XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 488




        Onorevoli Colleghi! - E' sotto gli occhi di tutti lo sforzo quotidiano del legislatore rivolto allo snellimento e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi che, da un lato, procede a rilento, mentre dall'altro evidenzia l'esistenza di alcuni settori della pubblica amministrazione che sfuggono ancora all'applicazione dei criteri di efficacia ed economicità che dovrebbero caratterizzare l'attività amministrativa.
        La presentazione della proposta di legge muove quindi dalla necessità di estendere i nuovi princìpi ai procedimenti amministrativi in materia di tutela dei beni di interesse artistico e storico e di protezione delle bellezze naturali, di competenza delle sovrintendenze ai beni culturali e ambientali.
        La materia, che è principalmente disciplinata dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dagli articoli 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985, evidenzia una fondamentale questione sul punto, che registra la mancanza di precise regole rivolte a definire in maniera coerente i poteri dell'organo di tutela architettonica e paesaggistica, che è causa dei notevoli ritardi nell'esecuzione di opere pubbliche che, in alcuni casi, hanno determinato perfino la revoca di finanziamenti nazionali e comunitari. In particolare, i soggetti pubblici e privati trovano notevoli ostacoli nell'acquisizione dei relativi nulla osta e/o pareri, essendo espressamente esclusa la formazione del silenzio-assenso. Sono stati paradossalmente segnalati casi in cui i cantieri per l'esecuzione di opere stradali si sono di fatto trasformati in campagne di scavi archeologici, con l'impossibilità di ultimare le opere.
        La mancata redazione dei piani territoriali paesistici, rivolti a regolamentare l'utilizzazione delle zone di interesse ambientale, in una prospettiva di protezione organica delle bellezze naturali e di difesa di particolari e singoli aspetti del paesaggio, ha comportato notevoli contraddizioni nel rilascio delle autorizzazioni con la formulazione di giudizi assolutamente arbitrari. Occorre pertanto necessariamente intervenire, semplificando le procedure al fine di addivenire al più presto non solo all'emanazione di criteri univoci, razionali ed estetici in relazione alle singole zone, ma per assicurare i più elementari princìpi di certezza del diritto, in un campo in cui la discrezionalità appare sconfinare in qualche caso nella licenza.
        In sostanza, si avverte pressante l'esigenza di conciliare gli interessi di tutela architettonica e paesaggistica con quelli dei soggetti pubblici e privati che si rivolgono alle sovrintendenze e di semplificare tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per tali ragioni, all'articolo 1 della proposta di legge si introduce l'istituto del silenzio-assenso, che scatta decorsi due mesi dalla ricezione della richiesta.
        Con l'articolo 2 si stabilisce il fondamentale principio che le prescrizioni delle sovrintendenze in materia paesaggistica devono essere dettate e corrispondere a predeterminati criteri uniformi, razionali ed univoci che, in relazione alle caratteristiche delle zone, devono essere adottati in sede regolamentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La mancata adozione di questi fondamentali atti regolamentari, finalizzati proprio alla definitiva eliminazione dell'eccessivo tasso di discrezionalità finora registrato, fa scattare la nomina di commissari che provvederanno in luogo delle sovrintendenze inadempienti.
        In considerazione dell'assoluta rilevanza della presente proposta di legge e della urgenza di instaurare tempi e modalità certi negli strategici settori in cui essa produrrà i suoi effetti, si sollecitano il suo celere esame e la sua conseguente rapida approvazione.




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