XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 489




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli intestatari di polizze assicurative di responsabilità civile, che installano sui loro veicoli un sistema per l'acquisizione e la memorizzazione di eventi anomali omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, possono ottenere dalle società di assicurazione riduzioni sui premi dovuti.


Art. 2.

        1. Le società di assicurazione, che concedono le riduzioni di cui all'articolo 1 pari ad almeno un quinto del costo normale dei premi, hanno diritto ad una deduzione dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari al 20 per cento dei relativi mancati introiti.


Art. 3.

        1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, stabilisce i criteri per l'omologazione dei sistemi di cui all'articolo 1.


Art. 4.

        1. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, disciplina, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione delle agevolazioni tributarie da parte delle società di assicurazione concedenti gli sconti sui costi dei premi di cui all'articolo 1.

Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 miliardi per l'anno 2001 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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