XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 493




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. La funzione della promozione del turismo in Italia e all'estero è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che la esercitano attraverso i propri enti strumentali, ovvero attraverso l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e le aziende di promozione turistica regionale (AGENTUR) osservando le disposizioni e le procedure definite nella presente legge che persegue le finalità di coordinare la presenza promozionale dell'offerta turistica sui mercati della domanda e di tutelare gli interessi generali del turismo italiano.


Art. 2.

(Natura dell'Ente nazionale italiano
per il turismo).

        1. L'ENIT ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ha sede in Roma ed è l'autorità turistica nazionale in materia di informazione e promozione del turismo, che è espletata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. L'Ente è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.


Art. 3.

(Statuto dell'ENIT).

        1. L'ENIT è dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
        2. Lo statuto dell'ENIT è predisposto dal consiglio di amministrazione dell'ente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 4.

(Funzioni e attività).

        1. L'ENIT assolve al ruolo di ente strumentale degli interessi regionali e nazionali in materia di sistemi informativi turistici globali ed in tema di campagne di comunicazione su scala nazionale ed internazionale, provvedendo anche al finanziamento dei progetti di internazionalizzazione delle attività turistiche istruiti dalle AGENTUR e finalizzati al riequilibrio dei flussi turistici nel tempo e nello spazio, privilegiando le campagne commerciali delle piccole e medie imprese riunite in consorzi o sistemi turistici finalizzati alla promozione del prodotto turistico locale.
        2. Per assolvere i compiti di cui al comma 1, l'ENIT realizza le seguenti attività:

            a) la definizione di un disciplinare che individua le procedure e le prescrizioni per conseguire la certificazione di qualità delle località turistiche in raccordo con i comuni interessati e la stessa certificazione dei servizi erogati dalle imprese turistiche in raccordo con gli enti turistici regionali;

            b) il continuo monitoraggio del grado di soddisfazione del turista con idonee postazioni di osservazione e sondaggio lungo gli itinerari turistici locali, regionali e nazionali e tramite un apposito numero verde pubblicizzato in Italia ed all'estero che funziona anche da centro di chiamata, centro automatico delle informazioni e dell'assistenza turistica;
            c) una campagna pubblicitaria annuale dell'immagine istituzionale dell'Italia turistica sui mercati europei ed una campagna pubblicitaria congiunta nei Paesi oltreoceano in collaborazione con uno o più Paesi dell'Unione europea e finalizzata a promuovere i tour intraeuropei;

            d) redazione di un catalogo degli alberghi, delle agenzie di viaggio e delle altre imprese turistiche che ne fanno richiesta attraverso le AGENTUR e diffusione in Italia e all'estero, anche su supporto elettronico in collegamento con il centro di informazione ed assistenza di cui alla lettera b);

            e) redazione di un catalogo delle opportunità commerciali presenti annualmente sui singoli mercati, con la individuazione delle modalità per commercializzare l'offerta turistica locale italiana e delle potenzialità derivanti dagli accordi commerciali fra gli operatori italiani ed esteri e fra le istituzioni territoriali italiane ed estere;

            f) redazione di una collana di studi e ricerche, in cooperazione con le principali università italiane ed estere, sugli aspetti sociali, economici, tecnici e tecnologici, organizzativi, legislativi e storici, artistici e culturali propedeutici alla elaborazione delle politiche turistiche locali, regionali e nazionali;

            g) la emanazione e la gestione dei bandi nazionali per l'assegnazione dei contributi del fondo relativo alle misure per il cofinanziamento dei progetti di commercializzazione ed internazionalizzazione delle attività turistiche proposti dalle agenzie di viaggio, dagli albergatori o dai loro consorzi riuniti in sistemi turistici locali;

            h) la gestione dei "punti informativi di prossimità" funzionanti tramite speciali pacchetti di informazioni corredati da immagini sui beni culturali, sui valori artistici e sulle tradizioni italiane, da realizzare in cooperazione con le industrie italiane ed in franchising, autofinanziati ed a gestione autonoma.

Art. 5.

(Uffici all'estero).

        1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali all'estero l'ENIT può avvalersi degli uffici delle altre componenti settoriali, vettoriali e commerciali dell'Italia all'estero, contrarre accordi con aziende estere locali o nazionali nel settore della comunicazione, nonché attivare una rete estera di punti informativi di prossimità presso agenzie di viaggio, centri informativi e di assistenza, supermercati, imprese commerciali operanti a contatto con il pubblico ed aziende di pubbliche relazioni.


Art. 6.

(Compiti di coordinamento).

        1. L'ENIT ha la funzione di coordinare le attività promozionali delle singole regioni in materia turistica, armonizzando le modalità della presenza promozionale all'estero dell'offerta turistica. L'ENIT svolge tale funzione attraverso apposite convenzioni da stipulare con gli organismi della promozione turistica regionale.
        2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, le regioni si avvalgono delle strutture dell'ENIT per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4 della presente legge.


Art. 7.

(Programma promozionale nazionale e
programmi esecutivi di attuazione).

        1. L'ENIT elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali, il programma delle attività istituzionali di durata triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria attività e la previsione di massima degli importi globali di spesa per ciascuna area.
        2. Nella predisposizione del programma istituzionale triennale di cui al comma 1 una quota dei fondi disponibili, non inferiore al 30 per cento, è riservata al finanziamento dei progetti di commercializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Il 60 per cento di tale quota è destinato ai progetti presentati nell'ambito delle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
        3. L'ENIT provvede alla ripartizione dei fondi di cui al comma 2 in base a criteri predeterminati che tengono conto della coerenza dell'intervento proposto con le direttive generali dettate dal programma di cui al comma 1 e degli effetti che la realizzazione del medesimo può avere sugli obiettivi prefissati.
        4. Il programma istituzionale triennale è attuato mediante programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, nell'ambito dei quali sono definite le modalità di attuazione delle singole iniziative.
        5. Il programma istituzionale triennale e i programmi esecutivi annuali sono inviati, per l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, immediatamente dopo la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ENIT. Il Presidente del Consiglio dei ministri formula eventuali osservazioni entro il mese successivo alla data di ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, il programma si intende approvato.


Art. 8.

(Organi dell'ENIT).

        1. Sono organi dell'ENIT:

            a) il presidente;

            b) il consiglio di amninistrazione;

            c) il collegio dei revisori dei conti;

            d) il direttore generale.

Art. 9.

(Presidente).

        1. Il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
        3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENIT, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di ammistrazione e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.
        4. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo statuto di cui all'articolo 3, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione previsti dall'articolo 10, comma 3, lettere g) ed i). I provvedimenti adottati dal presidente sono comunque sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
        5. In caso di assenza o impedimento del presidente questi è sostituito dal vicepresidente.


Art. 10.

(Composizione e competenze del consiglio di
amministrazione).

          1. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT è composto dal presidente, dal vicepresidente, da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e da tre esperti designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico.
        2. I membri di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        3. Il consiglio di amministrazione:

            a) predispone il bilancio preventivo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

            b) predispone il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;

            c) predispone la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale;

            d) predispone il regolamento dei servizi dell'ENIT e il regolamento organico per il personale e delibera il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente;

            e) delibera l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere;

            f) predispone i programmi istituzionali triennali di cui all'articolo 7 e delibera i programmi esecutivi annuali di cui al medesimo articolo;

            g) delibera in materia di liti attive e passive nonché sull'accettazione di lasciti e donazioni;

            h) nomina il direttore generale;

            i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 7, nonché quelli necessari per la gestione amministrativa e operativa dell'ENIT;

            l) delibera in ordine ad ogni altra competenza prevista dalla presente legge non specificamente attribuita ad un altro organo.

        4. Le delibere di cui alla lettera e) del comma 3 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri che le approva, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.

Art. 11.

(Scioglimento del consiglio
di amministrazione).

        1. In caso di irregolarità o deficenze tali da compromettere il corretto funzionamento tecnico-ammmistrativo o l'efficienza economico-finanziaria dell'ENIT ovvero per ripetute inosservanze degli indirizzi degli organi della promozione turistica, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
        2. L'efficienza economico-finanziaria è comunque da ritenere compromessa quando per due anni consecutivi l'ENIT denuncia un disavanzo nel conto consuntivo.
        3. Con il decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione, emanato ai sensi del comma 1, si provvede alla nomina di un amministratore straordinario, al quale sono attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. Entro i tre mesi successivi alla sua nomina l'amministratore straordinario predispone un piano per il riassorbimento del disavanzo e convoca l'assemblea per gli adempimenti di sua competenza.


Art. 12.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica cinque anni ed è composto da:

            a) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che lo presiede;

            b) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri;
            c) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

        2. I componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.
        3. I revisori dei conti esercitano il mandato anche individualmente e assistono alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.
        4. I revisori che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.
        5. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa; può eseguire, riferendone al Presidente del Consiglio dei ministri, verifiche sull'attuazione di singole iniziative.


Art. 13.

(Emolumenti per i componenti
degli organi collegiali).

        1. Al presidente e al vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'ENIT spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. L'ammontare dei compensi degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché i gettoni di presenza per i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Art. 14.

(Esecutività delle deliberazioni).

        1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.


Art. 15.

(Direttore generale).

        1. Il direttore generale dell'ENIT è scelto dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'ente, ed è assunto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.
        2. Il rapporto di impiego e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione; la relativa delibera è approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
        3. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo e funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa dell'ENIT e assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.
        4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'ENIT, al termine del mandato gli è riconosciuto il reinserimento, anche in soprannumero, nel ruolo di provenienza, con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della nomina.


Art. 16.

(Esercizio finanziario e finanziamento
dell'ENIT).

        1. L'esercizio finanziario dell'ENIT inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
        2. L'ENIT provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

            a) contributi dello Stato;

            b) contributi di amministrazioni statali, regionali e altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;

            c) proventi dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi;

            d) entrate diverse.


Art. 17.

(Regolamento amministrativo-contabile
e conto consuntivo).

        1. L'ENIT è dotato di autonomia contabile e di gestione. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
        2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è approvato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo-contabile dell'ENIT predisposto dal consiglio di amministrazione. Il regolamento tiene conto delle peculiari esigenze dell'Ente, con particolare riferimento ai servizi da svolgere all'estero, anche in deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
        3. I contratti posti in essere dall'ENIT nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile.
        4. Al momento dell'approvazione del conto consuntivo è predisposta, a cura del consiglio di amministrazione, una relazione in cui sono evidenziati, per singoli progetti, gli interventi attuativi del programma istituzionale triennale di cui all'articolo 7. Il conto consuntivo e la relazione, deliberati dall'assemblea, sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione e, per conoscenza, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
        5. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.


Art. 18.

(Copertura finanziaria).

        1. Al fine di conseguire i suoi scopi e svolgere le attività di cui all'articolo 4, è assicurata all'ENIT una provvista finanziaria di lire 100 miliardi annue alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

(Relazione al Parlamento).

        1. Il Governo presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.


Art. 20.

(Disposizione transitoria).

        1. Entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al rinnovo degli organi dell'ENIT; fino all'insediamento dei nuovi organi sono prorogati i poteri degli organismi preesistenti.
        2. La prima riunione dell'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è presieduta da un suo delegato.


Art. 21.

(Abrogazioni).

        1. La legge 11 ottobre 1990, n. 292, è abrogata. Sono altresì abrogate le disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, in contrasto con la presente legge.



Frontespizio Relazione