XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 488
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ferme restando le norme più favorevoli previste per la
realizzazione di opere pubbliche, le autorizzazioni, i pareri
e i nulla osta delle sovrintendenze competenti necessari per
l'esecuzione di opere ricadenti in zone soggette a tutela ai
sensi delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia di
beni di interesse artistico e storico e per la protezione
delle bellezze naturali, devono essere resi entro due mesi
dalla ricezione della richiesta. In mancanza di pronuncia
entro tale termine, gli stessi si intendono resi
favorevolmente.
Art. 2.
1. Le prescrizioni dettate dalle sovrintendenze competenti
in materia di tutela paesaggistica devono corrispondere a
criteri razionali, univoci, predeterminati e uniformi che, in
relazione alle caratteristiche estetiche delle zone ed ai
piani territoriali paesistici redatti dalle regioni ai sensi
dell'articolo 149 del testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono essere adottati in
sede regolamentare dagli stessi organi di tutela entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Decorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni e le
attività culturali nomina, entro due mesi, commissari che
provvedono in sostituzione delle sovrintendenze inadempienti,
entro tre mesi dal loro insediamento.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.