XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 478
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 4 dell'articolo 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili, alle associazioni politiche,
sindacali, di categoria, alle associazioni sportive
dilettantistiche indicate nell'articolo 1 della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, alle
associazioni pro loco nonché alle sole associazioni
senza scopo di lucro che si siano avvalse del regime
forfettario previsto dall'articolo 9-bis del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66".