XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 488
Onorevoli Colleghi! - E' sotto gli occhi di tutti lo
sforzo quotidiano del legislatore rivolto allo snellimento e
alla semplificazione dei procedimenti amministrativi che, da
un lato, procede a rilento, mentre dall'altro evidenzia
l'esistenza di alcuni settori della pubblica amministrazione
che sfuggono ancora all'applicazione dei criteri di efficacia
ed economicità che dovrebbero caratterizzare l'attività
amministrativa.
La presentazione della proposta di legge muove quindi
dalla necessità di estendere i nuovi princìpi ai procedimenti
amministrativi in materia di tutela dei beni di interesse
artistico e storico e di protezione delle bellezze naturali,
di competenza delle sovrintendenze ai beni culturali e
ambientali.
La materia, che è principalmente disciplinata dal testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e dagli articoli 1-ter e
1-quinquies del decreto-legge n. 312 del 1985,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985,
evidenzia una fondamentale questione sul punto, che registra
la mancanza di precise regole rivolte a definire in maniera
coerente i poteri dell'organo di tutela architettonica e
paesaggistica, che è causa dei notevoli ritardi
nell'esecuzione di opere pubbliche che, in alcuni casi, hanno
determinato perfino la revoca di finanziamenti nazionali e
comunitari. In particolare, i soggetti pubblici e privati
trovano notevoli ostacoli nell'acquisizione dei relativi nulla
osta e/o pareri, essendo espressamente esclusa la formazione
del silenzio-assenso. Sono stati paradossalmente segnalati
casi in cui i cantieri per l'esecuzione di opere stradali si
sono di fatto trasformati in campagne di scavi archeologici,
con l'impossibilità di ultimare le opere.
La mancata redazione dei piani territoriali paesistici,
rivolti a regolamentare l'utilizzazione delle zone di
interesse ambientale, in una prospettiva di protezione
organica delle bellezze naturali e di difesa di particolari e
singoli aspetti del paesaggio, ha comportato notevoli
contraddizioni nel rilascio delle autorizzazioni con la
formulazione di giudizi assolutamente arbitrari. Occorre
pertanto necessariamente intervenire, semplificando le
procedure al fine di addivenire al più presto non solo
all'emanazione di criteri univoci, razionali ed estetici in
relazione alle singole zone, ma per assicurare i più
elementari princìpi di certezza del diritto, in un campo in
cui la discrezionalità appare sconfinare in qualche caso nella
licenza.
In sostanza, si avverte pressante l'esigenza di conciliare
gli interessi di tutela architettonica e paesaggistica con
quelli dei soggetti pubblici e privati che si rivolgono alle
sovrintendenze e di semplificare tutti i procedimenti
amministrativi connessi. Per tali ragioni, all'articolo 1
della proposta di legge si introduce l'istituto del
silenzio-assenso, che scatta decorsi due mesi dalla ricezione
della richiesta.
Con l'articolo 2 si stabilisce il fondamentale principio
che le prescrizioni delle sovrintendenze in materia
paesaggistica devono essere dettate e corrispondere a
predeterminati criteri uniformi, razionali ed univoci che, in
relazione alle caratteristiche delle zone, devono essere
adottati in sede regolamentare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge. La mancata adozione di questi
fondamentali atti regolamentari, finalizzati proprio alla
definitiva eliminazione dell'eccessivo tasso di
discrezionalità finora registrato, fa scattare la nomina di
commissari che provvederanno in luogo delle sovrintendenze
inadempienti.
In considerazione dell'assoluta rilevanza della presente
proposta di legge e della urgenza di instaurare tempi e
modalità certi negli strategici settori in cui essa produrrà i
suoi effetti, si sollecitano il suo celere esame e la sua
conseguente rapida approvazione.