XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 484
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 58-quater della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Art. 58-quinquies. (Divieto di concessione
delle misure alternative ad alcune categorie di condannati) -
1. Non possono beneficiare delle misure di cui al presente
capo coloro che siano stati condannati per i delitti di cui:
all'articolo 291-bis del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni, nel caso in cui il fatto delittuoso
sia stato commesso con l'ausilio di mezzi di trasporto non
conformi ai tipi omologati ai sensi delle norme vigenti; agli
articoli 600, 600-bis, 600-ter,
600-quinqies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 624 e 624-bis del
codice penale, qualora ricorra una delle aggravanti di cui ai
numeri da 2) a 4) del primo comma dell'articolo 625 del
medesimo codice, nonché qualora ricorra la recidiva ovvero la
dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o
di tendenza a delinquere; agli articoli 583, 628 e 629 del
codice penale; all'articolo 575 del codice penale; agli
articoli 73, comma 1, purchè ricorra una delle aggravanti
previste dall'articolo 80, e 74, tranne che ricorra l'ipotesi
di cui al comma 7, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni".