XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 484




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

            "Art. 58-quinquies. (Divieto di concessione delle misure alternative ad alcune categorie di condannati) - 1. Non possono beneficiare delle misure di cui al presente capo coloro che siano stati condannati per i delitti di cui: all'articolo 291-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, nel caso in cui il fatto delittuoso sia stato commesso con l'ausilio di mezzi di trasporto non conformi ai tipi omologati ai sensi delle norme vigenti; agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinqies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 624 e 624-bis del codice penale, qualora ricorra una delle aggravanti di cui ai numeri da 2) a 4) del primo comma dell'articolo 625 del medesimo codice, nonché qualora ricorra la recidiva ovvero la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere; agli articoli 583, 628 e 629 del codice penale; all'articolo 575 del codice penale; agli articoli 73, comma 1, purchè ricorra una delle aggravanti previste dall'articolo 80, e 74, tranne che ricorra l'ipotesi di cui al comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni".



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