XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 482




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante disposizioni sui redditi diversi, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "1-quinquies. Non concorre in alcun caso alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche l'indennità che a titolo meramente risarcitorio è corrisposta dal promotore di ricerche aventi finalità sanitarie, farmaceutiche e terapeutiche ai soggetti che si prestano personalmente allo svolgimento delle stesse. L'ammontare annuo che non concorre alla formazione del reddito imponibile che un soggetto percepisce a titolo di indennità anche da parte di più promotori nell'arco di uno stesso anno non può eccedere l'importo massimo fissato annualmente con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 gennaio di ogni anno".


Art. 2.

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

            a) l'indennità mensile di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;

            b) l'assegno ed il sussidio giornaliero previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e successive modificazioni.

Art. 3.

        1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "e le spese di trasporto rimborsate ai lavoratori dipendenti che si avvalgono dei mezzi di trasporto urbani in comune".
        2. All'articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

                "i-bis) l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, e le somme corrisposte in dipendenza di giorni di permesso retribuiti nei casi in cui il lavoratore si assenti dal lavoro per effettuare donazioni di midollo osseo, di tessuti epiteliali e di organi. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 1 della citata legge n. 584 del 1967, come sostituito dall'articolo 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107;

                i-ter) le erogazioni effettuate nel contesto delle iniziative previste nel Piano sanitario nazionale, ovvero nel contesto di programmi ed iniziative aventi finalità di prevenzione sanitaria disposti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali;

                i-quater) le erogazioni, nel limite massimo della retribuzione globale di una giornata lavorativa, che in occasione di calamità naturali il lavoratore versa direttamente ovvero per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali agli enti locali interessati dell'avvenimento calamitoso ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che curino attività di intervento e di assistenza nei territori coinvolti;

                i-quinquies) i rimborsi di spese sanitarie ed i premi per assicurazioni contro le malattie, operati o versati dal datore di lavoro a favore di propri dipendenti che prestino la loro attività, anche in occasione di trasferte, in Paesi in cui non si estende la copertura assicurativa garantita dal Servizio sanitario nazionale".


Art. 4.

        1. Il comma 2-bis dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano alle azioni emesse dalla società con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che le controlla, nonché da società nelle quali la medesima società esercita un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile".



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