XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 483




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, č sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - 1. Il questore rilascia apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, per il solo trasporto delle armi per uso sportivo, previo accertamento dell'idoneitā psico-fisica e previa attestazione di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attivitā sportiva".



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