XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 477




        Onorevoli Colleghi! - Scopo principale della presente proposta di legge è quello di modificare le norme sui passaporti attribuendo anche ai sindaci, quali ufficiali di Governo, la competenza al rilascio, rinnovo, ritiro o restituzione del passaporto, peraltro previo benestare della competente questura. Anche se, infatti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 novembre 2000, n. 340, il Ministro degli affari esteri può delegare per il rilascio e il rinnovo dei passaporti i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti, appare opportuno apportare una specifica modifica all'articolo 5 della legge n. 1185 del 1967, attribuendo tale competenza direttamente, fra gli altri, ai sindaci.
        Si tratta, secondo il proponente, di un ulteriore tassello della più ampia azione in atto per snellire e semplificare i procedimenti burocratici e rendere sempre più funzionale ed efficace l'attività amministrativa rendendola il più possibile rispondente alle necessità e richieste dei cittadini.
        I sindaci attualmente già hanno la competenza al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio (senza necessità di acquisire preventivo benestare o nulla osta di organi superiori) per i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Eire, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Repubblica Federale di Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia.
        Ben possono perciò gli stessi sindaci rilasciare anche il passaporto (ovviamente ai cittadini residenti nei rispettivi comuni) previo nulla osta della questura che, in ogni caso (sia che la competenza al rilascio rimanga in capo ai questori sia che venga ampliata anche ai sindaci) deve provvedere agli accertamenti per appurare se vi siano o meno cause ostative al rilascio di ogni passaporto.
        Quanto al traffico postale (o telematico) dai comuni alla questura e viceversa, si rileva che con la presente proposta di legge lo stesso viene alleggerito. Infatti attualmente la stragrande maggioranza delle domande di passaporto viene presentata alle questure per mezzo del comune (ne vengono esclusi solo i comuni capoluogo di provincia e quindi sedi di questura) e il passaporto poi viene consegnato al richiedente seguendo la doppia trafila dal comune alla questura e viceversa.
        Attribuendo anche ai sindaci la competenza al rilascio del passaporto, i passaggi dalla questura al comune si limiterebbero, salvo eccezionali casi, a due dal comune alla questura (e viceversa) e perlopiù mediante mezzi telematici o informatici.
        Verrebbero inoltre alleggeriti non poco i compiti burocratici ora espletati dalle questure il cui personale potrà così avere maggiore tempo disponibile per compiti di polizia più propriamente "operativi" come da tempo e da varie parti si auspica.
        Oltre a ciò la presente proposta di legge si propone:

            1) di aggiornare il disposto dell'articolo 16, secondo comma, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, adeguandola a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In tale modo verrà stabilito senza ombra di dubbio che delle due fotocopie che vanno allegate alla domanda di passaporto una va "legalizzata" e non "autenticata", con conseguente esenzione dall'imposta di bollo;

            2) di elevare a dieci anni la validità del passaporto. In tale senso viene modificato l'articolo 17 della legge n. 1185 del 1967. Per quanto riguarda il terzo comma del citato articolo 17 si rileva: a) che il testo originario era il seguente: "La validità del passaporto di chi non ha ancora soddisfatto l'obbligo di leva non può superare il periodo di un anno"; b) che tale comma è stato abrogato dall'articolo 2, comma 11-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;

            3) di ridurre gli adempimenti del cittadino (e nel contempo di diminuire gli oneri indotti a carico dello Stato) eliminando il rimborso del costo del libretto (articolo 18 della legge n. 1185 del 1967);

            4) di eliminare la tassa di concessione (attualmente di lire 60 mila).
        Il sottoscritto ritiene che il costo per l'introito del predetto libretto sia di una certa consistenza: si pensi alle rivendite di valori bollati; alle connesse contabilità, ai disagi ed agli altri oneri collaterali a carico dei cittadini; agli adempimenti in capo alla pubblica amministrazione.
        Attualmente chi richiede il passaporto deve versare, come minimo, (a mezzo di conto corrente postale intestato alla questura di competenza) il rimborso del costo del libretto attualmente fissato in lire 10.350 cui devono aggiungersi (sempre a carico del richiedente) lire 1.200 per tassa postale sul conto corrente.
        Con la presente proposta di legge si toglie al richiedente l'incombenza di recarsi all'ufficio postale per il versamento e lo si solleva dai seguenti minori oneri indotti: ore lavorative perse, viaggi, parcheggi, code d'attesa e simili. Viene altresì eliminato l'onere, monetizzabile quanto meno in un'ora lavorativa, indotto nella pubblica amministrazione (latamente intesa) per registrazioni postali, versamenti dalle poste alla questura, rendicontazioni di quest'ultima al superiore Ministero, tenuta di distinte e apposite contabilità postali e simili: insomma, per l'incasso delle attuali lire 10.350, i costi oggi sono superiori all'entrata;

            5) di abrogare formalmente (l'abrogazione tacita è già avvenuta) l'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in quanto i tribunali amministrativi regionali sono da tempo (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) istituiti e funzionanti.




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