XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 487
Onorevoli Colleghi! - L'esercizio abusivo della
professione medica e odontoiatrica ha assunto nelle recenti
cronache dimensioni preoccupanti, per i danni arrecati e
arrecabili alla collettività, alla quale sono fornite
disinvoltamente prestazioni del tutto illegali. Si avverte
pertanto la necessità di conferire all'articolo 348 del codice
penale una più specifica applicazione nell'ambito
dell'esercizio della professione medica. L'articolo 348 del
codice penale è volto infatti alla tutela degli interessi
generali a cui è legato l'esercizio di talune professioni,
subordinato ad una speciale abilitazione. Per l'esercizio
della professione medica l'abilitazione richiesta dallo Stato
prevede, oltre al diploma di laurea in medicina o in
odontoiatria, il superamento del relativo esame di Stato e
l'iscrizione all'albo. E' sufficiente la mancanza di uno dei
tre requisiti perché trovi immediatamente applicazione
l'articolo 348 del codice penale. Negli anni, inoltre,
numerose sentenze della Corte di cassazione hanno contribuito
a meglio identificare il delitto di esercizio abusivo della
professione medica. Basta, infatti, un solo atto
professionale, anche non retribuito, o con il consenso del
destinatario, per integrare la fattispecie di cui al citato
articolo 348 del codice penale.
Oggi l'esercizio dell'odontoiatria da parte di
odontotecnici è spesso effettuato illecitamente con il ricorso
a prestanome: ossia titolari fittizi, ovviamente in possesso
di diploma di laurea, che si intestano formalmente uno studio
dentistico nel quale altri, non titolato, esercita l'attività,
con lo scopo di dividersi gli illeciti proventi dell'attività
abusiva, mentre appaiono del tutto irrisorie le sanzioni
irrogate.
Con la proposta di legge in oggetto si intende, da un
lato, quindi, aggravare le sanzioni previste e colpire la
figura del medico, titolare fittizio dello studio che,
macchiandosi del reato di offrire una copertura formale
all'illegale esercizio dell'attività professionale, sarà
chiamato a rispondere di concorso nel reato di cui
all'articolo 348 del codice penale, ai sensi dell'articolo 110
del medesimo codice, (oltre che di violazione delle norme del
codice deontologico); mentre dall'altro si introducono una
serie di ipotesi di aggravamento della pena e delle sanzioni
accessorie con la dichiarata finalità di realizzare un livello
più sostenuto di deterrenza, compresa la pubblicazione della
sentenza di condanna.
Particolarmente significativa appare, al fine di porre
argine al diffuso illecito comportamento sopra descritto,
l'introduzione nell'ordinamento giuridico di un nuovo soggetto
attivo del delitto, e cioè di colui che offre copertura
all'abusivismo professionale. Considerato l'allarme sociale
che hanno scatenato le recenti scoperte di una grande quantità
di casi illeciti di abusivo esercizio dell'attività medica e
odontoiatrica, insieme all'esigenza di porre in essere una
forma avanzata di tutela dell'attività professionale, oltre
che della salute dei cittadini, appare evidente l'urgenza di
un sollecito esame e di una conseguente rapida approvazione
della presente proposta di legge da parte del Parlamento.