XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 482
Onorevoli Colleghi! - E' di comune esperienza che la
fiscalità può ostacolare l'avvio di iniziative sociali anche
di grande rilevanza, mentre, al contrario, dovrebbe agevolare
l'attuazione delle stesse. Ciò non può non indurre a
prospettare l'opportunità di cominciare, almeno, ad operare
una ricognizione dei casi nei quali emerge il lamentato
inconveniente, proponendo delle soluzioni che dovrebbero
concorrere a superarlo: a ciò tende la presente proposta di
legge.
Con l'articolo 1 si vuole in particolare concorrere a
creare un clima più favorevole per la ricerca farmaceutica
riprendendo una analoga misura adottata in Francia.
Con l'articolo 2 si vuole precisare il trattamento di
alcune provvidenze che non concretizzano né un reddito di
lavoro dipendente né un reddito diverso ma, piuttosto,
sostanzialmente dei veri sussidi aventi finalità
esclusivamente sociali che vengono erogati a soggetti
bisognosi di sostegno (portatori di handicap e cittadini
non abbienti) per i quali l'eventuale imponibilità si
risolverebbe sovente in un danno maggiore del beneficio.
Con l'articolo 3 si propone una serie di integrazioni al
vigente articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente il reddito di lavoro dipendente, la
cui adozione consentirebbe di venire incontro alle aspettative
di molti lavoratori senza costituire causa di aggravamento
della situazione finanziaria dello Stato.
Con l'articolo 4 si vuole affrontare un problema che
l'esperienza concreta ha evidenziato. In qualche caso un
meccanismo di neutralità fiscale delle "stock option" -
oggi limitato all'offerta di azioni del datore di lavoro,
della controllante, di controllate o di società controllate
dalla medesima entità che controlla l'offerente - non è
applicabile, anche se vi sarebbero tutte le giustificazioni
gestionali per ricorrervi, ostacolando in tale modo quelle
forme di incentivo alle risorse manageriali tendenti ad
offrire "stock option" su pacchetti non di controllo, al
fine di compensare il manager con la valorizzazione
dell'investimento che è chiamato, ad esempio, a gestire.
Ove si volesse realizzare un contesto legislativo idoneo a
recepire queste istanze, che comunque attengono ad un profilo
strutturale della disciplina della "stock option" e non
esprimono istanze corporative, si prospetta un articolato
tecnico, rappresentando fin d'ora come sia estremamente
improprio valutarne le ricadute in termini di (minore)
gettito, in quanto l'effetto negativo sulle entrate potrebbe
non esservi nella misura in cui non si riscontrasse alcun
significativo accesso allo strumento. In termini positivi,
invece, lo strumento è idoneo come le attuali "stock
option" ad incrementare il gettito dell'imposta del 12,5
per cento sui capital gain.