XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 487
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione).
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è
richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con
la reclusione fino a due anni e con la multa da lire un
milione a lire cinque milioni.
Chiunque presta la sua opera o i suoi titoli professionali
per consentire ad altri l'esercizio abusivo di una
professione, per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a
sei mesi e con la multa da lire cinquecentomila a lire due
milioni e cinquecentomila.
Se dal fatto di cui ai commi primo e secondo derivano
lesioni ad una o più persone, per il solo esercizio abusivo la
pena è della reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata qualora al reo sia prestato consenso,
che si considera nullo e carpito con inganno.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza e la
confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo".