XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 476
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 13-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, elenca
gli oneri che possono essere portati in detrazione dal
contribuente.
L'inserimento nella citata disposizione delle singole voci
è dipeso, nel corso del tempo, da valutazioni, in continua
evoluzione, delle necessità e degli interessi dei cittadini,
in relazione al miglioramento del tenore di vita e, comunque,
al diverso apprezzamento che si è registrato con riferimento
ai bisogni socio-economici dei medesimi.
Dall'esame delle singole previsioni contenute in tale
disposizione si evince che il legislatore ha inteso
considerare le necessità del cittadino lavoratore, del
cittadino proprietario di abitazione, del cittadino che
necessita di cure sanitarie, del cittadino studente o del
cittadino che intende considerare il periodo in cui avrà
terminato l'attività lavorativa. Previsioni tutte che lo Stato
ha il dovere di considerare e privilegiare, concedendo anche
la possibilità di fruire di sgravi fiscali.
Nell'esame degli interessi dei cittadini lo Stato, per i
fini che ci interessano, non ha mai però considerato la
pratica dell'attività sportiva. Si tratta di un interesse che,
con particolare riferimento alle inclinazioni dei giovani, lo
Stato ha il dovere di considerare anche nell'ottica dei
benefìci che la pratica sportiva apporta alla crescita ed allo
sviluppo della nazione.
La presente proposta di legge intende, quindi, consentire
la detrazione delle spese sostenute per frequenza a corsi di
avviamento o di perfezionamento alle discipline sportive,
purché tali spese siano sostenute per conto di minori di anni
sedici e purché vi sia la garanzia che tali esborsi siano
stati effettuati a favore di istruttori che, regolarmente
abilitati, diano garanzia di professionalità.
La modifica dell'articolo 13-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, nel senso prospettato, avrebbe
quindi molteplici finalità.
Si intende anzitutto favorire, con una disposizione
normativa di carattere generale, la pratica e la diffusione
dell'attività sportiva tra i giovani, facilitando l'accesso a
corsi di avviamento e di perfezionamento, con tutti i
conseguenti ed evidenti benefìci che ne possono derivare.
Si incrementerebbe quindi l'avviamento allo sport a mezzo
di personale qualificato, appartenente alle singole
federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale
italiano.
Inoltre, si darebbe un evidente stimolo alla richiesta, da
parte dei genitori dei giovani dediti alla pratica sportiva,
della documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento
di prestazioni professionali concernenti corsi di pratica
sportiva, con ciò dando un contributo indiretto anche alla
trasparenza delle relative operazioni.
Da ultimo, la modifica normativa proposta costituirebbe un
valido elemento per arginare il diffuso, negativo e lamentato
fenomeno dell'insegnamento abusivo, ovvero dell'organizzazione
di corsi di avviamento e di perfezionamento all'attività
sportiva tenuti da personale non qualificato ed improvvisato.
Si è inteso, infine, ampliare detta possibilità ricomprendendo
nel beneficio anche il caso in cui i corsi siano svolti da
personale qualificato per aver conseguito il titolo di studio
previsto all'esito del corso di studi.