XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 486




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 147 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "I genitori hanno il medesimo obbligo di cui al primo comma nei confronti dei figli che, anche se maggiorenni, subiscono condizionamenti della psiche o della personalità che ne riducono la capacità di autodeterminazione a causa di stati di soggezione mentale o psicologica indotti da terzi, singoli o associati, sotto qualsiasi forma.
        Nell'ipotesi di cui al secondo comma i genitori possono promuovere l'interdizione o l'inabilitazione temporanea del figlio ai sensi degli articoli 414 e seguenti, limitatamente alla durata della causa inabilitante".


Art. 2.

        1. All'articolo 600 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in qualunque modo, riduce taluno in uno stato di condizionamento mentale o psicologico tale da alterarne la personalità o da limitarne comunque la capacità di autodeterminazione".



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