XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 486
Onorevoli Colleghi! - La Corte costituzionale, con la
sentenza 8 giugno 1981, n.96 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del reato di plagio, previsto dall'articolo 603
del codice penale, ma non si può negare che la società
contemporanea, con la costante moltiplicazione dei canali di
comunicazione di massa e l'affinamento delle tecniche di
persuasione verso i destinatari dei messaggi massmediologici,
viva con angoscia crescente i fenomeni di alterazione della
personalità e di condizionamento psicologico dei comportamenti
di tanti soggetti che, tra gli effetti più devastanti,
annoverano lo sconvolgimento della vita di numerose
famiglie.
Il nuovo millennio vede proliferare l'organizzazione di
sette pseudoreligiose e di altre forme associative che, dietro
un misticismo di facciata solo apparentemente finalizzato al
miglioramento della condizione umana, perseguono invece
interessi ai margini della legalità, se non oltre, attraverso
forme di forte condizionamento psicologico che inducono
profonde alterazioni della personalità in chi le subisce,
riducendone la capacità di autodeterminazione ed esponendo i
soggetti più fragili alla perdita, a volte irreversibile, del
patrimonio fondamentale individuale e della libera
estrinsecazione della propria personalità.
La zona grigia derivante dalla eliminazione del reato di
plagio ha di fatto consentito libertà di azione a tutti coloro
che, a vario titolo e nelle forme più fantasiose, si dedicano
ad attività di "persuasione", che a volte nulla hanno da
invidiare a vere e proprie forme di "lavaggio del cervello"
delle ignare e sprovvedute vittime che, totalmente soggiogate
e suggestionate, arrivano fino al punto di non saper più
discernere il bene dal male, il giusto dall'ingiusto, la
libertà dal libertinaggio e dall'arbitrio. Ci si trova quindi
al cospetto di vere mine vaganti che, come insegnano recenti e
meno recenti drammatiche esperienze su scala mondiale, possono
dare luogo a comportamenti aggressivi, distruttivi o
autodistruttivi, frutto di una reazione incontrollata contro
chi appare essere, a torto o a ragione, una minaccia per le
loro convinzioni e chi le rappresenta.
Non è differibile pertanto l'adozione di norme che, nel
rispetto dei princìpi sanciti dalla Corte costituzionale e nel
pieno rispetto del diritto di libertà di associazione, offrano
alle vittime ed alle loro famiglie la possibilità di porre in
essere meccanismi di tutela e di difesa dell'individuo e del
suo nucleo di appartenenza naturale, la famiglia appunto.
Queste sono dunque le ragioni che ci hanno indotto alla
presentazione della presente proposta di legge che,
all'articolo 1, introduce due nuovi commi all'articolo 147 del
codice civile, finalizzati ad introdurre nel nostro
ordinamento giuridico il nuovo obbligo per i genitori di
continuare a provvedere alla cura, all'educazione ed alla
tutela dei figli, ancorchè maggiorenni, quando gli stessi
siano vittima di alterazioni indotte della loro personalità
tali da ridurne la capacità di autodeterminazione, nonchè la
possibilità per gli stessi genitori di poter chiedere, nella
medesima logica di tutela degli interessi dei figli, un
provvedimento di interdizione o di inabilitazione
temporanea.
L'articolo 2 introduce invece un secondo comma
all'articolo 600 del codice penale configurando una
fattispecie che, alla luce di quanto si è detto, sembra
opportuno qualificare come una forma di moderna riduzione in
schiavitù.
Le nuove norme hanno come scopo primario quello di
perfezionare gli ambiti di tutela della libertà dell'individuo
e seguono la filosofia di chi pone l'uomo al centro dei suoi
interessi. A modo di vedere del proponente, tali norme hanno
anche il non secondario scopo di dare una risposta alle
preoccupazioni di quanti si sentono indifesi davanti alle
forme più nuove e sofisticate di aggressione della
personalità.
Sono convinto che il tentativo di porre in essere forme
avanzate di tutela della libertà individuale meriti la
sollecita considerazione del Parlamento ed auspico pertanto la
rapida approvazione della presente proposta di legge.