XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 487




        Onorevoli Colleghi! - L'esercizio abusivo della professione medica e odontoiatrica ha assunto nelle recenti cronache dimensioni preoccupanti, per i danni arrecati e arrecabili alla collettività, alla quale sono fornite disinvoltamente prestazioni del tutto illegali. Si avverte pertanto la necessità di conferire all'articolo 348 del codice penale una più specifica applicazione nell'ambito dell'esercizio della professione medica. L'articolo 348 del codice penale è volto infatti alla tutela degli interessi generali a cui è legato l'esercizio di talune professioni, subordinato ad una speciale abilitazione. Per l'esercizio della professione medica l'abilitazione richiesta dallo Stato prevede, oltre al diploma di laurea in medicina o in odontoiatria, il superamento del relativo esame di Stato e l'iscrizione all'albo. E' sufficiente la mancanza di uno dei tre requisiti perché trovi immediatamente applicazione l'articolo 348 del codice penale. Negli anni, inoltre, numerose sentenze della Corte di cassazione hanno contribuito a meglio identificare il delitto di esercizio abusivo della professione medica. Basta, infatti, un solo atto professionale, anche non retribuito, o con il consenso del destinatario, per integrare la fattispecie di cui al citato articolo 348 del codice penale.
        Oggi l'esercizio dell'odontoiatria da parte di odontotecnici è spesso effettuato illecitamente con il ricorso a prestanome: ossia titolari fittizi, ovviamente in possesso di diploma di laurea, che si intestano formalmente uno studio dentistico nel quale altri, non titolato, esercita l'attività, con lo scopo di dividersi gli illeciti proventi dell'attività abusiva, mentre appaiono del tutto irrisorie le sanzioni irrogate.
        Con la proposta di legge in oggetto si intende, da un lato, quindi, aggravare le sanzioni previste e colpire la figura del medico, titolare fittizio dello studio che, macchiandosi del reato di offrire una copertura formale all'illegale esercizio dell'attività professionale, sarà chiamato a rispondere di concorso nel reato di cui all'articolo 348 del codice penale, ai sensi dell'articolo 110 del medesimo codice, (oltre che di violazione delle norme del codice deontologico); mentre dall'altro si introducono una serie di ipotesi di aggravamento della pena e delle sanzioni accessorie con la dichiarata finalità di realizzare un livello più sostenuto di deterrenza, compresa la pubblicazione della sentenza di condanna.
        Particolarmente significativa appare, al fine di porre argine al diffuso illecito comportamento sopra descritto, l'introduzione nell'ordinamento giuridico di un nuovo soggetto attivo del delitto, e cioè di colui che offre copertura all'abusivismo professionale. Considerato l'allarme sociale che hanno scatenato le recenti scoperte di una grande quantità di casi illeciti di abusivo esercizio dell'attività medica e odontoiatrica, insieme all'esigenza di porre in essere una forma avanzata di tutela dell'attività professionale, oltre che della salute dei cittadini, appare evidente l'urgenza di un sollecito esame e di una conseguente rapida approvazione della presente proposta di legge da parte del Parlamento.




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