XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 477
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21
novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente:
"b) i genitori che, avendo prole minore, non
ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare;
l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia
l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo
della potestà sul figlio;".
Art. 2.
1. La lettera a) dell'articolo 5 della legge 21
novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente:
"a) in Italia: dai questori, dai sindaci e, in
casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli
italiani residenti all'estero. I sindaci devono in ogni caso
acquisire il preventivo benestare della competente questura
anche con mezzi telematici od informatici;".
Art. 3.
1. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 21
novembre 1967, n. 1185, la parola: "autenticata" è sostituita
dalla seguente: "legalizzata".
Art. 4.
1. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del primo comma è sostituito
dal seguente: "Il passaporto ordinario, rilasciato dopo la
data di entrata in vigore della presente disposizione, è
valido per dieci anni";
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un
periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche
prima della scadenza, per periodi complessivamente non
superiori a dieci anni dalla data del rilascio";
c) il quarto comma è abrogato.
Art. 5.
1. L'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è
abrogato.
Art. 6.
1. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è
abrogato.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.