XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 483
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, č
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Il questore rilascia apposita licenza
annuale, valida per il territorio nazionale, per il solo
trasporto delle armi per uso sportivo, previo accertamento
dell'idoneitā psico-fisica e previa attestazione di una
sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di
tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI,
da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla
relativa attivitā sportiva".