XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 484
Onorevoli Colleghi! - Il problema della diffusione di
particolari forme di criminalità richiede un urgente
intervento legislativo che, senza ledere ovviamente il sistema
di garanzie proprie di un Paese civile, tenga conto del
diritto della comunità a vivere in accettabili condizioni di
sicurezza. Si ritiene pertanto opportuno intervenire sulle
misure alternative alla detenzione di cui al capo VI della
legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà. Si tratta di strumenti che tendono a
sostituire la pena detentiva con istituti di rieducazione del
condannato, in attuazione del terzo comma dell'articolo 27
della Costituzione.
Non è semplice valutare l'efficacia riabilitativa di
questi benefìci rispetto al comportamento dei detenuti durante
e dopo l'espiazione della pena. Non è pertanto possibile
esprimere giudizi categorici sulla validità dell'attuale
sistema premiale, che deve essere però modificato in relazione
al mutare del fenomeno criminoso. La criminalità di questi
ultimi anni è certamente diversa da quella degli anni durante
i quali è maturata la legislazione in oggetto.
La presente proposta di legge modifica pertanto la legge
n. 354 del 1975, escludendo dall'accesso alle misure
alternative alla detenzione le persone condannate per alcune
categorie di reati ritenuti particolarmente pericolosi per la
normale convivenza sociale e per la tranquillità delle nostre
città. Si tratta della fattispecie del contrabbando dei
tabacchi lavorati esteri, qualora il fatto delittuoso sia
commesso mediante l'uso di mezzi di trasporto "anomali" (vedi
i fuoristrada "blindati" dei contrabbandieri), di alcuni reati
riconducibili alla pedofilia e agli abusi sessuali, dei
delitti di omicidio volontario, di lesione, di rapina, di
estorsione e di furto; quest'ultima previsione contempla solo
il caso in cui il colpevole, per commettere il reato, si sia
introdotto in un edificio o abbia strappato la cosa di dosso
alla persona (fattispecie di cui all'articolo 624-bis
del codice penale), oppure abbia usato violenza sulle cose o
portato in dosso armi o narcotici (aggravanti di cui
all'articolo 625 del codice penale). La legislazione premiale
viene esclusa anche per i reati in materia di traffico di
stupefacenti, purché vi sia stato il riconoscimento delle
aggravanti specifiche di cui all'articolo 80 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modifiche, recante, tra l'altro, la
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (aver
venduto droga a minori o fuori delle scuole, caserme o
carceri, aver indotto allo spaccio dei tossicodipendenti
abituali, venduto sostanze adulterate, commesso il reato con
armi o in cambio di prestazioni sessuali), e di associazione a
delinquere finalizzata al predetto traffico, tranne l'ipotesi
in cui l'associato collabori con la giustizia.