XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 483
Onorevoli Colleghi! - La legislazione in materia di
armi, munizioni ed esplosivi, dopo l'emanazione della legge 18
aprile 1975, n. 110, che costituisce il provvedimento
fondamentale in questo settore, è andata crescendo in modo
disorganico e caotico, con l'affastellarsi di leggi,
regolamenti e circolari che rendono pressoché impossibile ai
cittadini orientarsi con un sufficiente grado di sicurezza in
questo ambito.
Ciò è di estrema gravità, se pensiamo alle pesantissime
sanzioni che ogni violazione della disciplina relativa
all'acquisto, detenzione ed uso di armi comporta.
La legislazione italiana prevede una distinzione delle
armi in varie categorie: da guerra, comuni, ad uso sportivo,
da caccia, antiche, artistiche o rare.
Escluse le armi da guerra, tutte le altre debbono essere
inserite nel Catalogo nazionale delle armi.
In generale, i criteri utilizzati per distinguere le
diverse tipologie di arma sono assai discutibili dal punto di
vista tecnico. L'unico criterio oggettivo, infatti, è quello
previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge n. 110
del 1975, secondo il quale sono armi tipo guerra quelle
predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del
tiro a raffica.
La categoria che in questa sede ci interessa è quella
delle armi sportive, disciplinata dalla legge 25 marzo 1986,
n. 85, con particolare riferimento alle armi corte (pistole
semi-automatiche e revolver).
L'articolo 3 di tale legge prevede che "delle armi per uso
sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza
annuale".
La giurisprudenza ha chiarito la differenza fra "porto" e
"trasporto" d'armi: mentre il porto d'armi consiste nell'avere
con sé l'arma pronta all'uso e quindi carica e immediatamente
disponibile, il trasporto d'arma consiste nel trasportare,
appunto, l'arma come oggetto inerte, inidoneo al pronto
uso.
Nel prevedere, per le armi sportive, il solo trasporto, il
legislatore ha introdotto una norma che determina conseguenze
assurde: il titolare di porto di pistola per difesa personale,
infatti, può portare con sé una o più armi classificate
"comuni", ma non può "portare", bensì solo "trasportare",
un'arma classificata sportiva.
Per comprendere l'irrazionalità di tale previsione, si
deve tenere presente che l'arma "comune" è di norma dotata di
potenzialità offensive ben maggiori di un arma "ad uso
sportivo"; inoltre, non vi sono differenze tecniche
sostanziali tra le due categorie di armi, tanto è vero che vi
sono armi di identico calibro che, con minime differenze,
vengono catalogate "comuni" o "ad uso sportivo", a seconda
delle convenienze del costruttore o dell'importatore.
E' necessario quindi modificare l'articolo 3 della legge
n. 85 del 1986, nel senso di prevedere che la speciale licenza
annuale consenta il solo trasporto delle armi sportive, mentre
il porto di pistola per difesa personale deve dare la
possibilità al titolare di portare, oltre alle armi comuni,
anche quelle ad uso sportivo.