XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 484




        Onorevoli Colleghi! - Il problema della diffusione di particolari forme di criminalità richiede un urgente intervento legislativo che, senza ledere ovviamente il sistema di garanzie proprie di un Paese civile, tenga conto del diritto della comunità a vivere in accettabili condizioni di sicurezza. Si ritiene pertanto opportuno intervenire sulle misure alternative alla detenzione di cui al capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Si tratta di strumenti che tendono a sostituire la pena detentiva con istituti di rieducazione del condannato, in attuazione del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione.
        Non è semplice valutare l'efficacia riabilitativa di questi benefìci rispetto al comportamento dei detenuti durante e dopo l'espiazione della pena. Non è pertanto possibile esprimere giudizi categorici sulla validità dell'attuale sistema premiale, che deve essere però modificato in relazione al mutare del fenomeno criminoso. La criminalità di questi ultimi anni è certamente diversa da quella degli anni durante i quali è maturata la legislazione in oggetto.
        La presente proposta di legge modifica pertanto la legge n. 354 del 1975, escludendo dall'accesso alle misure alternative alla detenzione le persone condannate per alcune categorie di reati ritenuti particolarmente pericolosi per la normale convivenza sociale e per la tranquillità delle nostre città. Si tratta della fattispecie del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, qualora il fatto delittuoso sia commesso mediante l'uso di mezzi di trasporto "anomali" (vedi i fuoristrada "blindati" dei contrabbandieri), di alcuni reati riconducibili alla pedofilia e agli abusi sessuali, dei delitti di omicidio volontario, di lesione, di rapina, di estorsione e di furto; quest'ultima previsione contempla solo il caso in cui il colpevole, per commettere il reato, si sia introdotto in un edificio o abbia strappato la cosa di dosso alla persona (fattispecie di cui all'articolo 624-bis del codice penale), oppure abbia usato violenza sulle cose o portato in dosso armi o narcotici (aggravanti di cui all'articolo 625 del codice penale). La legislazione premiale viene esclusa anche per i reati in materia di traffico di stupefacenti, purché vi sia stato il riconoscimento delle aggravanti specifiche di cui all'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche, recante, tra l'altro, la disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (aver venduto droga a minori o fuori delle scuole, caserme o carceri, aver indotto allo spaccio dei tossicodipendenti abituali, venduto sostanze adulterate, commesso il reato con armi o in cambio di prestazioni sessuali), e di associazione a delinquere finalizzata al predetto traffico, tranne l'ipotesi in cui l'associato collabori con la giustizia.




Frontespizio Testo articoli