XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 479
Onorevoli Colleghi! - Alcuni episodi dei quali si sono
occupati le cronache nazionali confermano la necessità che le
informazioni del potenziale testimone al pubblico ministero e
alla polizia giudiziaria, siano rese, se la persona informata
ne ravvisa l'opportunità, alla presenza di un avvocato.
La presente proposta di legge punta a un triplice e
concomitante obiettivo:
a) fermo restando l'obbligo di asserire il vero
che grava sul testimone e, nella fase delle indagini, sulla
persona informata, la dignità della stessa non può essere
calpestata con condotte procedimentali di suggestione o di
intimidazione, e la facoltà che si introduce è idonea a
scongiurare un rischio del genere;
b) la persona informata deve essere posta in grado
di fruire immediatamente di un ausilio tecnico qualificato,
che le consenta di valutare le conseguenze giuridicamente
negative derivanti per sé dal mancato adempimento dell'obbligo
di riferire ciò di cui è a conoscenza;
c) nell'interesse della giustizia e per
raggiungere lo scopo del processo, che - come la Corte
costituzionale ha più volte affermato - è quello di accertare
la verità dei fatti, la ricostruzione degli eventi deve
avvenire nel modo più obiettivo e meno incerto possibile, e
questo può essere favorito dalla presenza di un soggetto
professionalmente qualificato.
E' ovvio che l'avvocato chiamato dalla persona informata è
vincolato alla riservatezza sul contenuto della deposizione,
al pari del soggetto che assiste.