XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 478
Onorevoli Colleghi! - La Commissione parlamentare
consultiva in materia di riforma fiscale aveva colto le
problematiche che l'introduzione della nuova normativa sugli
enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (recata dal decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460) avrebbe comportato per il mondo sportivo
dilettantistico. Infatti, essa aveva suggerito di introdurre
nell'articolo 109-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il periodo: "Fatto salvo
quanto già previsto per le associazioni sportive
dilettantistiche dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per
le associazioni senza scopo di lucro e per le pro loco
dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66 (...)". Tale suggerimento era stato poi
recepito dal legislatore nel testo finale della norma. Era
evidente che tale inserimento era motivato dalla volontà di
escludere da tutta la nuova normativa, decisamente più gravosa
di adempimenti e con maggiori limiti, le società sportive
dilettantistiche. Tale novità è stata vanificata dalla
contestuale introduzione dell'articolo 111-bis, nel
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, da parte dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 460 del 1997, che prevede la perdita
della qualifica di ente non commerciale qualora l'ente (e
quindi anche le società dilettantistiche) eserciti
prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di
imposta. E questo con efficacia dal periodo di imposta in cui
viene riscontrata la suddetta prevalenza.
Poiché tra i vari parametri per individuare la
qualificazione commerciale è inserita anche la prevalenza dei
ricavi "commerciali" (si pensi alle sponsorizzazioni) rispetto
ai ricavi "istituzionali" (ad esempio, la quota associativa),
risulta evidente che solo pochissime associazioni sportive
potrebbero ancora fruire di fatto della legge n. 398 del 1991,
con ciò rendendosi in realtà inutile l'inserimento,
all'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, del richiamo alla norma agevolativa.
Questa penalizzazione, frutto di una evidente mancanza di
coordinamento tra gli estensori del testo definitivo della
norma e le indicazioni espresse dalla Commissione parlamentare
consultiva in materia di riforma fiscale sarebbe facilmente
ovviabile sostituendo il comma 4 dell'articolo 111-bis
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 in modo da consentire:
di considerare enti non commerciali tutte le
associazioni sportive dilettantistiche aderenti ai vari
comitati nazionali e le associazioni pro loco
indipendentemente dall'ammontare dei ricavi;
di agevolare con il regime previsto dalla legge n. 398
del 1991 solo le piccole associazioni (con ricavi di circa 128
milioni di lire);
di includere nel regime agevolativo previsto dalla legge
n. 398 del 1991 solo le piccole associazioni senza scopo di
lucro escludendo ogni ulteriore beneficio per le associazioni
senza scopo di lucro non optanti o con ricavi superiori ai 128
milioni di lire, per le quali vigerebbe integralmente
l'articolo 111-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
E' questo lo scopo della presente proposta di legge.