XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 480
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2407 del codice
civile è inserito il seguente:
"La responsabilità dei sindaci non può superare dieci
volte la retribuzione annualmente stabilita ai sensi
dell'articolo 2402, salvo che essi debbano rispondere per
dolo".