XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 489
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli intestatari di polizze assicurative di
responsabilità civile, che installano sui loro veicoli un
sistema per l'acquisizione e la memorizzazione di eventi
anomali omologato dal Ministero dei trasporti e della
navigazione, possono ottenere dalle società di assicurazione
riduzioni sui premi dovuti.
Art. 2.
1. Le società di assicurazione, che concedono le riduzioni
di cui all'articolo 1 pari ad almeno un quinto del costo
normale dei premi, hanno diritto ad una deduzione dal reddito
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche pari al 20 per cento dei relativi mancati
introiti.
Art. 3.
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, stabilisce i criteri per l'omologazione dei
sistemi di cui all'articolo 1.
Art. 4.
1. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dei trasporti e della navigazione, disciplina, con proprio
decreto, le modalità per l'applicazione delle agevolazioni
tributarie da parte delle società di assicurazione concedenti
gli sconti sui costi dei premi di cui all'articolo 1.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 7 miliardi per l'anno 2001 e a lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.