XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 478




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale aveva colto le problematiche che l'introduzione della nuova normativa sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (recata dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) avrebbe comportato per il mondo sportivo dilettantistico. Infatti, essa aveva suggerito di introdurre nell'articolo 109-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il periodo: "Fatto salvo quanto già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro loco dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 (...)". Tale suggerimento era stato poi recepito dal legislatore nel testo finale della norma. Era evidente che tale inserimento era motivato dalla volontà di escludere da tutta la nuova normativa, decisamente più gravosa di adempimenti e con maggiori limiti, le società sportive dilettantistiche. Tale novità è stata vanificata dalla contestuale introduzione dell'articolo 111-bis, nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, da parte dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 460 del 1997, che prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora l'ente (e quindi anche le società dilettantistiche) eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta. E questo con efficacia dal periodo di imposta in cui viene riscontrata la suddetta prevalenza.
        Poiché tra i vari parametri per individuare la qualificazione commerciale è inserita anche la prevalenza dei ricavi "commerciali" (si pensi alle sponsorizzazioni) rispetto ai ricavi "istituzionali" (ad esempio, la quota associativa), risulta evidente che solo pochissime associazioni sportive potrebbero ancora fruire di fatto della legge n. 398 del 1991, con ciò rendendosi in realtà inutile l'inserimento, all'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del richiamo alla norma agevolativa.
        Questa penalizzazione, frutto di una evidente mancanza di coordinamento tra gli estensori del testo definitivo della norma e le indicazioni espresse dalla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale sarebbe facilmente ovviabile sostituendo il comma 4 dell'articolo 111-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in modo da consentire:

            di considerare enti non commerciali tutte le associazioni sportive dilettantistiche aderenti ai vari comitati nazionali e le associazioni pro loco indipendentemente dall'ammontare dei ricavi;

            di agevolare con il regime previsto dalla legge n. 398 del 1991 solo le piccole associazioni (con ricavi di circa 128 milioni di lire);

            di includere nel regime agevolativo previsto dalla legge n. 398 del 1991 solo le piccole associazioni senza scopo di lucro escludendo ogni ulteriore beneficio per le associazioni senza scopo di lucro non optanti o con ricavi superiori ai 128 milioni di lire, per le quali vigerebbe integralmente l'articolo 111-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

        E' questo lo scopo della presente proposta di legge.




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