XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 482




        Onorevoli Colleghi! - E' di comune esperienza che la fiscalità può ostacolare l'avvio di iniziative sociali anche di grande rilevanza, mentre, al contrario, dovrebbe agevolare l'attuazione delle stesse. Ciò non può non indurre a prospettare l'opportunità di cominciare, almeno, ad operare una ricognizione dei casi nei quali emerge il lamentato inconveniente, proponendo delle soluzioni che dovrebbero concorrere a superarlo: a ciò tende la presente proposta di legge.
        Con l'articolo 1 si vuole in particolare concorrere a creare un clima più favorevole per la ricerca farmaceutica riprendendo una analoga misura adottata in Francia.
        Con l'articolo 2 si vuole precisare il trattamento di alcune provvidenze che non concretizzano né un reddito di lavoro dipendente né un reddito diverso ma, piuttosto, sostanzialmente dei veri sussidi aventi finalità esclusivamente sociali che vengono erogati a soggetti bisognosi di sostegno (portatori di handicap e cittadini non abbienti) per i quali l'eventuale imponibilità si risolverebbe sovente in un danno maggiore del beneficio.
        Con l'articolo 3 si propone una serie di integrazioni al vigente articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito di lavoro dipendente, la cui adozione consentirebbe di venire incontro alle aspettative di molti lavoratori senza costituire causa di aggravamento della situazione finanziaria dello Stato.
        Con l'articolo 4 si vuole affrontare un problema che l'esperienza concreta ha evidenziato. In qualche caso un meccanismo di neutralità fiscale delle "stock option" - oggi limitato all'offerta di azioni del datore di lavoro, della controllante, di controllate o di società controllate dalla medesima entità che controlla l'offerente - non è applicabile, anche se vi sarebbero tutte le giustificazioni gestionali per ricorrervi, ostacolando in tale modo quelle forme di incentivo alle risorse manageriali tendenti ad offrire "stock option" su pacchetti non di controllo, al fine di compensare il manager con la valorizzazione dell'investimento che è chiamato, ad esempio, a gestire.
        Ove si volesse realizzare un contesto legislativo idoneo a recepire queste istanze, che comunque attengono ad un profilo strutturale della disciplina della "stock option" e non esprimono istanze corporative, si prospetta un articolato tecnico, rappresentando fin d'ora come sia estremamente improprio valutarne le ricadute in termini di (minore) gettito, in quanto l'effetto negativo sulle entrate potrebbe non esservi nella misura in cui non si riscontrasse alcun significativo accesso allo strumento. In termini positivi, invece, lo strumento è idoneo come le attuali "stock option" ad incrementare il gettito dell'imposta del 12,5 per cento sui capital gain.




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