XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 488




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ferme restando le norme più favorevoli previste per la realizzazione di opere pubbliche, le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta delle sovrintendenze competenti necessari per l'esecuzione di opere ricadenti in zone soggette a tutela ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia di beni di interesse artistico e storico e per la protezione delle bellezze naturali, devono essere resi entro due mesi dalla ricezione della richiesta. In mancanza di pronuncia entro tale termine, gli stessi si intendono resi favorevolmente.


Art. 2.

        1. Le prescrizioni dettate dalle sovrintendenze competenti in materia di tutela paesaggistica devono corrispondere a criteri razionali, univoci, predeterminati e uniformi che, in relazione alle caratteristiche estetiche delle zone ed ai piani territoriali paesistici redatti dalle regioni ai sensi dell'articolo 149 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono essere adottati in sede regolamentare dagli stessi organi di tutela entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina, entro due mesi, commissari che provvedono in sostituzione delle sovrintendenze inadempienti, entro tre mesi dal loro insediamento.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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