XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 480




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende eliminare gli inconvenienti impliciti nell'attuale formulazione dell'articolo 2407 del codice civile. Attraverso tale disposizione, infatti, i sindaci, i quali hanno meri compiti di controllo dell'amministrazione della società, di vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonchè di vigilanza sulla corretta tenuta della contabilità e dei libri sociali, sono praticamente posti sul medesimo piano di quegli amministratori autori di illeciti che provocano delle perdite alla società.
          Per rendere evidente l'incongruenza della norma basti pensare che spesso i sindaci si trovano a conoscere o rilevare eventi in grado di arrecare danni alla società solo dopo che questi sono stati provocati dagli amministratori oppure che essi, pur essendo equiparati a questi ultimi sul piano delle responsabilità, non godono dei medesimi poteri decisionali in tema di amministrazione della società. In tema di fallimento della società, poi, i sindaci sono espressamente chiamati a rispondere in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi qualora si realizzi una differenza tra attivo e passivo del fallimento; talvolta tale differenza raggiunge cifre di notevole entità.
          A questo punto appare opportuno procedere ad una modifica della disposizione in esame che introduca un limite massimo alla responsabilità solidale dei sindaci. Limite individuato in un multiplo della retribuzione che annualmente viene stabilita ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile, anche qualora la responsabilità derivi da negligenza colposa dei sindaci. Naturalmente le ipotesi di dolo non consentirebbero di invocare una simile riduzione di responsabilità.
          Ad ulteriore sostegno dell'urgenza di una norma che modifichi la legislazione vigente, appare utile segnalare la tendenza, manifestatasi in diversi Paesi dell'Unione europea, ad una riconfigurazione della responsabilità civile del controllore legale dei conti, che oggi è illimitata sul piano quantitativo, secondo un criterio di cosiddetta "responsabilità proporzionale", limitato ad un multiplo del compenso percepito dal sindaco o dal revisore contabile.
          Al fine di modificare la norma dell'articolo 2407 del codice civile per adeguarla alle problematiche sopra esposte, è stata redatta la presente proposta di legge, della quale si auspica la rapida approvazione.




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