XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 480




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2407 del codice civile è inserito il seguente:

        "La responsabilità dei sindaci non può superare dieci volte la retribuzione annualmente stabilita ai sensi dell'articolo 2402, salvo che essi debbano rispondere per dolo".



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