XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 477
Onorevoli Colleghi! - Scopo principale della presente
proposta di legge è quello di modificare le norme sui
passaporti attribuendo anche ai sindaci, quali ufficiali di
Governo, la competenza al rilascio, rinnovo, ritiro o
restituzione del passaporto, peraltro previo benestare della
competente questura. Anche se, infatti, ai sensi dell'articolo
4 della legge 24 novembre 2000, n. 340, il Ministro degli
affari esteri può delegare per il rilascio e il rinnovo dei
passaporti i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti,
appare opportuno apportare una specifica modifica all'articolo
5 della legge n. 1185 del 1967, attribuendo tale competenza
direttamente, fra gli altri, ai sindaci.
Si tratta, secondo il proponente, di un ulteriore tassello
della più ampia azione in atto per snellire e semplificare i
procedimenti burocratici e rendere sempre più funzionale ed
efficace l'attività amministrativa rendendola il più possibile
rispondente alle necessità e richieste dei cittadini.
I sindaci attualmente già hanno la competenza al rilascio
della carta d'identità valida per l'espatrio (senza necessità
di acquisire preventivo benestare o nulla osta di organi
superiori) per i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Croazia,
Danimarca, Eire, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Repubblica Federale di Jugoslavia, Liechtenstein,
Lussemburgo, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Olanda,
Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia.
Ben possono perciò gli stessi sindaci rilasciare anche il
passaporto (ovviamente ai cittadini residenti nei rispettivi
comuni) previo nulla osta della questura che, in ogni caso
(sia che la competenza al rilascio rimanga in capo ai questori
sia che venga ampliata anche ai sindaci) deve provvedere agli
accertamenti per appurare se vi siano o meno cause ostative al
rilascio di ogni passaporto.
Quanto al traffico postale (o telematico) dai comuni alla
questura e viceversa, si rileva che con la presente proposta
di legge lo stesso viene alleggerito. Infatti attualmente la
stragrande maggioranza delle domande di passaporto viene
presentata alle questure per mezzo del comune (ne vengono
esclusi solo i comuni capoluogo di provincia e quindi sedi di
questura) e il passaporto poi viene consegnato al richiedente
seguendo la doppia trafila dal comune alla questura e
viceversa.
Attribuendo anche ai sindaci la competenza al rilascio del
passaporto, i passaggi dalla questura al comune si
limiterebbero, salvo eccezionali casi, a due dal comune alla
questura (e viceversa) e perlopiù mediante mezzi telematici o
informatici.
Verrebbero inoltre alleggeriti non poco i compiti
burocratici ora espletati dalle questure il cui personale
potrà così avere maggiore tempo disponibile per compiti di
polizia più propriamente "operativi" come da tempo e da varie
parti si auspica.
Oltre a ciò la presente proposta di legge si propone:
1) di aggiornare il disposto dell'articolo 16, secondo
comma, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, adeguandola a
quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7, della legge 15
maggio 1997, n. 127. In tale modo verrà stabilito senza ombra
di dubbio che delle due fotocopie che vanno allegate alla
domanda di passaporto una va "legalizzata" e non
"autenticata", con conseguente esenzione dall'imposta di
bollo;
2) di elevare a dieci anni la validità del passaporto.
In tale senso viene modificato l'articolo 17 della legge n.
1185 del 1967. Per quanto riguarda il terzo comma del citato
articolo 17 si rileva: a) che il testo originario era il
seguente: "La validità del passaporto di chi non ha ancora
soddisfatto l'obbligo di leva non può superare il periodo di
un anno"; b) che tale comma è stato abrogato
dall'articolo 2, comma 11-bis, della legge 15 maggio
1997, n. 127, nel testo integrato dall'articolo 2 della legge
16 giugno 1998, n. 191;
3) di ridurre gli adempimenti del cittadino (e nel
contempo di diminuire gli oneri indotti a carico dello Stato)
eliminando il rimborso del costo del libretto (articolo 18
della legge n. 1185 del 1967);
4) di eliminare la tassa di concessione (attualmente di
lire 60 mila).
Il sottoscritto ritiene che il costo per l'introito del
predetto libretto sia di una certa consistenza: si pensi alle
rivendite di valori bollati; alle connesse contabilità, ai
disagi ed agli altri oneri collaterali a carico dei cittadini;
agli adempimenti in capo alla pubblica amministrazione.
Attualmente chi richiede il passaporto deve versare, come
minimo, (a mezzo di conto corrente postale intestato alla
questura di competenza) il rimborso del costo del libretto
attualmente fissato in lire 10.350 cui devono aggiungersi
(sempre a carico del richiedente) lire 1.200 per tassa postale
sul conto corrente.
Con la presente proposta di legge si toglie al richiedente
l'incombenza di recarsi all'ufficio postale per il versamento
e lo si solleva dai seguenti minori oneri indotti: ore
lavorative perse, viaggi, parcheggi, code d'attesa e simili.
Viene altresì eliminato l'onere, monetizzabile quanto meno in
un'ora lavorativa, indotto nella pubblica amministrazione
(latamente intesa) per registrazioni postali, versamenti dalle
poste alla questura, rendicontazioni di quest'ultima al
superiore Ministero, tenuta di distinte e apposite contabilità
postali e simili: insomma, per l'incasso delle attuali lire
10.350, i costi oggi sono superiori all'entrata;
5) di abrogare formalmente (l'abrogazione tacita è già
avvenuta) l'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185,
in quanto i tribunali amministrativi regionali sono da tempo
(legge 6 dicembre 1971, n. 1034) istituiti e funzionanti.