XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 480
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende eliminare gli inconvenienti impliciti nell'attuale
formulazione dell'articolo 2407 del codice civile. Attraverso
tale disposizione, infatti, i sindaci, i quali hanno meri
compiti di controllo dell'amministrazione della società, di
vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo,
nonchè di vigilanza sulla corretta tenuta della contabilità e
dei libri sociali, sono praticamente posti sul medesimo piano
di quegli amministratori autori di illeciti che provocano
delle perdite alla società.
Per rendere evidente l'incongruenza della norma basti
pensare che spesso i sindaci si trovano a conoscere o rilevare
eventi in grado di arrecare danni alla società solo dopo che
questi sono stati provocati dagli amministratori oppure che
essi, pur essendo equiparati a questi ultimi sul piano delle
responsabilità, non godono dei medesimi poteri decisionali in
tema di amministrazione della società. In tema di fallimento
della società, poi, i sindaci sono espressamente chiamati a
rispondere in solido con gli amministratori per i fatti o le
omissioni di questi qualora si realizzi una differenza tra
attivo e passivo del fallimento; talvolta tale differenza
raggiunge cifre di notevole entità.
A questo punto appare opportuno procedere ad una modifica
della disposizione in esame che introduca un limite massimo
alla responsabilità solidale dei sindaci. Limite individuato
in un multiplo della retribuzione che annualmente viene
stabilita ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile, anche
qualora la responsabilità derivi da negligenza colposa dei
sindaci. Naturalmente le ipotesi di dolo non consentirebbero
di invocare una simile riduzione di responsabilità.
Ad ulteriore sostegno dell'urgenza di una norma che
modifichi la legislazione vigente, appare utile segnalare la
tendenza, manifestatasi in diversi Paesi dell'Unione europea,
ad una riconfigurazione della responsabilità civile del
controllore legale dei conti, che oggi è illimitata sul piano
quantitativo, secondo un criterio di cosiddetta
"responsabilità proporzionale", limitato ad un multiplo del
compenso percepito dal sindaco o dal revisore contabile.
Al fine di modificare la norma dell'articolo 2407 del
codice civile per adeguarla alle problematiche sopra esposte,
è stata redatta la presente proposta di legge, della quale si
auspica la rapida approvazione.