XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 489
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi tempi sta diventando
sempre più sentito e pressante il problema degli aumenti
continui delle tariffe delle polizze per responsabilità
civile, da parte delle società di assicurazioni. Infatti,
recenti indagini, condotte da varie associazioni di
consumatori hanno appurato che negli ultimi anni il costo
delle polizze è aumentato da un minimo del 60 fino ad un
massimo del 90 per cento, per gli assicurati che non hanno
avuto incidenti, mentre per i meno fortunati si è arrivati a
picchi di aumento fino al 200-300 per cento. Aumenti
incredibili, superiori da cinque a dieci volte il tasso di
inflazione del periodo, che comportano la conseguenza che la
maggioranza delle famiglie spende almeno una mensilità del
proprio reddito per tale esigenza. Scandalosi appaiono poi i
premi richiesti per le polizze di assicurazione della
responsabilità civile dei ciclomotori, che sono cresciuti in
un solo anno da un minimo del 35, ad un massimo iperbolico del
377 per cento. Mentre anche i tempi di liquidazione dei
sinistri sono alquanto lunghi, si registra che la
liberalizzazione delle tariffe non ha affatto portato ad una
riduzione dei costi! La giustificazione di tali aumenti è
motivata, da parte delle società di assicurazione, con il
fatto oggettivo che una percentuale estremamente significativa
dei rimborsi pagati per i sinistri denunciati è dovuta a falsi
incidenti e a episodi vari di carattere truffaldino.
L'assurda conseguenza di questa situazione è che, alla
fine, è sempre il cittadino onesto che paga il costo di premi
sempre più onerosi, per colpa di chi, truffando, trae illecito
beneficio da uno stato di cose sempre più degradato e
incontrollabile.
Per arginare questo fenomeno e ripristinare condizioni
minime di legalità, è oggi possibile utilizzare dei ritrovati
tecnologici regolarmente presenti nel mercato, omologati dal
Ministero dei trasporti e della navigazione e approvati
dall'Associazione nazionale imprese assicuratrici che,
installati a bordo di qualsiasi veicolo, consentono la
registrazione fedele e a prova di manomissione di tutti i dati
relativi all'eventuale sinistro e cioè la data, l'ora, la
velocità, la forza d'impatto, la modalità di esecuzione della
frenata, oltre all'allacciamento eseguito o meno delle cinture
di sicurezza.
La possibilità di avere a disposizione questi dati certi,
molti dei quali utili oltre che ad acquisire l'esatta dinamica
del sinistro, anche per una più puntuale valutazione del danno
biologico, può far sì che la valutazione dei costi dei
sinistri sia quanto più aderente alla verità e senza
possibilità di ulteriori artificiosi aggravi nei confronti
delle società assicuratrici. Questi dispositivi per
l'acquisizione e memorizzazione di eventi anomali, in tutto
simili alle più famose "scatole nere" da molto tempo
universalmente in uso a bordo degli aeromobili,
consentirebbero, inoltre, anche alle Forze dell'ordine
preposte ai rilevamenti degli incidenti, di valutare in modo
preciso le responsabilità dei soggetti del sinistro.
Partendo da tali considerazioni, pertanto, si propone con
la presente proposta di legge un percorso normativo che, da un
lato, incoraggi la diffusione della installazione, nei vari
veicoli sottoposti all'assicurazione obbligatoria di
responsabilità civile, dei dispositivi per l'acquisizione e la
memorizzazione di eventi anomali, con la possibilità di
ottenere congrue riduzioni dei costi dei premi, dando,
dall'altro lato, la possibilità alle società di assicurazione
di concedere gli sconti ottenendo, in cambio, non solo la
certezza di non subire truffe e penalizzazioni derivanti da
comportamenti illeciti, ma anche significativi sgravi
tributari. Una proposta di legge che, quindi, appare corretta
ed equilibrata e che punta a raggiungere comunque obiettivi di
legalità, nell'inquietante campo delle truffe assicurative.
Nel merito la proposta di legge, all'articolo 1, prevede
che coloro che installano sulle loro autovetture un sistema
per l'acquisizione e la memorizzazione di eventi anomali,
possono ottenere dalle società di assicurazione sconti sui
costi dei premi assicurativi.
L'articolo 2 prevede che alle compagnie che concedono
sconti sui premi, non inferiori ad almeno il 20 per cento dei
costi normalmente praticati, è riconosciuta una deduzione dal
reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche pari al 20 per cento dei mancati introiti
derivanti dall'applicazione di tale riduzione.
Gli articoli 3 e 4 rimandano l'attuazione delle
disposizioni riguardanti l'omologazione del sistema di cui
all'articolo 1, nonché la disciplina delle agevolazioni
tributarie di cui all'articolo 2, a decreti dei Ministri dei
trasporti e della navigazione e delle finanze.
Con l'articolo 5, infine, si determina la copertura
finanziaria della legge.
Considerata l'importanza delle questioni affrontate e il
diffuso disagio sociale derivante dalla continua lievitazione
dei premi assicurativi, oltre alla considerazione della
rilevanza della proposta di legge in termini di lotta alla
illegalità diffusa nell'ambito della gestione degli indennizzi
assicurativi, si raccomanda il celere esame e la conseguente
urgente approvazione della medesima.