XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 479
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 362 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 362. (Assunzione di informazioni). - 1. Il
pubblico ministero assume informazioni dalle persone che
possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non
possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e
sulle risposte date.
2. La persona informata ha facoltà di farsi
assistere, nel corso dell'assunzione, da un avvocato, il quale
si attiene alle prescrizioni date dal pubblico ministero alla
persona informata per le esigenze processuali.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 197,
197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203".
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 351 del codice di procedura
penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Si
applicano le disposizioni dell'articolo 362, commi 2 e 3".