XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 489




        Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi tempi sta diventando sempre più sentito e pressante il problema degli aumenti continui delle tariffe delle polizze per responsabilità civile, da parte delle società di assicurazioni. Infatti, recenti indagini, condotte da varie associazioni di consumatori hanno appurato che negli ultimi anni il costo delle polizze è aumentato da un minimo del 60 fino ad un massimo del 90 per cento, per gli assicurati che non hanno avuto incidenti, mentre per i meno fortunati si è arrivati a picchi di aumento fino al 200-300 per cento. Aumenti incredibili, superiori da cinque a dieci volte il tasso di inflazione del periodo, che comportano la conseguenza che la maggioranza delle famiglie spende almeno una mensilità del proprio reddito per tale esigenza. Scandalosi appaiono poi i premi richiesti per le polizze di assicurazione della responsabilità civile dei ciclomotori, che sono cresciuti in un solo anno da un minimo del 35, ad un massimo iperbolico del 377 per cento. Mentre anche i tempi di liquidazione dei sinistri sono alquanto lunghi, si registra che la liberalizzazione delle tariffe non ha affatto portato ad una riduzione dei costi! La giustificazione di tali aumenti è motivata, da parte delle società di assicurazione, con il fatto oggettivo che una percentuale estremamente significativa dei rimborsi pagati per i sinistri denunciati è dovuta a falsi incidenti e a episodi vari di carattere truffaldino.
        L'assurda conseguenza di questa situazione è che, alla fine, è sempre il cittadino onesto che paga il costo di premi sempre più onerosi, per colpa di chi, truffando, trae illecito beneficio da uno stato di cose sempre più degradato e incontrollabile.
        Per arginare questo fenomeno e ripristinare condizioni minime di legalità, è oggi possibile utilizzare dei ritrovati tecnologici regolarmente presenti nel mercato, omologati dal Ministero dei trasporti e della navigazione e approvati dall'Associazione nazionale imprese assicuratrici che, installati a bordo di qualsiasi veicolo, consentono la registrazione fedele e a prova di manomissione di tutti i dati relativi all'eventuale sinistro e cioè la data, l'ora, la velocità, la forza d'impatto, la modalità di esecuzione della frenata, oltre all'allacciamento eseguito o meno delle cinture di sicurezza.
        La possibilità di avere a disposizione questi dati certi, molti dei quali utili oltre che ad acquisire l'esatta dinamica del sinistro, anche per una più puntuale valutazione del danno biologico, può far sì che la valutazione dei costi dei sinistri sia quanto più aderente alla verità e senza possibilità di ulteriori artificiosi aggravi nei confronti delle società assicuratrici. Questi dispositivi per l'acquisizione e memorizzazione di eventi anomali, in tutto simili alle più famose "scatole nere" da molto tempo universalmente in uso a bordo degli aeromobili, consentirebbero, inoltre, anche alle Forze dell'ordine preposte ai rilevamenti degli incidenti, di valutare in modo preciso le responsabilità dei soggetti del sinistro.
        Partendo da tali considerazioni, pertanto, si propone con la presente proposta di legge un percorso normativo che, da un lato, incoraggi la diffusione della installazione, nei vari veicoli sottoposti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, dei dispositivi per l'acquisizione e la memorizzazione di eventi anomali, con la possibilità di ottenere congrue riduzioni dei costi dei premi, dando, dall'altro lato, la possibilità alle società di assicurazione di concedere gli sconti ottenendo, in cambio, non solo la certezza di non subire truffe e penalizzazioni derivanti da comportamenti illeciti, ma anche significativi sgravi tributari. Una proposta di legge che, quindi, appare corretta ed equilibrata e che punta a raggiungere comunque obiettivi di legalità, nell'inquietante campo delle truffe assicurative.
        Nel merito la proposta di legge, all'articolo 1, prevede che coloro che installano sulle loro autovetture un sistema per l'acquisizione e la memorizzazione di eventi anomali, possono ottenere dalle società di assicurazione sconti sui costi dei premi assicurativi.
        L'articolo 2 prevede che alle compagnie che concedono sconti sui premi, non inferiori ad almeno il 20 per cento dei costi normalmente praticati, è riconosciuta una deduzione dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari al 20 per cento dei mancati introiti derivanti dall'applicazione di tale riduzione.
        Gli articoli 3 e 4 rimandano l'attuazione delle disposizioni riguardanti l'omologazione del sistema di cui all'articolo 1, nonché la disciplina delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 2, a decreti dei Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze.
        Con l'articolo 5, infine, si determina la copertura finanziaria della legge.
        Considerata l'importanza delle questioni affrontate e il diffuso disagio sociale derivante dalla continua lievitazione dei premi assicurativi, oltre alla considerazione della rilevanza della proposta di legge in termini di lotta alla illegalità diffusa nell'ambito della gestione degli indennizzi assicurativi, si raccomanda il celere esame e la conseguente urgente approvazione della medesima.




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