XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 486




        Onorevoli Colleghi! - La Corte costituzionale, con la sentenza 8 giugno 1981, n.96 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del reato di plagio, previsto dall'articolo 603 del codice penale, ma non si può negare che la società contemporanea, con la costante moltiplicazione dei canali di comunicazione di massa e l'affinamento delle tecniche di persuasione verso i destinatari dei messaggi massmediologici, viva con angoscia crescente i fenomeni di alterazione della personalità e di condizionamento psicologico dei comportamenti di tanti soggetti che, tra gli effetti più devastanti, annoverano lo sconvolgimento della vita di numerose famiglie.
        Il nuovo millennio vede proliferare l'organizzazione di sette pseudoreligiose e di altre forme associative che, dietro un misticismo di facciata solo apparentemente finalizzato al miglioramento della condizione umana, perseguono invece interessi ai margini della legalità, se non oltre, attraverso forme di forte condizionamento psicologico che inducono profonde alterazioni della personalità in chi le subisce, riducendone la capacità di autodeterminazione ed esponendo i soggetti più fragili alla perdita, a volte irreversibile, del patrimonio fondamentale individuale e della libera estrinsecazione della propria personalità.
        La zona grigia derivante dalla eliminazione del reato di plagio ha di fatto consentito libertà di azione a tutti coloro che, a vario titolo e nelle forme più fantasiose, si dedicano ad attività di "persuasione", che a volte nulla hanno da invidiare a vere e proprie forme di "lavaggio del cervello" delle ignare e sprovvedute vittime che, totalmente soggiogate e suggestionate, arrivano fino al punto di non saper più discernere il bene dal male, il giusto dall'ingiusto, la libertà dal libertinaggio e dall'arbitrio. Ci si trova quindi al cospetto di vere mine vaganti che, come insegnano recenti e meno recenti drammatiche esperienze su scala mondiale, possono dare luogo a comportamenti aggressivi, distruttivi o autodistruttivi, frutto di una reazione incontrollata contro chi appare essere, a torto o a ragione, una minaccia per le loro convinzioni e chi le rappresenta.
        Non è differibile pertanto l'adozione di norme che, nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Corte costituzionale e nel pieno rispetto del diritto di libertà di associazione, offrano alle vittime ed alle loro famiglie la possibilità di porre in essere meccanismi di tutela e di difesa dell'individuo e del suo nucleo di appartenenza naturale, la famiglia appunto. Queste sono dunque le ragioni che ci hanno indotto alla presentazione della presente proposta di legge che, all'articolo 1, introduce due nuovi commi all'articolo 147 del codice civile, finalizzati ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico il nuovo obbligo per i genitori di continuare a provvedere alla cura, all'educazione ed alla tutela dei figli, ancorchè maggiorenni, quando gli stessi siano vittima di alterazioni indotte della loro personalità tali da ridurne la capacità di autodeterminazione, nonchè la possibilità per gli stessi genitori di poter chiedere, nella medesima logica di tutela degli interessi dei figli, un provvedimento di interdizione o di inabilitazione temporanea.
        L'articolo 2 introduce invece un secondo comma all'articolo 600 del codice penale configurando una fattispecie che, alla luce di quanto si è detto, sembra opportuno qualificare come una forma di moderna riduzione in schiavitù.
        Le nuove norme hanno come scopo primario quello di perfezionare gli ambiti di tutela della libertà dell'individuo e seguono la filosofia di chi pone l'uomo al centro dei suoi interessi. A modo di vedere del proponente, tali norme hanno anche il non secondario scopo di dare una risposta alle preoccupazioni di quanti si sentono indifesi davanti alle forme più nuove e sofisticate di aggressione della personalità.
        Sono convinto che il tentativo di porre in essere forme avanzate di tutela della libertà individuale meriti la sollecita considerazione del Parlamento ed auspico pertanto la rapida approvazione della presente proposta di legge.




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