XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 477




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente:

            "b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;".


Art. 2.

        1. La lettera a) dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente:

            "a) in Italia: dai questori, dai sindaci e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani residenti all'estero. I sindaci devono in ogni caso acquisire il preventivo benestare della competente questura anche con mezzi telematici od informatici;".


Art. 3.

        1. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, la parola: "autenticata" è sostituita dalla seguente: "legalizzata".


Art. 4.

        1. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Il passaporto ordinario, rilasciato dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, è valido per dieci anni";

            b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

        "Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio";

            c) il quarto comma è abrogato.


Art. 5.

        1. L'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.


Art. 6.

        1. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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