XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 478




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 4 dell'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, alle associazioni politiche, sindacali, di categoria, alle associazioni sportive dilettantistiche indicate nell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, alle associazioni pro loco nonché alle sole associazioni senza scopo di lucro che si siano avvalse del regime forfettario previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66".



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