XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 486
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 147 del codice civile sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"I genitori hanno il medesimo obbligo di cui al primo
comma nei confronti dei figli che, anche se maggiorenni,
subiscono condizionamenti della psiche o della personalità che
ne riducono la capacità di autodeterminazione a causa di stati
di soggezione mentale o psicologica indotti da terzi, singoli
o associati, sotto qualsiasi forma.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma i genitori possono
promuovere l'interdizione o l'inabilitazione temporanea del
figlio ai sensi degli articoli 414 e seguenti, limitatamente
alla durata della causa inabilitante".
Art. 2.
1. All'articolo 600 del codice penale è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"La stessa pena di cui al primo comma si applica a
chiunque, in qualunque modo, riduce taluno in uno stato di
condizionamento mentale o psicologico tale da alterarne la
personalità o da limitarne comunque la capacità di
autodeterminazione".