XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 482
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante
disposizioni sui redditi diversi, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"1-quinquies. Non concorre in alcun caso alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche l'indennità che a titolo
meramente risarcitorio è corrisposta dal promotore di ricerche
aventi finalità sanitarie, farmaceutiche e terapeutiche ai
soggetti che si prestano personalmente allo svolgimento delle
stesse. L'ammontare annuo che non concorre alla formazione del
reddito imponibile che un soggetto percepisce a titolo di
indennità anche da parte di più promotori nell'arco di uno
stesso anno non può eccedere l'importo massimo fissato
annualmente con apposito decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 15 gennaio di ogni anno".
Art. 2.
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 non concorrono alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche:
a) l'indennità mensile di frequenza di cui alla
legge 11 ottobre 1990, n. 289;
b) l'assegno ed il sussidio giornaliero previsti
dagli articoli 4 e 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e
successive modificazioni.
Art. 3.
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 48 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e le spese di trasporto rimborsate ai lavoratori dipendenti
che si avvalgono dei mezzi di trasporto urbani in comune".
2. All'articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante
disposizioni sulla determinazione del reddito di lavoro
dipendente, dopo la lettera i) sono aggiunte le
seguenti:
"i-bis) l'indennità di cui all'articolo 2 della
legge 13 luglio 1967, n. 584, e le somme corrisposte in
dipendenza di giorni di permesso retribuiti nei casi in cui il
lavoratore si assenti dal lavoro per effettuare donazioni di
midollo osseo, di tessuti epiteliali e di organi. Resta salvo
quanto disposto dall'articolo 1 della citata legge n. 584 del
1967, come sostituito dall'articolo 13 della legge 4 maggio
1990, n. 107;
i-ter) le erogazioni effettuate nel contesto delle
iniziative previste nel Piano sanitario nazionale, ovvero nel
contesto di programmi ed iniziative aventi finalità di
prevenzione sanitaria disposti dallo Stato, dalle regioni e
dagli enti locali;
i-quater) le erogazioni, nel limite massimo della
retribuzione globale di una giornata lavorativa, che in
occasione di calamità naturali il lavoratore versa
direttamente ovvero per il tramite delle rappresentanze
sindacali aziendali agli enti locali interessati
dell'avvenimento calamitoso ovvero ad organizzazioni non
lucrative di utilità sociale che curino attività di intervento
e di assistenza nei territori coinvolti;
i-quinquies) i rimborsi di spese sanitarie ed i
premi per assicurazioni contro le malattie, operati o versati
dal datore di lavoro a favore di propri dipendenti che
prestino la loro attività, anche in occasione di trasferte, in
Paesi in cui non si estende la copertura assicurativa
garantita dal Servizio sanitario nazionale".
Art. 4.
1. Il comma 2-bis dell'articolo 48 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g)
e g-bis) del comma 2 si applicano alle azioni emesse
dalla società con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, a quelle emesse da società che
direttamente o indirettamente la controllano, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che le
controlla, nonché da società nelle quali la medesima società
esercita un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359,
terzo comma, del codice civile".