XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 487




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
        Chiunque presta la sua opera o i suoi titoli professionali per consentire ad altri l'esercizio abusivo di una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni e cinquecentomila.
        Se dal fatto di cui ai commi primo e secondo derivano lesioni ad una o più persone, per il solo esercizio abusivo la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
        La pena è aumentata qualora al reo sia prestato consenso, che si considera nullo e carpito con inganno.
        La condanna importa la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo".



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