consiglio di
amministrazione, emanato ai sensi del comma 1, si provvede
alla nomina di un amministratore straordinario, al quale sono
attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di
amministrazione. Entro i tre mesi successivi alla sua nomina
l'amministratore straordinario predispone un piano per il
riassorbimento del disavanzo e convoca l'assemblea per gli
adempimenti di sua competenza.
Art. 12.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in
carica cinque anni ed è composto da:
a) un rappresentante, con qualifica non inferiore
a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale
dello Stato, del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica che lo presiede;
b) un rappresentante, con qualifica non inferiore
a dirigente generale, delegato dal Presidente del Consiglio
dei ministri;
c) un rappresentante, con qualifica non inferiore
a dirigente generale, della Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
2. I componenti effettivi del collegio dei revisori dei
conti sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni. Per ciascuno dei componenti del collegio è
nominato un membro supplente.
3. I revisori dei conti esercitano il mandato anche
individualmente e assistono alle riunioni dell'assemblea e del
consiglio di amministrazione.
4. I revisori che, senza giustificato motivo, non
assistono alle assemblee o, durante un esercizio finanziario,
a due riunioni del consiglio di amministrazione, decadono
dall'ufficio.
5. Il collegio dei revisori dei conti esercita il
riscontro degli atti di gestione e ne riferisce periodicamente
al Presidente del Consiglio dei ministri; accerta la regolare
tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza
delle disposizioni di legge; esamina il bilancio preventivo,
le eventuali variazioni e il conto consuntivo, redigendo
apposite relazioni; effettua verifiche di cassa; può eseguire,
riferendone al Presidente del Consiglio dei ministri,
verifiche sull'attuazione di singole iniziative.
Art. 13.
(Emolumenti per i componenti
degli organi collegiali).
1. Al presidente e al vicepresidente del consiglio di
amministrazione dell'ENIT spetta una indennità di carica
stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14. L'ammontare dei compensi degli
altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché i
gettoni di presenza per i membri del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, è
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
Art. 14.
(Esecutività delle deliberazioni).
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 5, gli
atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione
ministeriale sono immediatamente esecutivi.
Art. 15.
(Direttore generale).
1. Il direttore generale dell'ENIT è scelto dal consiglio
di amministrazione tra persone in possesso di comprovati e
adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai
compiti istituzionali dell'ente, ed è assunto, con
deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto
a tempo determinato della durata massima di cinque anni,
rinnovabile.
2. Il rapporto di impiego e il trattamento economico del
direttore generale sono stabiliti dal consiglio di
amministrazione; la relativa delibera è approvata dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica.
3. Il direttore generale partecipa alle sedute
dell'assemblea e del consiglio di amministrazione con voto
consultivo e funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle
relative deliberazioni; è responsabile della struttura
organizzativa e amministrativa dell'ENIT e assicura l'unità
degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.
4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli
dell'ENIT, al termine del mandato gli è riconosciuto il
reinserimento, anche in soprannumero, nel ruolo di
provenienza, con la qualifica corrispondente a quella
rivestita al momento della nomina.
Art. 16.
(Esercizio finanziario e finanziamento
dell'ENIT).
1. L'esercizio finanziario dell'ENIT inizia il 1o gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'ENIT provvede alle spese necessarie per il proprio
funzionamento attraverso le seguenti entrate:
a) contributi dello Stato;
b) contributi di amministrazioni statali,
regionali e altri enti pubblici per la gestione di specifiche
attività promozionali;
c) proventi dalla gestione e dalla vendita di beni
e servizi;
d) entrate diverse.
Art. 17.
(Regolamento amministrativo-contabile
e conto consuntivo).
1. L'ENIT è dotato di autonomia contabile e di gestione.
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di
previsione approvato dal consiglio di amministrazione entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si
riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione sono formulati secondo le norme di cui agli
articoli 2423 e seguenti del codice civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è approvato, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento
amministrativo-contabile dell'ENIT predisposto dal consiglio
di amministrazione. Il regolamento tiene conto delle peculiari
esigenze dell'Ente, con particolare riferimento ai servizi da
svolgere all'estero, anche in deroga alle disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696.
3. I contratti posti in essere dall'ENIT nell'esercizio
delle proprie attività istituzionali sono disciplinati dalle
disposizioni del codice civile.
4. Al momento dell'approvazione del conto consuntivo è
predisposta, a cura del consiglio di amministrazione, una
relazione in cui sono evidenziati, per singoli progetti, gli
interventi attuativi del programma istituzionale triennale di
cui all'articolo 7. Il conto consuntivo e la relazione,
deliberati dall'assemblea, sono trasmessi al Presidente del
Consiglio dei ministri per l'approvazione e, per conoscenza,
al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
5. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità
ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n.
259.
Art. 18.
(Copertura finanziaria).
1. Al fine di conseguire i suoi scopi e svolgere le
attività di cui all'articolo 4, è assicurata all'ENIT una
provvista finanziaria di lire 100 miliardi annue alla cui
copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Governo presenta al Parlamento una relazione annuale
sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 20.
(Disposizione transitoria).
1. Entro il termine di due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede al rinnovo degli
organi dell'ENIT; fino all'insediamento dei nuovi organi sono
prorogati i poteri degli organismi preesistenti.
2. La prima riunione dell'assemblea è convocata dal
Presidente del Consiglio dei ministri ed è presieduta da un
suo delegato.
Art. 21.
(Abrogazioni).
1. La legge 11 ottobre 1990, n. 292, è abrogata. Sono
altresì abrogate le disposizioni del decreto-legge 29 marzo
1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1995, n. 203, in contrasto con la presente legge.